Le verifiche ispettive sulla CIGS
Pubblicato il 25 agosto 2016
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Con circolare n. 27 dell’8 agosto 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato che, nell’ambito del nuovo procedimento amministrativo finalizzato alla concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, assumono rilievo le verifiche che gli organi ispettivi sono chiamati a svolgere e che possono essere di due tipologie, ovvero:
- 1^ tipologia: verifiche ispettive finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali assunti in sede di presentazione del programma di CIGS;
- 2^ tipologia: verifiche ispettive finalizzate all’accertamento dei presupposti per la concessione del pagamento diretto del trattamento ai lavoratori.
Verifiche ispettive del 1° tipo
Gli accertamenti ispettivi non potranno mai limitarsi ad una verifica meramente documentale ma sarà sempre necessario l’accesso sul luogo di lavoro, per cui la circolare illustra gli elementi principali da verificare con riferimento a ciascuna causale d’intervento.
Riorganizzazione aziendale
In caso di CIGS richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da riorganizzazione aziendale, gli accertamenti ispettivi saranno volti, innanzitutto, alla verifica dell’attuazione del programma di interventi come illustrato dall’azienda in sede di presentazione dell’istanza.
Sarà, poi:
- verificata - mediante ad esempio acquisizioni di ordini e fatture realizzate nel biennio precedente - l’entità degli investimenti effettuati dall’azienda nel biennio precedente e dichiarati in sede di presentazione della domanda, della stessa tipologia rispetto a quelli previsti nel programma relativo alle unità aziendali interessate all’intervento, inclusi gli eventuali investimenti per la formazione e riqualificazione professionale, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi UE;
- verificato l’ammontare degli investimenti effettuati nel periodo temporale di cui al programma presentato e confrontata la media annuale degli investimenti effettuati nel biennio precedente e la media annuale degli investimenti programmati ed effettuati;
- verificato che gli investimenti effettuati ad esempio per interventi di razionalizzazione, rinnovo e aggiornamento tecnologico su impianti fissi ed attrezzature, riguardino quelli direttamente impegnati nel processo produttivo;
- necessario verificare, in caso di previsione di attività di formazione e riqualificazione professionale, che questa sia effettivamente rivolta al recupero ed alla valorizzazione delle risorse interne nonché la coerenza del tipo di formazione svolta con il programma presentato e con gli altri investimenti;
- verificata l’effettiva sospensione dei lavoratori dalle ordinarie attività lavorative, l’effettiva esigenza delle sospensioni dal lavoro e la loro concreta attuazione, il collegamento della formazione con il programma di riorganizzazione e il numero dei lavoratori coinvolti nell’attività formativa;
- posta particolare attenzione alla formazione sul luogo di lavoro perché nel caso di specie il lavoratore va adibito a compiti o mansioni differenti da quelli cui è ordinariamente impiegato o agli stessi compiti o mansioni ma con l’utilizzo di nuove apparecchiature;
- accertato che le sospensioni dal lavoro siano motivatamente ricollegabili nell’entità e nei tempi al processo di riorganizzazione da realizzare.
Crisi aziendale
In caso di crisi aziendale gli accertamenti ispettivi saranno finalizzate alla verifica dell’attuazione del piano di risanamento presentato dall’impresa e, quindi, saranno verifiche sugli interventi correttivi intrapresi dall’azienda le quali saranno effettuate acquisendo, a titolo meramente esemplificativo, riscontri documentali quali, ad esempio, la relazione degli amministratori, documentazione fiscale, contabile e/o commerciale.
Sarà, inoltre:
- verificato il ridimensionamento o almeno la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente l’intervento della CIGS, con riferimento all’unità produttiva in cui è in corso il trattamento;
- riscontrata l’assenza di nuove assunzioni con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie.
Qualora l’impresa abbia proceduto ad assumere personale, dovrà motivare la necessità delle suddette assunzioni nonché la compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell’istituto della CIGS.
Andrà anche verificato l’eventuale attuazione del piano di gestione degli esuberi, confrontando le dichiarazioni aziendali con le banche dati disponibili.
Nel caso di trattamento di CIGS richiesto per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto sarà verificata anche la documentazione presentata dall’azienda in merito alle caratteristiche dell’evento improvviso e imprevisto.
Contratto di solidarietà
Per il contratto di solidarietà gli ispettori verificheranno il rispetto dei contenuti del contratto di solidarietà con riferimento alla corretta applicazione delle modalità di riduzione oraria così come previsto nell’accordo e nell’istanza.
La corretta modalità di riduzione oraria andrà verificata controllando i dati del LUL, le timbrature e incrociando tali informazioni con le dichiarazioni dei lavoratori.
Andrà, inoltre, effettuata la verifica di eventuale lavoro straordinario dei lavoratori posti in solidarietà che, in linea generale, non è ammesso ma può essere utilizzato solo in presenza di situazioni eccezionali da motivare e giustificare.
Infine, qualora sia attivata la procedura di licenziamento collettivo andrà verificato che la stessa sia avvenuta con la non opposizione dei lavoratori.
Imprese appaltatoci di servizi di mensa e servizi di pulizia
Per quanto concerne le imprese appaltataci dei servizi di mensa e di servizi di pulizia sarà verificato che la sospensione dal lavoro o l’effettuazione di un orario ridotto sia in diretta connessione con la contrazione dell’attività del committente.
In tali casi, gli ispettori potranno acquisire il contratto di appalto o subappalto in essere e documentazione di natura contabile.
Imprese artigiane
Per le imprese artigiane gli organi ispettivi verificheranno la diretta connessione con la sospensione o riduzione dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente.
La rotazione
La verifica ispettiva del rispetto delle modalità di rotazione partirà da quanto indicato in sede di accordo sindacale e indicato nella domanda di concessione del trattamento che poi dovrà essere riscontrato in concreto.
Pertanto, a titolo esemplificativo potranno essere confrontati i dati forniti dall’azienda (resoconto consuntivo della rotazione, LUL, timbrature) con le dichiarazioni dei lavoratori.
Verifiche del 2° tipo
Per il pagamento diretto da parte dell’INPS, il servizio ispettivo competente dovrà dichiarare espressamente se l’impresa versi in una situazione di difficoltà di ordine finanziario che le impedisce di anticipare il trattamento straordinario d’integrazione salariale e tale dichiarazione dovrà essere basata sull’analisi dell’indice di liquidità dell’impresa istante riferita all’anno in corso come rilevabile dalla lettura dei bilanci pur provvisori dell’ultimo anno che deve risultare negativo - con valore inferiore all’unità - così come risultante dal rapporto tra liquidità immediate e passività correnti.
In casi assolutamente eccezionali, per le verifiche gli Uffici potranno avvalersi anche dei verbali del Consiglio di Amministrazione e delle relazioni del rappresentante aziendale, da cui si evincono le difficoltà di ordine finanziario che hanno indotto la società alla richiesta del pagamento diretto.
Al fine di individuare il rapporto tra liquidità immediata e passività correnti saranno prese in considerazione le seguenti voci di bilancio:
- liquidità immediata: a) contanti in cassa e assegni; b) conto corrente bancario; c) titoli facilmente negoziabili sul mercato;
- passività correnti: a) debiti di fornitura; b) debiti per finanziamenti a breve e debiti verso banche; c) debiti diversi (debiti per IVA, per imposte sul reddito, verso dipendenti, verso istituti previdenziali etc.); d) ratei e risconti passivi; e) partite passive da liquidare; f) quote di finanziamenti a medio e lungo termine che abbiano a scadere entro 12 mesi.
Quadro delle norme |
D.Lgs. n. 148/2015 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 27 dell’8 agosto 2016 |
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