Consulenti del lavoro e tenuta delle scritture contabili: chiarimenti della Fondazione

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Consulenti del lavoro e tenuta delle scritture contabili: chiarimenti della Fondazione

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con l’approfondimento del 3 dicembre 2024, ha ribadito l’importanza delle competenze in materia fiscale dei Consulenti del Lavoro iscritti al relativo albo.  

I CdL sono pienamente qualificati per gestire attività di tenuta delle scritture contabili offrendo un supporto affidabile per chi intende avvalersi dei loro servizi. Le recenti conferme giuridiche rafforzano quanto già stabilito da normative e innumerevoli pronunce giudiziarie.

Ambito di applicazione

L’ultimo chiarimento arriva dal decreto di archiviazione emesso il 2 settembre 2024 dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro. La vicenda riguardava un Consulente del Lavoro accusato di esercizio abusivo della professione (articolo 348 del C.p.) per aver svolto attività fiscali per conto di un’impresa. Secondo l’accusa, le attività avrebbero dovuto essere riservate esclusivamente ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali.

Richiamando un consolidato orientamento della Corte Suprema (sentenza n. 14247/2020), il giudice ha stabilito che i Consulenti del Lavoro possono svolgere determinate attività fiscali e previdenziali, nel rispetto delle competenze riconosciute e riservate alla loro categoria. In particolare, il Consulente agisce su delega del cliente e in qualità di sostituto del datore di lavoro per l’espletamento di obblighi connessi a rapporti di lavoro.

Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3495 del 7 febbraio 2024, ha ribadito che l’attività di tenuta della contabilità aziendale, di redazione di dichiarazioni fiscali e l’esecuzione dei relativi pagamenti, non sono prerogative esclusive dei dottori commercialisti o degli esperti contabili, ma possono essere svolte, legittimamente anche dai Consulenti del Lavoro, nel rispetto delle normative vigenti.

Libertà di esercizio professionale

Il Giudice ha accolto la richiesta formulata dal pubblico ministero, disponendo l’archiviazione del procedimento e affermando il principio generale secondo cui, al di fuori delle attività espressamente riservate dalla legge a una specifica categoria professionale, prevale la libertà di lavoro autonomo e d’impresa.

Già la sentenza n. 8683 del 28 marzo 2019 della Corte di Cassazione Civile aveva sottolineato che molte attività fiscali e contabili sono aperte a diverse figure professionali, tra cui i Consulenti del Lavoro, a condizione che siano regolarmente abilitati e iscritti all’Albo di appartenenza.

Non a caso, il GIP di Catanzaro ha fatto riferimento a questo principio, riconoscendo che i Consulenti del Lavoro, in virtù delle loro competenze, possono svolgere attività quali:

  • tenuta delle scritture contabili dell’impresa;
  • redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi;
  • calcolo di imposte come l’IRAP, l’IMU o di altre imposte;
  • assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria.
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