Commercialisti, nuovo Codice delle sanzioni
Pubblicato il 18 aprile 2024
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Dopo 8 anni viene revisionato il Codice delle sanzioni da parte del Consiglio nazionale dei commercialisti. Il testo entra in vigore il 18 aprile 2024 e segue di poco (1° aprile 2024) il Codice deontologico, ad esso collegato.
Le parole del Presidente del Consiglio nazionale della categoria, Elbano de Nuccio: “L’approvazione del nuovo Codice delle sanzioni è la tappa successiva all’approvazione del nuovo Codice deontologico, di cui fotografa tutte le principali novità. Aggiungiamo quindi un nuovo step a questo processo di rinnovamento dei nostri codici per favorire sempre più comportamenti corretti e rispettosi tra colleghi, verso le Istituzioni e verso i nostri clienti”.
Equo compenso: violazioni
Il testo del nuovo Codice delle sanzioni si presenta rinnovato in molte parti a partire proprio dalle norme sull’equo compenso, con la previsione di due violazioni disciplinari da parte del professionista:
- l’accettazione di un compenso sottosoglia rispetto ai parametri ministeriali,
- la predisposizione di una parcella senza informare contestualmente il cliente dell’obbligo di rispettare i parametri di cui al decreto del ministero della Giustizia n. 140/2012.
La sanzione, in entrambi i casi, sarà quella della censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo.
Sanzioni disciplinari
Il Codice delle Sanzioni del Cndcec stabilisce che le sanzioni disciplinari sono:
- la censura;
- la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni;
- la radiazione dall’Albo.
Sospensione dall’attività
Nel caso di esercizio della professione in situazioni di incompatibilità è prevista la sospensione fino ad un anno, mentre chi esercita abusivamente la professione anche per trarne vantaggi economici rischia una sospensione fino a due anni.
Anche contravvenire all’obbligo di stipulare un’assicurazione comporta la sospensione ma fino a 6 mesi; tuttavia, la mancata comunicazione al cliente degli estremi della polizza sottoscritta prevede la sanzione della censura.
Passando ai rapporti tra colleghi e con gli Ordini, viene stabilito che chi denigra, svilisce o scredita le attività e le prestazioni professionali dei colleghi va incontro, al posto della censura, alla sospensione fino a sei mesi. Stessa sanzione per chi viola il dovere di riservatezza.
Invece, chi richiede compensi, provvigioni od omaggi in cambio della presentazione di un cliente è passibile di sospensione fino a 3 mesi; lo stesso se si mettono in atto comportamenti finalizzati a sottrarre i clienti di altri iscritti.
Uso dei social – Se vengono espresse critiche anche a mezzo dei social network, nei confronti di istituzioni o colleghi, arrivando a lederne il decoro, è prevista la sospensione fino a tre mesi.
Violazione dell’obbligo di formazione professionale
Il professionista che viola l’obbligo di seguire la formazione professionale va incontro alle seguenti sanzioni disciplinari:
- in caso di assenza totale di crediti formativi professionali, è prevista la sospensione dall’esercizio professionale fino a 3 mesi;
- qualora si conseguano meno di trenta crediti formativi, è stabilita la sospensione fino a 2 mesi;
- se si consegue un numero crediti formativi da trenta a sessanta, la pena è la sospensione fino a 1 mese;
- se viene conseguito un numero crediti formativi oltre sessanta, è disposta la censura.
Inoltre, l’iscritto che incorre nella violazione dell’obbligo formativo nel triennio successivo è punito con la sospensione dall’esercizio professionale fino al doppio di quanto sopra previsto.
Radiazione dall’Albo o dall’elenco speciale
La radiazione dall'Albo o dall’elenco comporta l’impossibilità di iscriversi a qualsiasi altro Albo o elenco speciale su tutto il territorio nazionale.
La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendano incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’Albo o nell’elenco speciale.
Il professionista radiato può essere riammesso nei termini e condizioni previste dall’articolo 57 del decreto n. 139 del 2005, ossia purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione.
In ogni caso, il soggetto radiato deve aver tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile.
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