Cfp perequativo anche con risultato negativo non dovuto al Covid-19

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Cfp perequativo anche con risultato negativo non dovuto al Covid-19

Con la risposta ad interpello n. 199/2022, l’Agenzia delle Entrate scioglie un dubbio circa il corretto calcolo del peggioramento del risultato d'esercizio o del risultato economico d'esercizio ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo, introdotto dall' articolo 1, commi da 16 a 27 del Decreto-legge n. 73/2021 ("Decreto Sostegni-bis").

CFP perequativo, peggioramento risultato economico non legato al Covid

Il quesito è stato sollevato da una società che, a causa della pandemia da Covid-19, ha subito un peggioramento del risultato economico tra il periodo d'imposta 2019 ed il periodo d'imposta 2020 e per tale motivo ha chiesto e ottenuto il "contributo perequativo" di cui al Dl 73/2021, optando per la fruizione del credito d'imposta.

La società, però, specifica che il risultato negativo dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 è stato causato per una quota parte dallo stato di emergenza sanitaria "Covid-19" e per un'altra parte da un componente negativo straordinario afferente alla liquidazione di un socio uscente dalla compagine societaria.

Per tale ragione, l’istante chiede all’Amministrazione finanziaria se, ai fini del calcolo del Cfp perequativo, debba essere escluso dal reddito del periodo d'imposta 2020 il componente negativo straordinario non direttamente collegato agli effetti dell'emergenza sanitaria "Covid-19".

Contributo perequativo per le attività economiche danneggiate dal Covid

Nella risposta n. 199 del 20 aprile 2022, l’Agenzia ripercorre la normativa che ha previsto l’introduzione di vari contributi a sostegno delle attività economiche danneggiate dall’emergenza da Covid-19, tra cui anche il “contributo a fondo perduto perequativo”.

Si tratta di un indennizzo che è stato riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario e che è commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio verificatosi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, al netto dei precedenti contributi a fondo perduto ottenuti durante il periodo di emergenza (commi da 16 a 27, art. 1, Dl n. 73/2021).

Successivamente sono intervenuti:

  1. il decreto MEF del 12 novembre 2021, che ha definito i presupposti per l’erogazione del contributo, la percentuale minima di peggioramento del risultato economico d’esercizio necessaria per l’accesso al contributo (30%) e le percentuali di determinazione del contributo commisurate ai ricavi dell’anno 2019;

  2. il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 227357/2021, che ha individuato gli specifici campi della dichiarazione dei redditi cui far riferimento per determinare il risultato economico d’esercizio nei due periodi di riferimento.

In sostanza, tale indennizzo “perequativo”, a differenza degli altri Cfp, non si basa sul calo di un mese o di una media mensile di fatturato e corrispettivi, ma sul peggioramento dell'intero risultato economico d'esercizio subìto durante il periodo di massima pandemia coincidente con l'anno 2020 rispetto al 2019, ed è calcolato seguendo un meccanismo che tiene conto dei precedenti contributi a fondo perduto istituiti per sostenere gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia.

Cfp perequativo Sostegni-ter, non rilevanti le cause del peggioramento

Alla luce di quanto esposto, l’Agenzia delle Entrate scioglie il dubbio della società sul fatto che il peggioramento del risultato economico dovesse essere o meno legato all’emergenza Covid.

Conclude, infatti, l’Amministrazione finanziaria che, ai fini del calcolo del peggioramento del risultato d'esercizio o del risultato economico d'esercizio, assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente indicato nella tabella A allegata al provvedimento del direttore delle Entrate del 4 settembre 2021.

A distanza di qualche tempo dall’erogazione dei suddetti contributi, si chiarisce ora che a rilevare è, quindi, il solo dato dichiarativo, senza la necessità di tenere in considerazione la natura del peggioramento economico che ha consentito l’accesso all’indennizzo.

Pertanto, non sono rilevanti le motivazioni che hanno determinato il risultato economico negativo.

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