Operazioni in contanti con turisti stranieri, comunicazioni in scadenza
Pubblicato il 04 aprile 2022
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Vige l’obbligo della comunicazione annuale dei dati da parte dei commercianti al minuto e delle agenzie di viaggio che intrattengono operazioni in contanti con turisti stranieri.
Nello specifico, è stato il Decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla L. 26.4.2012 n. 44, a disporre che i commercianti al minuto (e i soggetti equiparati) e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti relative al turismo, effettuate nell’anno precedente:
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nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;
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di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, con riferimento al periodo compreso tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021.
Il limite massimo in precedenza fissato a 10.000 euro è stato innalzato alla soglia dei 15mila dalla Legge di bilancio 2019.
La soglia minima dei 2.000,00 euro, invece, tiene conto del fatto che è stato ridotto, a decorrere dall’1.7.2020, il limite di trasferimento del denaro contante in via ordinaria, al di sopra del quale si applica la deroga per le operazioni relative al turismo straniero.
Pertanto, è prevista una deroga al limite dell’uso del contante (art. 3 commi 1 e 2 del D.l. 16/2012), a favore degli acquisti effettuati in esercizi e negozi legati al turismo, da parte di cittadini di Paesi al di fuori della Ue e dello spazio economico europeo, grazie alla quale è possibile accettare pagamenti in contanti da parte di privati cittadini stranieri, non residenti in Italia, di importo pari o superiore a 2.000 euro ma inferiore a 15.000 euro, a condizione che venga rispettato, da parte degli esercenti, un iter di comunicazione al Fisco.
Comunicazioni operazioni con turisti stranieri, soggetti interessati
Sono interessati dal suddetto obbligo le agenzie di viaggio e turismo di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72 e i soggetti individuati dall’art. 22 del DPR 633/72.
Nello specifico, si tratta:
- dei commercianti al minuto autorizzati ad effettuare cessioni di beni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, nonché per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
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di coloro che effettuano prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, in pubblici esercizi;
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di coloro che effettuano prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
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di coloro che effettuano prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
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di coloro che effettuano prestazioni esenti ex 10 co. 1 n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16 e 22 del DPR 633/72;
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delle agenzie di viaggio e turismo che effettuano l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari.
Tali soggetti devono riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, comunicandole annualmente all’Agenzia delle Entrate.
Operazioni contanti con turisti stranieri, utilizzo della deroga
Per poter usufruire della deroga e beneficiare del maggior limite di 15.000 euro, gli esercenti devono:
- inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando l'apposito modello i cui termini e modalità sono stati stabiliti con provvedimento direttoriale del 23.03.2012;
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acquisire dal cliente:
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fotocopia del passaporto del cliente;
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autocertificazione attestante:
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la cittadinanza (il cliente non deve essere cittadino italiano / comunitario / di uno Stato appartenente allo SEE (Spazio Economico Europeo);
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la residenza (non italiana);
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depositare in banca sul proprio c/c, il primo giorno feriale successivo all’operazione, le somme incassate e consegnare a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione preventivamente inviata all’Agenzia delle Entrate con la quale si comunica di voler aderire a tale disciplina;
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inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate per le operazioni di importo unitario pari o superiori a 2.000 euro e fino a 14.999,99 euro.
Termini di comunicazione
Per le operazioni in contanti che sono state effettuate con turisti stranieri nell’anno 2021, la comunicazione all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata rispettando le suddette scadenze:
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entro l’11.4.2022 (primo giorno lavorativo successivo al termine ordinario del 10.4.2022, che cade di domenica), da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile;
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entro il 20.4.2022, da parte degli altri soggetti.
L’invio dei dati avviene esclusivamente in via telematica:
- direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, Consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).
Il modello da utilizzare è quello polivalente, che è stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 94908/2013: si deve compilare il quadro TU di quest’ultimo.
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