Comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Parte l’esterometro
Pubblicato il 18 aprile 2019
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E’ al 30 aprile la scadenza dell’invio del primo “esterometro”, riferito alle fatture emesse a gennaio, febbraio e marzo 2019. Entro lo stesso temine è previsto anche l’ultimo invio dello “spesometro”, riferito al secondo semestre 2018.
L’entrata in vigore dell’obbligo, per tutti i contribuenti privati, della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, ha fatto sì che venisse meno l’adempimento dello spesometro ma in luogo di esso (non in sostituzione), occorrerà adempiere ad un diverso adempimento, una nuova comunicazione, mensile, che riguarderà le fatture emesse e ricevute verso e da soggetti non residenti, compresi lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
L'entrata in vigore di questa nuova comunicazione non ha sostituito la comunicazione INTRA per le operazioni comunitarie, che continua ad esistere senza aver subìto modifiche.
Ricordiamo che verso i soggetti esteri comunitari o extra comunitari non vi è obbligo di emissione della fattura elettronica; tuttavia, l'emissione - anche facoltativa – di essa, fa venir meno, per tali operazioni, l'obbligo di comunicazione all’Amministrazione Finanziaria.
La data del 30 aprile non costituisce una scadenza naturale, ma deriva dalla proroga attuata dal D.P.C.M. del 27 febbraio 2019.
Il differimento, assieme ad esterometro e spesometro, riguarda anche la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i soggetti destinatari della nuova disciplina prevista dall’art. 11-bis, commi 11-15, del D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018, conv. con modif. dalla Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019, ovvero per i soggetti che, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (es. un mercato virtuale, una piattaforma informatica, un portale sul web), facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop. Detti soggetti, secondo la nuova disciplina, si considerano aver ricevuto e ceduto i beni in argomento.
Spesometro: ultimo appuntamento
Lo spesometro (comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute) - come pure il nuovo adempimento relativo all’esterometro - ha lo scopo di fornire al Fisco le informazioni per permettere di individuare i soggetti che non dichiarano il proprio volume d’affari, effettuando il confronto tra i diversi dati comunicati dai soggetti passivi Iva.
L’obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute riguarda tutti i soggetti passivi Iva, compresi:
- i soggetti non residenti ma identificati in Italia (art. 35-ter, D.P.R. 633/1972), ovvero che operano in Italia mediante rappresentante fiscale (art. 17, comma 3, D.P.R. 633/1972);
- le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Sono, invece, esonerati:
- i produttori agricoli in regime speciale di cui all’art. 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti in regime di vantaggio (minimi) o in regime forfettario;
- i soggetti che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/1991, limitatamente alle fatture di acquisto ricevute nell’ambito delle attività gestite con il regime forfettario previsto dalla citata legge.
Il periodo di riferimento della comunicazione è l’ultimo semestre 2018, e in questo caso bisogna tener presente che dal 1° luglio 2018 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese in forza di subcontratti/subappalti pubblici, nonché per le cessioni di benzina e gasolio diverse da quelle effettuate presso impianti di distribuzione stradale.
Tali prestazioni, poiché interessate dalla fattura elettronica e poiché transitano per il Sistema di Interscambio (SDI), possono essere escluse dallo spesometro.
Anche le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di trasmettere lo spesometro, escludendo le operazioni documentate da fatture elettroniche che transitano per il SDI, come anche, limitatamente alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, le fatture emesse nei confronti di consumatori finali (art. 1-ter, comma 3, D.L. 148/2017).
Per le fatture emesse nell’ambito del cd. tax free shopping, ai sensi dell’art. 38-quater del D.P.R. 633/1972, queste sono già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, dunque l’obbligo dello spesometro si considera già assolto anche per le operazioni effettuate anteriormente all’abrogazione dello stesso, ovvero prima dell’1° gennaio 2019.
Cosa si deve comunicare
Nella comunicazione dati e fatture dovranno essere inserite:
- le fatture emesse annotate o da annotare nel registro Iva vendite o nel registro dei corrispettivi;
- le fatture ricevute annotate nel registro Iva acquisti (incluse quelle che non evidenziano l’imposta, come quelle emesse da soggetti in regime di vantaggio o in regime forfettario);
- le bollette doganali annotate nel registro Iva acquisti;
- le note di variazione (in aumento o in diminuzione).
Alternativamente alla comunicazione dei dati delle singole fatture, è ammessa la comunicazione dei dati in un documento riepilogativo emesso per la registrazione delle fatture di importo inferiore a 300 euro.
NB! - Sono esclusi dalla comunicazione i dati relativi alle operazioni documentate mediante documenti diversi dalla fattura (es. scontrino fiscale, ricevuta fiscale, scheda carburante). |
Con la semplificazione disposta dall’art. 1-ter, del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, non è più necessario indicare i dati identificativi relativi alla denominazione, ragione sociale o alla sede delle controparti, dovendo, di contro, obbligatoriamente indicare:
- per il cedente/prestatore, la partita Iva (del soggetto residente in Italia, del soggetto che opera in Italia tramite stabile organizzazione, del soggetto identificato in Italia);
- per il cessionario/committente, la partita Iva/un numero di identificazione fiscale (se la controparte è un operatore economico) ovvero il codice fiscale (se la controparte è un consumatore finale).
Il nuovo adempimento dell’esterometro
La comunicazione relativa all’esterometro, che riguarda nello specifico le operazioni effettuate e ricevute con controparti non stabilite ai fini Iva in Italia relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019, nasce con l'obiettivo di comunicare all'Amministrazione Finanziaria le operazioni per le quali non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura elettronica in quanto effettuate con soggetti passivi Iva che non sono stabiliti in Italia.
NB! - Si considerano non stabilite ai fini Iva nel territorio dello Stato anche le posizioni Iva "identificate" in Italia di soggetti non residenti (direttamente o tramite rappresentante fiscale). |
Il soggetto passivo stabilito ai fini Iva in Italia può evitare di includere l'operazione nell'esterometro, se decide di emette fattura elettronica (si ricorda che, in questo caso, l’adempimento è facoltativo) per l'operazione attiva posta in essere nei confronti del soggetto non residente.
Per quanto riguarda gli acquisti (di beni e di servizi), non è possibile operare tale sostituzione, con la conseguenza che il soggetto passivo italiano dovrà inserire nell'esterometro le operazioni passive effettuate con controparti non residenti dalle quali riceverà fatture cartacee.
Per tali acquisti vi sono alcuni dubbi in capo ai soggetti passivi Iva nazionali, in particolare per gli acquisti di beni e servizi per i quali l'imposta è applicata in altro Stato, in esecuzione delle regole territoriali previste ai fini Iva.
Mentre non vi sono particolari problematiche per gli acquisti di beni e di servizi per i quali l'imposta è dovuta in Italia tramite inversione contabile ovvero per gli acquisti intracomunitari (da integrare con le regole previste nel D.L. 331 del 30 agosto 1993), alcune criticità sorgono per gli acquisti effettuati presso fornitori esteri e non territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia.
Si pensi, ad esempio, ai servizi alberghieri riferiti a strutture situate all'estero, per i quali l'imposta è dovuta nel Paese in cui è stabilito l'immobile ai sensi dell'articolo 7 quater del D.P.R. 633/1972.
Per tali acquisti qualificati fuori campo Iva in Italia, pur non sussistendo alcun obbligo di registrazione ai fini Iva in quanto "estranei" all'imposta, si pone la questione se sia necessario inserirli nell'esterometro, trattandosi comunque di operazioni intercorse con controparti non residenti.
Per meglio individuare la soluzione, si segnala una risposta ad un interpello dell’Agenzia delle Entrate (Risposta 85 del 2019) la quale sembra essere a favore dell'obbligo di inclusione nell'esterometro anche degli acquisti effettuati presso "privati" non residenti. Nello specifico, l’Agenzia afferma che ai fini dell’adempimento (esterometro):
- è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
- non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale.
Soggetti obbligati
Sotto il profilo soggettivo, si può affermare che l’ambito applicativo dell’esterometro coincide con quello della fatturazione elettronica, rivolgendosi ai soggetti passivi d’imposta residenti e stabiliti in Italia.
Tuttavia è importante puntualizzare che l’obbligo della fatturazione elettronica riguarda le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte soggetti residenti stabiliti in Italia, mentre l’esterometro riguarda le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Sono, altrimenti, esonerati dal nuovo obbligo coloro che son già esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica.
Rientrano nella semplificazione (esonero), i piccoli contribuenti, ossia le imprese e i professionisti in regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfettario.
Godono dell’esclusione anche i produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972.
A queste due categorie, se ne aggiungono altre due per effetto delle modifiche al D.L. 119/2018, introdotte durante il relativo iter di conversione. Il riferimento è:
- alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime 389/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nell’ambito della propria attività commerciale;
- a coloro che sono tenuti all’invio dei dati delle fatture al Sistema Tessera Sanitaria, quali farmacie, medici, etc... (l’esonero è limitato al solo periodo d’imposta 2019 e alle sole fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS).
I dati da indicare
L’esterometro accoglie i dati delle fatture emesse e ricevute a decorrere dal 1° gennaio 2019, verso/da soggetti esteri.
Relativamente alla compilazione della comunicazione per alcuni campi come “Tipologia documento” e “Natura dell’operazione”, si utilizzano gli stessi codici impiegati per lo spesometro.
Dal punto di vista oggettivo, sono interessate alla comunicazione le seguenti operazioni:
- cessioni intraunionali di beni (e operazioni ad esse assimilate);
- cessioni domestiche a soggetti (anche privati) non residenti e non stabiliti in Italia;
- prestazioni di servizi rese a soggetti (anche privati) non residenti e non stabiliti in Italia;
- acquisti intraunionali di beni (e operazioni ad essi assimilate);
- acquisti domestici presso operatori economici non residenti e non stabiliti in Italia;
- prestazioni di servizi acquistati presso operatori economici non residenti e non stabiliti in Italia.
Sono esclusi i dati relativi ad operazioni per le quali è emessa bolletta doganale (di esportazione o di importazione), e naturalmente quelle per le quali è emessa fattura elettronica.
Sono escluse le operazioni per le quali è stata emessa fattura nell’ambito del cd. “tax free shopping” (attraverso il sistema Otello 2.0), in quanto emesse in modalità elettronica in forza dell’art. 4-bis del D.L. 193/2016, pertanto già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria.
Per le operazioni effettuate presso un operatore economico estero (che non possiede una stabile organizzazione in Italia) ma identificato nel nostro Paese (identificazione diretta o rappresentante fiscale) è possibile emettere fattura elettronica inserendo nel campo codice destinatario il valore predefinito “0000000”, salvo che il cliente non comunichi all’emittente uno specifico indirizzo telematico (Pec o codice destinatario). In questo caso, è possibile evitare l’invio dell’esterometro.
NB! - Le operazioni poste in essere con soggetti residenti a Livigno e Campione d’Italia poichè non rientranti nel territorio dello Stato italiano si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmesso l’esterometro, salvo che non venga inviata la fattura elettronica al SDI indicando, quale codice destinatario, il codice convenzionale “0000000”. |
Periodicità dell’invio
Il D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, pur prorogando il termine per l’esterometro relativo ai mesi di gennaio, di febbraio e di marzo 2019, ha confermato la periodicità mensile della comunicazione.
Non tenendo in considerazione il primo invio in scadenza il 30 aprile 2019, a partire dal mese di maggio l’invio della comunicazione dovrà avvenire con cadenza mensile, come previsto dall’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
Non oltre il 31 maggio 2019 dovrà essere inviato l’esterometro relativo alle operazioni di aprile 2019 e il 30 giugno 2019 (che slitta al 1° luglio in quanto il giorno di scadenza è festivo), quello relativo alle operazioni di maggio 2019 e così via.
Sanzioni
Per quanto concerne il sistema sanzionatorio applicabile in caso di errori od omissioni nella trasmissione dei dati relativi alll’esterometro, avremo una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura emessa o errata, entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre.
La sanzione è ridotta alla metà (1 euro per ciascuna fattura emessa o errata, entro il limite massimo di 500 euro per trimestre) qualora avvenga la regolarizzazione (trasmissione della comunicazione o trasmissione corretta dei dati) entro 15 giorni dalla scadenza prevista.
NB! - La previsione sanzionatoria è inserita nell’art. 11, comma 2 quater, D.Lgs. 471/1997 che fissa un limite massimo (1.000 euro o 500 euro) su base trimestrale, ancorché l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere abbia una cadenza mensile. |
È comunque possibile ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997), come indicato dell’Agenzia delle Entrate anche per lo spesometro.
Secondo la risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017, la sanzione viene ridotta, a seguito del ravvedimento operoso, purché avvenga:
- la regolarizzazione dell’adempimento;
- il versamento della sanzione (utilizzando il codice tributo “8911” nel modello F24).
I due momenti potrebbero non coincidere, così si potrebbe avere la regolarizzazione entro od oltre i 15 giorni dalla scadenza prevista, con l’effetto che la sanzione risulta fissata in 2 ovvero 1 euro per ciascuna fattura.
Occorrerà, inoltre, modulare l’importo della sanzione dovuta in base al momento in cui avviene il versamento della stessa.
Volendo procedere alla regolarizzazione di un mancato adempimento e considerando, ad esempio, l’invio dell’esterometro relativo ad aprile 2019, la cui scadenza di trasmissione è prevista per il 31 maggio 2019, se la data di regolarizzazione avvenisse dopo il 15 giugno 2019, le sanzioni da versare dipenderebbero dalla data di versamento dell’importo ridotto a seguito del ravvedimento operoso (se la regolarizzazione avvenisse entro il 15 giugno 2019, gli importi indicati per ravvedersi verrebbero dimezzati).
Quadro Normativo |
D.lgs. n. 127 del 5 agosto 2015 D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018 |
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