CIGS per crisi aziendale Verifica
Pubblicato il 25 agosto 2016
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Alla luce della circolare del Ministero del Lavoro n. 27 dell’8 agosto 2016, in caso di crisi aziendale gli accertamenti ispettivi dovranno verificare l’attuazione del piano di risanamento presentato dall’impresa e, quindi, acquisendo, a titolo meramente esemplificativo, riscontri documentali quali, ad esempio, la relazione degli amministratori, documentazione fiscale, contabile e/o commerciale, controlleranno gli interventi correttivi intrapresi dall’azienda.
Sarà, inoltre:
- verificato il ridimensionamento o almeno la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente l’intervento della CIGS, con riferimento all’unità produttiva in cui è in corso il trattamento;
- riscontrata l’assenza di nuove assunzioni con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie.
In caso di assunzione di nuovo personale, l’azienda dovrà motivare la necessità di tali assunzioni nonché la compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell’istituto della CIGS.
Andrà anche verificato l’eventuale attuazione del piano di gestione degli esuberi, confrontando le dichiarazioni aziendali con le banche dati disponibili.
Nel caso di trattamento di CIGS richiesto per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto sarà verificata anche la documentazione presentata dall’azienda in merito alle caratteristiche dell’evento improvviso e imprevisto.
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