Comportamento del contribuente durante la verifica. Quali conseguenze

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Comportamento del contribuente durante la verifica. Quali conseguenze

Viene affrontata, nel caso giurisprudenziale sfociato nella sentenza n. 14889 resa l’11 maggio 2022 dalla Corte di cassazione, la questione del comportamento del contribuente tenuto in occasione di una verifica fiscale e, in generale, nella fase di accertamento.

La vicenda tratta di un avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2007, dove venivano rideterminati ricavi in applicazione di una percentuale sul costo del venduto maggiore di quella risultante dalla contabilità.

La società contribuente, dopo la decisione sfavorevole di primo grado, presentava appello che veniva accolto dalla Ctr, secondo la quale l’ufficio aveva calcolato la percentuale di ricarico senza individuare un campione di merci rappresentativo e con modalità incomprensibili.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate rilevava che la società, durante l’accesso dei verificatori, non aveva contestato le modalità di determinazione del ricarico sottoscrivendo il verbale finale. Dunque, non c’era più modo di porre in discussione dette modalità.

Verifica e accertamento: la partecipazione del contribuente ha il suo peso

La sentenza n. 14889/2022 pronunciata dai giudici di cassazione accoglie i rilievi dell’A.F. richiamando alcuni precedenti. In particolare, secondo quanto contenuto nella sentenza n. 15851/2016, “la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica e, nella specie alla rappresentatività del campione di prodotti posti a base del calcolo della percentuale di ricarico, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni dei verificatori e dei loro risultati, stante la facoltà e l’onere di formulare immediatamente il proprio dissenso”.

In merito, i giudici precisano che la partecipazione del contribuente deve essere effettiva, ossia deve collaborare attivamente con i verificatori, fornendo le indicazioni ritenute dagli stessi utili ai fini dell’accertamento.

Attenzione: un atteggiamento silenzioso non deve condurre a ritenere che le conclusioni a cui giungono i verificatori siano state accettate.

Dai fatti di causa è emerso che il legale rappresentante della società ha partecipato attivamente alla determinazione del campione rappresentativo delle merci. Dunque, non sussiste la possibilità che l’operato del Fisco sia risultato incomprensibile.

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