Compensi di agenzia con prelievo alla fonte

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Con risoluzione n. 151 dell’11 giugno 2009, l’agenzia delle Entrate spiega che devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, oltre che gli interessi e i compensi “una tantum” proporzionali al prestito, anche gli eventuali compensi di agenzia se rappresentano la garanzia del contratto di finanziamento stipulato con il non residente. Proprio perché funge da garanzia alla corretta applicazione del contratto di finanziamento, si chiarisce nella risoluzione, il compenso d’agenzia annuale è un “componente accessorio assimilabile agli altri proventi derivanti dal contratto di mutuo”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 33 – Mutui esteri con ritenuta - Felicioni

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