Codice deontologico dei commercialisti definitivo

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Codice deontologico dei commercialisti definitivo

Dopo essere stato in pubblica consultazione fino al 10 marzo 2024, il Consiglio Nazionale della categoria comunica di avere approvato il nuovo Codice deontologico dei commercialisti.

La versione finale del Codice, recante principi e doveri a cui il professionista deve uniformare la propria condotta nell'esercizio della professione e nei rapporti con i clienti, i colleghi, gli altri professionisti e i terzi, a tutela dell’affidamento della collettività e dei clienti, della correttezza dei comportamenti, nonché della qualità ed efficacia della prestazione professionale, è Allegato all’Informativa n. 36 del 25 marzo 2024.

Il Cndcec informa che sono oltre 120 le osservazioni inviate da Ordini territoriali, associazioni di categoria e singoli iscritti.

Per illustrare il nuovo testo il Consiglio nazionale pubblicherà una relazione di accompagnamento al Codice deontologico.

Con l’informativa n. 22 del 26 febbraio 2024 era stato reso noto, in allegato, il testo in bozza composto da 45 articoli.

Elbano de Nuccio, Presidente Cndcec, ha affermato: "...abbiamo adesso un Codice più rispondente al contesto sociale nel quale operiamo, fisiologicamente mutato nel corso degli anni. Equo compenso, sanzione unica per violazioni plurime nell’ambito del medesimo procedimento disciplinare, rapporti tra colleghi, utilizzo dei social network, abusivismo professionale e pubblicità sono alcuni degli aspetti più rilevanti sui quali ci siamo concentrati".

Equo compenso

La novità più rilevante presente all’interno del documento è quella sull’equo compenso – articolo 25 - con riferimento alla legge n. 49 del 2023, all’articolo 5, comma 5.

Detta disposizione obbliga ordini e collegi professionali a predisporre norme deontologiche dirette a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta.

Dunque, l’articolo 25 del nuovo codice professionale obbliga il commercialista:

  • a convenire con il cliente un compenso per l’esercizio dell’attività professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale;
  • ad informare il cliente, qualora gli proponga convenzioni, contratti o altri accordi, da lui esclusivamente predisposti, aventi ad oggetto l’esercizio dell’attività professionale, che è nulla la pattuizione di compensi che non siano giusti, equi e proporzionati alla prestazione professionale richiesta e che non siano determinati in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.

In materia va menzionato anche il precedente articolo del Codice, il n. 24, dedicato al compenso professionale, che dispone quanto segue:

  • il professionista deve comunicare preventivamente, in forma scritta, al cliente, il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, nonché la misura del compenso, che deve essere adeguata all’importanza dell’opera, tramite un preventivo di massima, comprensivo di spese, oneri e contributi;
  • in nessun caso il compenso richiesto dal professionista può essere manifestatamente sproporzionato, sia in eccesso che in difetto, all’attività svolta o da svolgere;
  • il professionista non può proporre o pubblicizzare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo e strumento, prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici.

Altre novità

Il codice proposto in consultazione contiene anche altre nuove disposizioni. Se ne elencano alcune.

Nel considerare l’illecito che comporta l’applicazione di sanzioni, va valutato il comportamento complessivo del professionista. La sanzione è unica anche quando sia stata accertata la commissione di plurimi fatti aventi rilievo disciplinare.

Per quanto riguarda i rapporti con i colleghi, viene fatto divieto al professionista di usare, con qualsiasi modalità e strumento, espressioni sconvenienti, denigratorie ed offensive, sia nello svolgimento dell’attività professionale, sia al di fuori di questa.

A ciò deve collegarsi quanto previsto per i rapporti con la stampa e l’uso dei social. Dunque, l’iscritto, nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale compresi i social network, deve astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa ledere l’onorabilità delle istituzioni, anche di categoria, o comunque nuocere l’immagine e il decoro della professione.

Per quanto riguarda l’abusivismo professionale, è vietato avvalersi della collaborazione di soggetti che esercitano abusivamente la professione ovvero agevolare o rendere possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio della professione ovvero farne conseguire vantaggi economici.

Associazioni dei commercialisti perplesse sulla tempistica

Le associazioni di commercialisti Anc, Andoc e Unico hanno diffuso una nota per commentare il nuovo Codice deontologico di categoria, che entrerà in vigore il 1° aprile 2024.

Si legge nella nota: “Il codice deontologico approvato la scorsa settimana dal Cndcec non risolve affatto le criticità messe in luce lo scorso 9 marzo dalle nostre associazioni. Pur accogliendo alcune osservazioni sulle attribuzioni dei consigli di disciplina e dei consigli dell'ordine, il nuovo testo non ha tenuto conto di tutti gli altri rilievi formulati, rimasti orfani di un doveroso confronto. Infine, si fa presente come anche la tempistica assegnata alla pubblica consultazione abbia ostacolato un serio e diffuso lavoro di riflessione e produzione. I soli 17 giorni concessi per inviare le osservazioni sono apparsi del tutto insufficienti.

Allegati

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