Riforma del processo civile. Legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato il 10 dicembre 2021
In questo articolo:
- Efficienza del processo civile e revisione strumenti ADR: delega da attuare entro un anno
- Mediazione: incentivi fiscali, estensione obbligatorietà
- Negoziazione assistita anche per le cause di lavoro
- Lavoro: procedura unificata per impugnare i licenziamenti
- Processo di cognizione, impugnazioni, famiglia, esecuzione
- Misure urgenti di razionalizzazione operative dopo 180 giorni
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E' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021, la Legge n. 206 del 26 novembre 2021, recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".
L’intervento, si rammenta, è stato messo a punto con obiettivo di ridurre i tempi dei processi del 40% in 5 anni, secondo gli impegni assunti nel PNRR.
La legge, in primo luogo, delega l’Esecutivo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi.
A seguire, interviene anche a modificare, direttamente, alcune disposizioni sostanziali e processuali.
Efficienza del processo civile e revisione strumenti ADR: delega da attuare entro un anno
Uno dei punti salienti della riforma è il potenziamento del ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie (ADR), quali mediazione e negoziazione assistita.
Mediazione: incentivi fiscali, estensione obbligatorietà
Per quanto riguarda la mediazione, le modifiche alla relativa disciplina dovranno essere adottate prevedendo il riordino e la semplificazione degli incentivi fiscali, attraverso:
- l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro;
- la semplificazione della procedura per la determinazione del credito d'imposta;
- il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte, nei limiti dei parametri professionali;
- il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione;
- l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione (e anche di negoziazione assistita);
- la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità (non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato);
- la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione.
Si prevede, a seguire, l'estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di:
- associazione in partecipazione;
- consorzio;
- franchising;
- opera;
- rete;
- somministrazione;
- società di persone;
- subfornitura.
Negoziazione assistita anche per le cause di lavoro
Nella riforma della disciplina della negoziazione assistita, ne viene disposta l'estensione, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell’azione, anche alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile (controversie individuali di lavoro), a condizione che ciascuna parte abbia l'assistenza di un avvocato o di un consulente del lavoro.
In dette ipotesi, al accordo raggiunto viene assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.
Si prevede, a seguire, che la procedura di negoziazione venga semplificata, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense.
Altro ritocco da segnalare si sostanzia nella previsione secondo cui gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, divorzi e modifica delle relative condizioni, possano contenere patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori.
Lavoro: procedura unificata per impugnare i licenziamenti
Tornando all'ambito del lavoro, nella Legge delega è richiesto di unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie.
Le modifiche dovranno essere operate, prevedendo che:
- la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carattere prioritario;
- le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche qualora consegua la cessazione del rapporto associativo, siano introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile;
- le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, se non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, possano essere introdotte, in presenza dei presupposti, con i riti speciali disciplinati dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, stabilendo che la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.
Processo di cognizione, impugnazioni, famiglia, esecuzione
Gli altri principi e criteri direttivi contenuti nella Legge delega riguardano, in particolare:
- la riforma del processo di cognizione di primo grado (revisione della disciplina del processo dinanzi al tribunale in composizione monocratica, riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, uniformazione del rito davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile);
- la riforma delle impugnazioni (razionalizzazione e modifica della disciplina dell'appello, del ricorso in cassazione e della revocazione);
- il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (riforma del c.d. filtro, introduzione del rinvio pregiudiziale e di una nuova ipotesi di revocazione);
- il processo di esecuzione;
- alcune disposizioni generali del codice di procedura civile su Ufficio per il processo, doveri di leale collaborazione e norme di coordinamento;
- i procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia (istituzione del nuovo Tribunale della famiglia e rito unitario per le cause di separazione e divorzio e in materie attualmente di competenza del Tribunale per i minorenni).
Il disegno di legge fissa in un anno dall'entrata in vigore della legge il termine per il relativo esercizio.
Misure urgenti di razionalizzazione operative dopo 180 giorni
Come detto, alcune disposizioni - precisamente le norme contenute nei commi da 27 a 36 dell'art. 1 della Legge - si applicano, invece, ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (24 dicembre 2021).
Dette previsioni sono volte a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, di esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza.
Le modifiche riguardano, in particolare:
- il provvedimento di allontanamento dei minori dall'ambiente familiare (con modifica dei presupposti per l'adozione della misura);
- il riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni (concentrazione delle competenze in ragione della natura dei procedimenti);
- l'estensione della possibilità, per il giudice, di procedere alla nomina del curatore speciale del minore con specifici poteri di rappresentanza sostanziale;
- la soluzione delle controversie insorte tra genitori;
- l'inclusione, nell'albo dei consulenti tecnici tenuto dai tribunali, della categoria dei neuropsichiatri infantili, degli psicologi dell'età evolutiva e degli psicologi giuridici o forensi;
- la disciplina della negoziazione assistita in materia di separazione dei coniugi, estendendone l'applicazione anche per la soluzione consensuale delle controversie tra genitori relative all'affidamento e al mantenimento di figli naturali, al mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e agli obblighi alimentari;
- il foro competente per l'espropriazione forzata di crediti, quando debitore sia una pubblica amministrazione e la procedura di pignoramento nell'espropriazione presso terzi;
- le controversie relative all'accertamento dello stato di cittadinanza italiana (con modifica dei criteri di individuazione del foro competente per il giudizio).
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