Circolare 2/E delle Entrate. Definiti alcuni ambiti della responsabilità solidale negli appalti

Pubblicato il

In questo articolo:



La disciplina introdotta dal D.L. n. 82/2012 non è limitata al solo settore edile; invece, sono fuori i condomini ed i privati, i contratti di forniture di beni, i contratti d'opera e di trasporto. Queste alcune delle specificazioni nel secondo documento di prassi dedicato dall'Agenzia delle entrate alla responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva.

Dissipate alcune ombre che aleggiavano sulla disciplina riguardante la responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi (articolo 13-ter, D.L. 22 giugno 2012, n. 83).

Dopo le esplicazioni contenute nella circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012, l'opera chiarificatrice continua a mezzo della circolare n. 2/E del 1° marzo2013.

LA DISCIPLINA

In sintesi, la norma prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento al Fisco delle ritenute Irpef sul reddito di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.

L’appaltatore/committente evita la responsabilità solo nel caso in cui ottenga la documentazione attestante la corretta esecuzione dei versamenti, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo.

La prova può consistere nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati oppure in una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l’appaltatore/subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi in discorso.

Il committente va incontro alla sanzione amministrativa da 5.000,00 a 200.000,00 euro, nel caso in cui effettui il pagamento all’appaltatore senza aver ottenuto la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti (anche dal subappaltatore).

I SOGGETTI ESCLUSI

Per espressa previsione normativa, i contratti di appalto, a cui si applica la disciplina della responsabilità solidale, devono sussistere tra soggetti Iva, e comunque tra soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir. Ne consegue che sono esclusi:


-> le persone fisiche non soggetti Iva

-> il condominio, in quanto non ricompreso fra i soggetti menzionati agli articoli 73 e 74 del Tuir

-> le stazioni appaltanti relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.


Dalla circolare non emerge, però, una chiara specificazione sul comportamento da tenere qualora uno dei due contraenti sia un soggetto privato (non soggetto Iva); alcuni ritengono non applicabile la regola della responsabilità solidale, la quale invece, sussiste se l'appaltatore si avvale di un subappaltatore, ma limitatamente al rapporto tra questi due.


AMBITO OGGETTIVO


Dubbi erano stati espressi dagli operatori circa l'applicabilità dell'istituto unicamente ai contratti di appalto nel settore edilizio, in quanto l’articolo 13-ter è stato inserito nel Titolo I del DL n. 83/2012, riguardante “Misure urgenti per le infrastrutture l’edilizia ed i trasporti”, e più precisamente nel Capo III, intitolato “Misure per l’edilizia”.


L'incertezza è stata dissipata dalla circolare 2/E che ricorda come la norma intende perseguire il fine di contrastare l'evasione fiscale non limitatamente al settore edile ma in tutte le prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità. Quindi rilevano non solo i contratti del settore edilizio.


Inoltre, il documento di prassi sostiene che il regime della responsabilità solidale si applica:


sia nell'ipotesi di contratto di subappalto
– dove sussistono almeno 3 soggetti economici indipendenti ossia committente, appaltatore e subappaltatore


sia nell'ipotesi dove è l'appaltatore ad occuparsi direttamente della realizzazione dell'opera
.


Altra specificazione
attiene alla tipologia di contratti interessati dalla novità normativa. In sostanza viene affermato che


le fattispecie coinvolte riguardano il contratto di appalto indicato all'articolo 1655 del codice civile, ossia il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.


Sono, invece, da escludersi:


gli appalti di fornitura dei beni

il contratto d’opera - articolo 2222 codice civile

il contratto di trasporto - articoli 1678 e seguenti del codice civile

il contratto di subfornitura - legge 18 giugno 1998, n. 192

le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.


Si rammenta che il contratto d'opera viene così definito: “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti)”.


Occorre prestare attenzione alla differenza tra contratto di appalto e contratto d'opera: il punto di divergenza è costituito dalla struttura e dimensione dell'impresa a cui è commissionata l'opera, dove, nel caso di contratto d'opera, siamo di fronte ad una realtà produttiva che svolge l'attività prevalentemente con il lavoro personale dell'imprenditore o dei suoi familiari.


AMBITO TEMPORALE


Come affermato nella circolare n. 40/E/2012, le novità trovano applicazione per i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012 e, in applicabilità dello Statuto del contribuente, la documentazione o certificazione relativa ai versamenti d’imposta deve riguardare i pagamenti dei corrispettivi effettuati a partire dall’11 ottobre 2012.


Nel documento del 1° marzo 2013, si chiarisce che il rinnovo di un contratto equivale a nuova stipula; ne consegue che la disciplina esposta si applica ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012, a partire dalla data di rinnovo.


CASI PARTICOLARI


1.
A fini semplificativi, se più contratti vengono stipulati tra le medesime parti, la certificazione di regolarità dei pagamenti può avvenire in modo unitario.


Ammessa anche la certificazione periodica a condizione che la regolarità dei pagamenti sia riferita a quelli scaduti alla data del pagamento del corrispettivo. Escluso, quindi, che la certificazione possa riferirsi a situazioni successive al suo rilascio.


2.
Se il pagamento avviene tramite bonifico bancario o altri strumenti per cui la somma non è immediatamente disponibile per il beneficiario, si puntualizza che l'attestazione della bontà dei versamenti deve riferirsi a quelli scaduti al momento in cui si effettua la disposizione bancaria e non a quelli che scadono al momento del successivo accreditamento.


3.
La circolare n. 2/2013 affronta, in ultimo, la questione della cessione del credito a terzi da parte dell'appaltatore o subappaltatore.


Il cessionario viene sollevato dai rischi derivanti dall'inadempienza del cedente in materia di versamenti fiscali se l'attestazione di regolarità dei pagamenti viene resa nel momento in cui il cedente dà notizia della cessione al debitore ceduto.

QUADRO DELLE NORME

D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – Art. 13-ter

Circolare Agenzia Entrate 8 ottobre 2012, n. 40

Circolare Agenzia Entrate 1 marzo 2013, n. 2

  

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito