Collegi sindacali, arriva lo stop al tributo regionale
Pubblicato il 31 maggio 2009
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Con la sentenza n. 12653 del 2009 la Corte di cassazione, nel richiamare la pregressa sentenza n. 10594/2009, ha stabilito che non sono da assoggettare ad Irap i compensi percepiti da dottori commercialisti ed esperti contabili per le attività di componente del collegio sindacale o amministratore di società.
Nello specifico è stato chiarito che:
- l’autonoma organizzazione che rileva ai fini Irap è quella che fa capo al professionista e non a terzi presso cui il professionista opera;
- non sono soggetti all’Imposta citata i redditi del libero professionista derivanti dall’esercizio delle attività già contemplate nell’articolo 49, comma 2, del Tuir, poiché ex articolo 3, comma 1, lettera c), del Dlgs 446/97 è previsto l’assoggettamento ad Irap relativamente ai contribuenti che esercitano arti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1 del Tuir.
La sentenza in oggetto rafforza quanto affermato dall’Istituto di ricerca del Cndcec con circolare 2 del 2008. Nel documento era stato messo in evidenza che, in base alla sentenza 10594 del 2007, si sarebbe potuto giungere ad escludere dall’imposizione i compensi per partecipazione a convegni, redazione di articoli e pareri e incarichi di sindaco e arbitro.
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