Compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2017
Pubblicato il 18 gennaio 2018
Condividi l'articolo:
Con circolare n. 2 del 17 gennaio 2018, l’INPS ha fornito istruzioni relative agli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2017 con riferimento al beneficio spettante ai lavoratori delle aziende che abbiano usufruito degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 102/2004, che ricadano in area dichiarata calamitata e che presentino i seguenti requisiti:
- l’area calamitata deve essere delimitata (alla delimitazione delle aree colpite provvedono le Regioni attraverso proprie delibere/decreti);
- le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.
Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al già citato all’articolo 1, comma 3, D.Lgs. n.102/2004.
Al fine della fruizione per l’anno 2017 del detto beneficio, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola.
Chiarisce la circolare che le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati entro il 23 febbraio 2018.
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea entro la medesima data.
- eDotto.com – Edicola del 21 dicembre 2017 – Disoccupazione e ANF per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2017 – Schiavone
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: