Commercialisti. I documenti da restituire al cliente

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Commercialisti. I documenti da restituire al cliente

Il Cndcec è chiamato a fornire chiarimenti in merito alla mancata restituzione dei documenti al cliente da parte di un commercialista iscritto all’Ordine.

Con il pronto ordini n. 125 del 29 agosto 2019, il Consiglio nazionale dei commercialisti, interpretando l’articolo 23, comma 5 del Codice deontologico della professione (detenzione dei documenti della clientela da parte del professionista), spiega cosa si intende per documentazione ricevuta dal cliente per l’espletamento del mandato ai fini della restituzione al cliente.

L’obbligo di restituzione riguarda non solo i documenti consegnati all’iscritto dal cliente, ma anche quelli predisposti dal professionista in nome e per conto del cliente in forza dell’incarico professionale (come dichiarazioni fiscali, libri contabili), nonché quelli ricevuti da terzi per conto del cliente (come quelli ricevuti dalla pubblica amministrazione o dalla controparte nell’ambito di un contenzioso tributario).

Il divieto non si estende ai documenti creati dal professionista (come fogli di lavoro, fogli di calcolo, bozze di parere eccetera), poiché oggetto di proprietà intellettuale dello stesso. Essi costituiscono vere e proprie carte interne di lavoro predisposte dal professionista al solo fine di adempiere alle incombenze connesse all’espletamento dell’incarico professionale.

I documenti da restituire al cliente, la disciplina

L’articolo 2235 del Codice civile vieta al prestatore d’opera intellettuale la detenzione dei documenti della clientela oltre il tempo necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali:

  • il professionista può trattenere la documentazione (come prova dell’opera svolta) ai soli fini della liquidazione dei compensi e delle spese e per il tempo al tal fine concesso;
  • si riferisce ai soli documenti occorrenti per la dimostrazione dell’opera svolta e ha carattere eccezionale rispetto alla regola generale del divieto di ritenzione.

Dal lato del codice deontologico della professione:

  • in caso di subentro ad un collega l’obbligo per il professionista che venga sostituito di prestare al subentrante collaborazione, trasmettendogli senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso;
  • è vietato tenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate;
  • in caso di rinuncia all’incarico sussiste l’obbligo di restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la documentazione dello stesso ricevuta per l’espletamento del mandato quando questi ne faccia richiesta, con possibilità di trattenere copia di tale documentazione solo quando ciò sia necessario al fine della documentabilità dei propri adempimenti e per ottenere l’incasso del proprio compenso.
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