Come la riforma della giustizia cambierà le controversie di lavoro

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Come la riforma della giustizia cambierà le controversie di lavoro

Entra in vigore il prossimo 24 dicembre la legge delega 26 novembre 2021, n. 206. All'esito di un lungo iter parlamentare, culminato nell'approvazione definitiva del provvedimento il 25 novembre scorso, la delega alla riforma del processo civile è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre 2021.

Con l’entrata in vigore della legge delega, parte il conto alla rovescia di un anno (due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati, per le disposizioni integrative e correttive) concesso al Governo per adottare i decreti legislativi attuativi contenenti le misure per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Il provvedimento si compone di un articolo unico, suddiviso in 44 commi. Soffermiamoci sulle novità in arrivo per le controversie di lavoro.

Riforma del processo civile: mediazione e negoziazione assistita

Il comma 4 dell’articolo 1 detta i principi e i criteri direttivi per la riforma degli istituti di risoluzione alternativa delle controversie (mediazione delle controversie civili e commerciali e negoziazione assistita).

L'obiettivo del Governo è quello di giungere all'emanazione di un testo unico in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie con la finalità di incentivarli. Come? Aumentando gli incentivi fiscali; estendendo a tali istituti l’applicabilità del gratuito patrocinio; ampliando l'ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità; favorendo la partecipazione delle parti, anche con modalità telematiche; disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale; potenziando la formazione e l’aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici.

Con specifico riferimento alla riforma delle procedure di negoziazione assistita e all'ambito dei rapporti di lavoro si prevede che il Governo debba consentire la negoziazione assistita anche per le controversie individuali di lavoro senza che la stessa costituisca una condizione di procedibilità.

Il riferimento è alle controversie individuali di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonchè rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, semprechè non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

In tali casi, le parti dovranno essere assistite dal proprio avvocato e, ove lo ritengano, anche dai consulenti del lavoro.

I decreti delegati dovranno peraltro assicurare all'accordo il regime di stabilità protetta previsto dall’art. 2113, quarto comma, del codice civile, secondo il quale non sono dichiarate invalide le rinunzie e le transazioni effettuate in sede di negoziazione assistita relative a diritti indisponibili del lavoratore.

La norma di delega fa salve le ulteriori modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva (ex art. 412-ter c.p.c.): la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita è quindi prevista in aggiunta alla risoluzione stragiudiziale.

Riforma del processo civile: processo di cognizione di primo grado

Un altro importante milestone del Governo sarà la riforma del processo di cognizione di primo grado per la quale la legge delega prevede:

  • la semplificazione del processo dinanzi al tribunale in composizione monocratica secondo criteri che ne garantiscano la ragionevole durata, valorizzando le fasi anteriori alla prima udienza al fine di definire il quadro delle rispettive pretese e dei mezzi di prova richiesti;
  • la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e l’introduzione di un nuovo regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa, analogo a quello previsto per le controversie di competenza del giudice monocratico;
  • l’uniformazione del rito davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e la rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile;
  • l’unificazione del rito per l’impugnazione dei licenziamenti.

Riforma del processo civile: impugnazione dei licenziamenti

Con riguardo alle controversie di lavoro, l'articolo 1, comma 11, della legge 26 novembre 2021, n. 206 definisce i princìpi e criteri direttivi per la riforma del rito del lavoro, con particolare riferimento all'impugnazione dei licenziamenti.

Il Governo è chiamato ad unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie.

Si ricorda infatti che attualmente per alcuni rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015 alle controversie sui licenziamenti si applica il c.d. Rito Fornero (art. 1, commi da 47 a 66, della L. 28 giugno 2012, n. 92). In ottica di unificazione dei procedimenti, i decreti delegati adottati dal Governo dovranno prevedere:

  • che la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia natura prioritaria;
  • che le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche se contestuali alla cessazione del rapporto associativo, debbano essere introdotte con ricorso, applicandosi il rito del lavoro di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c.

Con riferimento ai licenziamenti discriminatori, la riforma dovrà consentire che le azioni di nullità siano proposte ricorrendo, alternativamente, al rito del lavoro di cui all’art. 414 c.p.c., ovvero ai riti speciali previsti dall’art. 38 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.lgs. n. 198 del 2006) e dall’art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011. La proposizione dell’azione nell’una o nelle altre forme deve comunque precludere la possibilità di agire successivamente con un rito diverso.

Riforma del processo civile: modifiche alla disciplina vigente

Da ultimo si evidenzia che la legge delega 26 novembre 2021, n. 206, oltre a delegare il Governo alla riforma del processo civile, modifica direttamente alcune disposizioni relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, di esecuzione forzata e di accertamento dello stato di cittadinanza.

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