Colloqui telefonici tra detenuto e difensore al di là dei limiti ma solo con esplicazione sintetica delle ragioni
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 27 settembre 2013
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L'esercizio del diritto di corrispondenza telefonica tra detenuto e difensore deve necessariamente contemperarsi nelle esigenze di tutela della collettività “esprimibile con l'esercizio di un potere di controllo da parte degli organi preposti su soggetti condannati, senza che sia prospettabile il pericolo di nocumento alle strategie difensive del condannato”; quest'ultimo, infatti, é esclusivamente tenuto ad una concisa e sintetica indicazione delle ragioni sottese alla richiesta di colloquio e non anche dei dettagli delle scelte difensive da fare o valutare unicamente al difensore.
E' dunque possibile che il direttore di un carcere autorizzi i detenuti ad effettuare conversazioni telefoniche con i propri difensori al di là dei limiti numerici indicati, ma in ogni caso è richiesto che il detenuto rappresenti, anche sommariamente, motivi di urgenza o di particolare rilevanza.
E' quanto affermato dai giudici della Corte di cassazione nel testo della decisione n. 40011 depositata il 26 settembre 2013 con riferimento ad una vicenda in cui il ministero della Giustizia si era opposto al provvedimento del magistrato di sorveglianza de L'Aquila con cui era stato riconosciuto ad un detenuto il diritto all'effettuazione di colloqui telefonici con il proprio difensore senza le limitazioni al numero delle comunicazioni previste nel regolamento penitenziario.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 35 - Telefonate limitate anche con l'avvocato - Maciocchi
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