Contributo perequativo, il decreto MEF in GU. Calo del 30% per accedere
Pubblicato il 02 dicembre 2021
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E’ stato firmato dal ministro dell’Economia Franco il decreto che definisce la percentuale di peggioramento del risultato economico d'esercizio tra 2019 e 2020 per accedere al sostegno perequativo di cui all'articolo 1, commi 16-24, del Decreto legge n. 73/2021, cosiddetto Sostegni bis.
Il provvedimento MEF del 12 novembre 2021 relativo al contributo a fondo perduto “perequativo” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 dell’1 dicembre.
Con esso viene definita:
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la percentuale relativa al peggioramento del risultato economico d’esercizio ai fini dell’accesso all’agevolazione;
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la percentuale da applicare al peggioramento stesso per quantificare il contributo spettante;
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inoltre sono illustrate le modalità di calcolo degli importi e i requisiti necessari.
Si ricorda che con il provvedimento dello scorso 30 novembre, firmato dal Direttore dell’agenzia delle Entrate (n. prot. 336196), è stato approvato il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis – “contributo perequativo”, con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
Per ricevere il suddetto contributo, il modello deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021.
Cfp perequativo, i beneficiari
Il Decreto legge Sostegni bis, convertito dalla Legge n. 106/2021, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per:
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i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
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che abbiano registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Lo stesso decreto Sostegni bis rimandava ad un successivo provvedimento del Mef la definizione dell’'ammontare del contributo a fondo perduto, specificando che esso è determinato applicando la percentuale definita dal Ministero alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate in base ai precedenti decreti emergenziali.
Per tutti i soggetti, l'importo del contributo perequativo non può essere comunque superiore a centocinquantamila euro.
Contributo a fondo perduto perequativo con calo del fatturato del 30%
Con il decreto ministeriale in oggetto è stato fissato in almeno il 30% la percentuale che le partite Iva devono aver registrato nel corso del 2020 come calo degli utili o come aumento delle perdite rispetto ai valori registrati nel 2019 per poter accedere al nuovo contributo a fondo perduto.
In altri termini, per i soggetti titolari di partita Iva il risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere pari ad almeno il 30% in meno rispetto al risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
L’attesa di una forte richiesta di questi aiuti, ha spinto il Ministero a prevedere un meccanismo a scaglioni per calcolare il contributo spettante.
Fondo perduto perequativo, modalità di calcolo
Sulla scia dei precedenti contributi erogati, si è deciso di non applicare una percentuale fissa per determinare l’ammontare del Cfp spettante, ma una percentuale variabile a seconda dei ricavi/compensi 2019 degli aventi diritto e nel rispetto del limite di spesa indicato.
In totale, sono individuate cinque fasce con una progressione delle aliquote decrescente al crescere dei ricavi e dei compensi.
Di seguito, le percentuali che verranno applicate alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 diminuita dell'importo dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate:
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30% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 100mila euro;
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20% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 100mila e 400mila euro;
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15% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 400mila e 1 milione di euro;
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10% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra un milione e 5 milioni;
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5% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 5 e 10 milioni di euro.
Non spetta alcun contributo a fondo perduto se l'ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dalle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Il limite massimo dell'aiuto economico sarà, come detto, di 150.000 euro.
Per accedere al “perequativo” occorre, però, rispettare anche altre condizioni legate all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Infatti è necessario:
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aver presentato il modello Redditi relativo al 2020 entro il 30 settembre scorso, termine prorogato rispetto alla scadenza iniziale del 10 settembre;
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che l’impresa o il professionista interessato abbia validamente presentato anche la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2019.
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che l'Amministrazione finanziaria non tenga in considerazione eventuali dichiarazioni integrative e correttive riferite tanto al 2019 quanto al 2020, se dagli importi indicati derivi un contributo maggiore rispetto a quello delle dichiarazioni trasmesse entro l’ultimo giorno di settembre.
Si vuole, in tal modo, evitare di appesantire la piattaforma, che dovrà gestire in tempi rapidi l’attribuzione e la successiva erogazione del contributo a fondo perduto perequativo.
Si resta a questo punto in attesa del provvedimento del Direttore delle Entrate che dovrà definire il giorno di apertura e di chiusura delle domande telematiche.
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