Cittadinanza italiana e ius sanguinis: la riforma approvata dal Governo

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Cittadinanza italiana e ius sanguinis: la riforma approvata dal Governo

Sì del Governo al nuovo pacchetto cittadinanza: i discendenti di cittadini italiani nati all’estero acquisiranno automaticamente la cittadinanza italiana esclusivamente entro il limite di due generazioni. Riconoscimento riservato unicamente a coloro che abbiano almeno un genitore o un nonno nato in Italia.

Cittadinanza: la riforma ius sanguinis approvata dal Governo

Nella seduta del 28 marzo 2025, il Consiglio dei ministri ha approvato tre provvedimenti in materia di cittadinanza, volti a riscrivere la disciplina sulla cittadinanza italiana.

L'intervento si sostanzia in un Decreto legge contenente - DL n. 36/2025, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2025 e in vigore - e due Disegni di legge, rispettivamente contenenti disposizioni in materia di cittadinanza e di revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero.

Decreto Legge sulla cittadinanza: le disposizioni urgenti approvate

Il Decreto legge n. 36/2025 introduce, in via immediata, significative modifiche alla disciplina della cittadinanza italiana, anticipando alcune delle disposizioni previste nel disegno di legge contestualmente approvato dal Consiglio dei Ministri.

Si tratta di un intervento normativo di natura transitoria, concepito come strumento funzionale alla futura riforma organica della materia, finalizzata a ricondurre il sistema entro parametri più rigorosi e coerenti con i principi di proporzionalità, effettività e tutela della sicurezza nazionale.

Il provvedimento mira, in particolare, a limitare l’automatismo del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, subordinandolo alla presenza di un legame concreto e continuativo con la Repubblica Italiana.

Contesto normativo

Il Decreto-legge evidenzia la necessità di rafforzare il legame effettivo tra i richiedenti la cittadinanza e la Repubblica Italiana, intervenendo su un quadro normativo che, in passato, ha consentito il riconoscimento della cittadinanza a soggetti nati all’estero anche dopo molte generazioni, senza obbligo di dimostrare un legame concreto con l’Italia.

Alla base del provvedimento vi è la crescente preoccupazione per l’aumento delle richieste da parte di individui già titolari di altra cittadinanza e privi di reali vincoli con lo Stato, fenomeno ritenuto potenzialmente lesivo dell’equilibrio istituzionale e della sicurezza nazionale ed europea.

Vincoli effettivi e nuove condizioni di trasmissione  

La normativa introdotta stabilisce che l’attribuzione automatica della cittadinanza italiana ai discendenti di origine italiana, nati fuori dal territorio nazionale, sarà limitata alle prime due generazioni.

Potranno quindi essere considerati cittadini italiani sin dalla nascita soltanto coloro che abbiano, tra gli ascendenti diretti, almeno un genitore o un nonno nato in Italia.

I figli di cittadini italiani, quindi, acquisiranno la cittadinanza in modo automatico se nati in Italia oppure se, prima della loro nascita, uno dei genitori cittadini abbia maturato un periodo di residenza continuativa in Italia pari ad almeno due anni.

Il Decreto legge, segnatamente, interviene sulla Legge n. 91/1992, introducendo l’articolo 3-bis, con cui si stabilisce che le persone nate all’estero e già in possesso di un’altra cittadinanza sono considerate come non aventi mai acquisito la cittadinanza italiana, salvo che ricorra una delle seguenti eccezioni:

  • sia stata presentata, entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025, una domanda di riconoscimento conforme alla normativa vigente alla medesima data, presso un ufficio consolare o un sindaco;
  • sia stato avviato, entro la medesima scadenza, un procedimento giudiziario per il riconoscimento della cittadinanza;
  • uno dei genitori o adottanti cittadini italiani sia nato in Italia;
  • uno dei genitori o adottanti cittadini italiani abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita o dell’adozione del figlio;
  • un ascendente di primo grado (es. nonno o nonna) dei genitori o degli adottanti cittadini italiani sia nato in Italia.

Tale disposizione si applica in deroga agli articoli di leggi precedenti in materia di cittadinanza e del Codice civile.

Ambito soggettivo e decorrenza  

Le limitazioni introdotte si applicano esclusivamente a coloro che possiedono una cittadinanza diversa da quella italiana, in modo da evitare situazioni di apolidia.

Le nuove disposizioni - viene altresì precisato - si applicano indipendentemente dalla data di nascita del soggetto interessato, rendendo dunque irrilevante se il nato all’estero sia venuto al mondo prima o dopo l’entrata in vigore del decreto-legge.

Viene tuttavia previsto un regime transitorio: continueranno a beneficiare delle regole previgenti coloro il cui stato di cittadino sia già stato riconosciuto da un’autorità (tribunale, comune o consolato).

Inoltre, rimangono valide le domande documentate presentate entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025, secondo i criteri e le modalità previsti dalla normativa in vigore fino a quella data.

Modifiche al processo di accertamento giudiziale  

Il provvedimento incide anche sul Decreto legislativo n. 150/2011, in particolare sull’articolo 19-bis, modificandone la rubrica e ampliando la disciplina delle controversie in materia di cittadinanza italiana.

Viene disposto che, salvo diversa previsione legislativa, non è ammesso l’uso del giuramento né della prova testimoniale nei procedimenti giudiziari volti all’accertamento della cittadinanza italiana.

Inoltre, il soggetto che promuove tale azione giudiziaria deve allegare e dimostrare l’assenza delle cause ostative previste dalla normativa.

Entrata in vigore  

Il Decreto legge è entrato in vigore il 29 marzo 2025, ossia il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Come previsto dalla Costituzione, sarà sottoposto al Parlamento per la conversione in legge entro i termini stabiliti.

Riforma della cittadinanza: le misure del disegno di legge  

Il disegno di legge approvato - come anticipato - è finalizzato a introdurre una nuova disciplina organica della cittadinanza italiana, fondata sul principio del “vincolo effettivo” tra il soggetto richiedente e lo Stato italiano.

L'intervento normativo si ispira alla Convenzione europea sulla cittadinanza del 1997 e tiene conto dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione Europea, come sancito dall’articolo 9 del Trattato sull’Unione Europea.

In tale contesto, l’acquisizione della cittadinanza sarà subordinata alla presenza di una residenza qualificata in Italia, definita come un periodo di almeno due anni continuativi, quale elemento oggettivo e durevole di collegamento con la Repubblica.

Il disegno di legge consolida e sistematizza le misure già contenute nel Decreto legge n. 36/2025, bilanciando due esigenze fondamentali:

  • da un lato, il mantenimento dei legami con l’Italia e la promozione dell’immigrazione di ritorno dei discendenti di italiani emigrati;
  • dall’altro, la necessità di garantire che l’accesso alla cittadinanza sia fondato su un rapporto sostanziale e attuale con lo Stato.

Tra le novità più rilevanti vi è l’introduzione di un limite temporale per la registrazione dell’atto di nascita dei discendenti nati all’estero: se tale registrazione non avviene prima del compimento del venticinquesimo anno di età, si presume l’assenza di legami effettivi con l’Italia, precludendo la possibilità di ottenere la cittadinanza.

Viene altresì prevista la possibilità di perdere la cittadinanza italiana per desuetudine, qualora un cittadino nato all’estero, titolare di altra cittadinanza e non residente in Italia, non mantenga vincoli con la Repubblica per un periodo di almeno 25 anni, da valutarsi attraverso il mancato esercizio di diritti o adempimento di doveri civici.

In un’ottica di incentivazione dell’immigrazione di ritorno, il disegno di legge introduce misure agevolative, tra cui:

  • l’acquisizione automatica della cittadinanza da parte del figlio minore nato in Italia o trasferitosi in Italia per almeno due anni, su dichiarazione dei genitori;
  • la possibilità di riacquistare la cittadinanza perduta dopo due anni di residenza in Italia;
  • la facoltà di ottenere la cittadinanza, con soli tre anni di residenza, per chi abbia almeno un nonno italiano, in alternativa ai più lunghi requisiti previsti per altri stranieri;
  • il mantenimento della possibilità di naturalizzazione per i coniugi di cittadini italiani, purché residenti in Italia.

Il disegno di legge prevede inoltre che i maggiorenni possano rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di un'altra cittadinanza, salvaguardando così la condizione di apolidia.

Si affronta infine una questione interpretativa di lungo corso, disponendo il riconoscimento della cittadinanza per via materna ai nati dopo il 1° gennaio 1927 che non avessero compiuto 21 anni alla data del 1° gennaio 1948, in occasione dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

Viene fissato in 48 mesi il termine massimo per la conclusione dei procedimenti amministrativi di riconoscimento della cittadinanza, garantendo così maggiore certezza e trasparenza nei tempi della pubblica amministrazione.

Revisione dei servizi per cittadini e imprese all’estero  

L'ulteriore disegno di legge approvato in materia di cittadinanza è volto a riformare e modernizzare i servizi rivolti ai cittadini e alle imprese italiane residenti all’estero, in linea con la riorganizzazione del sistema di riconoscimento della cittadinanza.

L’intervento prevede che le domande di cittadinanza presentate dall’estero non saranno più gestite dai consolati, ma da un ufficio speciale centralizzato presso il Ministero degli affari esteri, con sede alla Farnesina.

La riforma entrerà in vigore gradualmente, attraverso un periodo transitorio della durata di circa un anno, durante il quale i consolati continueranno a ricevere le istanze, ma con una limitazione nel numero delle pratiche trattate.

L’obiettivo è migliorare l’efficienza amministrativa tramite economie di scala, consentendo ai consolati di concentrarsi esclusivamente sull’assistenza ai cittadini italiani già riconosciuti tali.

Il disegno di legge include anche misure di ammodernamento per l’erogazione di altri servizi consolari, tra cui legalizzazioni, anagrafe, rilascio di passaporti e carte d’identità valide per l’espatrio.

Infine, sono previste iniziative organizzative specifiche per sostenere e incentivare i servizi rivolti alle imprese italiane operanti all’estero, rafforzando così la dimensione economica della presenza italiana nel mondo.

Pacchetto cittadinanza: aggiornamenti formali su passaporti e ID, nessuna modifica sostanziale

Si segnala, per finire, che in merito alle misure del pacchetto cittadinanza finalizzate alla modernizzazione dei servizi di legalizzazione, anagrafe, passaporti e carte d’identità valide per l’espatrio, il Ministero degli Affari Esteri ha fornito chiarimenti con una nota del 29 marzo 2025, pubblicata sul proprio sito istituzionale, con cui ha risposto ad alcune richieste di precisazione ad esso pervenute.

Nella nota, viene chiarito che nel nuovo intervento non sono previste modifiche sostanziali per il rilascio di passaporti e carte d’identità, ma solo aggiornamenti normativi di carattere formale.

Le novità riguardano l’adeguamento della legge del 1967 agli standard internazionali, con l’abrogazione di norme obsolete come la proroga della durata del passaporto o il passaporto collettivo.

Confermata, quindi, la validità decennale del passaporto, non rinnovabile.

Introdotte anche disposizioni operative per i consolati, come la possibilità di rilasciare dichiarazioni di viaggio per minori o la necessità di denuncia locale in caso di smarrimento o furto del documento all’estero.

Le modifiche - chiarisce il ministero - formalizzano prassi già consolidate.

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