Commercianti e agenzie di viaggio: comunicazione delle operazioni in contanti con extra UE

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Commercianti e agenzie di viaggio: comunicazione delle operazioni in contanti con extra UE

Commercianti al minuto e agenzie di viaggio tenuti alla liquidazione Iva mensile sono chiamati ad inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione analitica delle operazioni in contanti con turisti extra Ue entro l’11 aprile 2023, essendo il 10 domenica.

Il termine diventa il 20 aprile per gli stessi soggetti che, però, effettuano la liquidazione Iva trimestralmente.

Comunicazione delle operazioni in contanti con stranieri

Nella specie la comunicazione riguarda i corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nel 2022:

  • verso persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, la cui residenza è al di fuori del territorio dello Stato italiano;
  • di importo compreso tra 2.000 e 15.000 euro (15.000 euro è la soglia massima di utilizzo del denaro contante per i turisti stranieri).

Va rammentato che dal 1° gennaio 2023 è stata modificata la norma relativa all’uso del contante: il limite è stato portato a 5.000 euro.

La comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica utilizzando il “modello polivalente” (quadro TU), approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 94908/2013. I dati inviati devono essere in forma analitica.

I dati oggetto di trasmissione attraverso sono:

  • nome, cognome, data e luogo di nascita del cessionario o committente;
  • Stato estero e indirizzo di residenza del cessionario o committente;
  • data di emissione del documento/fattura;
  • numero della fattura;
  • data di registrazione della fattura;
  • imponibile;
  • IVA applicata.

Soggetti obbligati

All’obbligo comunicativo sono tenuti:

  • gli operatori del settore del commercio al minuto, di cui all’articolo 22, del DPR n. 633/1972;
  • le agenzie di viaggio e turismo, di cui all’articolo 74-ter, del DPR n. 633/1972.

Commercianti e agenzie di viaggio: deroga all’uso del contante

Si ricorda che i soggetti obbligati, al fine di utilizzare il denaro contante al di sopra della soglia ordinaria nei rapporti con le persone fisiche non residenti, devono inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, indicando il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.

Inoltre, all’atto di acquisto è necessario:

  • acquisire fotocopia del passaporto del cliente;
  • ottenere un’autocertificazione dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei Paesi della Ue o dello Spazio economico europeo e che non è residente in Italia.

Poi, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, il commerciante o l’agenzia di viaggio versa il denaro contante incassato sul proprio conto corrente e consegna all’operatore finanziario copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.

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