Catasto terreni Pregeo 10 Novità
Pubblicato il 15 dicembre 2016
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Sarà operativa dal 19 dicembre 2016, ma transitoriamente si potrà utilizzare anche la precedente, la nuova procedura informatica “versione 10.6.0 – Apag 2.08” di Pregeo 10 (Catasto terreni) che rende più semplice la predisposizione degli atti di aggiornamento cartografico da parte dei tecnici professionisti. Andrà a sostituire la pregressa dal 29 aprile 2017.
Nello specifico, la procedura permette ai tecnici professionisti di inviare telematicamente le istanze di aggiornamento all’Agenzia delle Entrate in qualunque momento della giornata, senza doversi recare presso gli sportelli. Riconosce automaticamente le variazioni catastali e, conseguentemente, la natura dell’atto a partire dalla proposta di aggiornamento, dall’estratto di mappa e dal modello per il trattamento dei dati censuari e procede all’aggiornamento automatico degli archivi del catasto terreni.
Il compito di illustrare le novità e istruire gli uffici è affidata alla circolare 44 del 14 dicembre 2016 dell'Agenzia delle Entrate.
Alcune novità
I professionisti avranno la possibilità di scaricare automaticamente gli archivi della Tabella Attuale dei Punti Fiduciali e una procedura per importare i dati misurati con tecnologia satellitare GPS nel formato Pregeo.
Tra le modalità operative cui devono attenersi gli uffici è chiarito che:
- per migliorare le attività di riscontro dei dati contabili, è necessario che l’estratto di mappa digitale “in sostituzione” sia rilasciato esclusivamente con la stessa modalità di rilascio dell’estratto di mappa “originale”: se questo è stato rilasciato in via telematica, anche il sostitutivo deve essere richiesto e rilasciato in via telematica;
- a seguito dell’approvazione e registrazione automatica degli atti di aggiornamento cartografici, gli uffici dovranno porre in essere un confronto tra la rappresentazione cartografica dello stato dei luoghi riprodotta nella proposta di aggiornamento e quello interpretabile dalle orto-immagini citate: se in seguito al confronto emergono differenze oggettive, l’atto di aggiornamento dovrà essere sottoposto a un successivo collaudo sul terreno da parte dei funzionari degli uffici.
Per il rilascio dell’estratto di mappa digitale o per l’approvazione di atti d’aggiornamento in via telematica, in esenzione dei tributi speciali catastali e/o dell’imposta di bollo, non è obbligatorio allegare alcuna documentazione: basterà la dichiarazione fatta dal tecnico professionista al momento della richiesta del servizio, con indicazione della norma che consente l’esenzione.
- eDotto.com - Edicola del 3 maggio 2016 - Catasto digitale - G. Lupoi
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