Cfp perequativo, pronti i codici per la compensazione e restituzione
Pubblicato il 17 dicembre 2021
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Istituiti dall’Agenzia delle Entrate i codici tributo per la fruizione del contributo a fondo perduto perequativo introdotto dal decreto Sostegni bis a favore dei soggetti che hanno optato per l’utilizzo in compensazione. Con la stessa risoluzione n. 73/E del 16 dicembre previsti anche i codici tributo per coloro che hanno ricevuto il bonus non spettante, mediante addebito sul conto corrente o tramite utilizzo in compensazione, e vogliono restituire spontaneamente le somme non dovute.
Cfp perequativo, utilizzo in compensazione, tramite F24
Si ricorda che è stato l’articolo 1, comma 16, del Dl 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021, a prevedere il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi 2019 non superiori a 10 milioni di euro e che hanno registrato una diminuzione del fatturato tra il 2019 e il 2020 di almeno il 30 per cento.
La stessa disposizione normativa al comma 22 prevede, inoltre, che “A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.”.
Alla luce di ciò, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto suddetto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è istituito il seguente codice tributo:
- “6957” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
Bonus perequativo, restituzione spontanea del contributo non spettante
Sempre con la risoluzione n. 73 del 16 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito anche i codici tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione.
Si tratta dei seguenti tre codici:
-
“8134” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”
-
“8135” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”
-
“8136” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”
Gli stessi codici si devono utilizzare anche per il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE).
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono invece indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8134, 8135 oppure 8136); nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
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