Cassazione, non imponibili gli utili derivanti da mera partecipazione a società di capitali
Pubblicato il 12 gennaio 2022
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La Corte di Cassazione con ordinanza 21 dicembre 2021, n. 40314, è tornata a esprimersi in merito alla non imponibilità ai fini previdenziali degli utili conseguiti dal socio non lavoratore di società di capitali iscritto alla gestione artigiani e commercianti.
La Suprema Corte, confermando le decisioni del Giudice di primo grado e della Corte d’Appello di Torino, ha dichiarato insussistente il credito preteso dall’INPS nei confronti di un lavoratore autonomo iscritto alla gestione artigiani e commercianti e al contempo percettore di utili derivanti da mera partecipazione a società di capitali, rigettando il ricorso dell’Istituto Previdenziale.
I motivi della decisione della Corte di Cassazione restano coerenti ai precedenti orientamenti della stessa nella materia in questione, nei quali veniva fatto riferimento al Decreto Legge 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis, convertito con modificazioni dalla Legge 14 novembre 1992, n. 438, che disponeva che “l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla Legge 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
In tale ottica, la determinazione dei redditi d’impresa rilevanti ai fini contributivi è effettuata con riferimento al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico sulle Imposte dei Redditi), il quale distingue i redditi di impresa, che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale, dai redditi di capitale, che ricomprendono gli utili da partecipazione a società di capitali.
Poiché la normativa previdenziale, ai fini dell’individuazione della base imponibile su cui calcolare i contributi, prende in riferimento la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che il TUIR dispone che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a formare la base imponibile ai fini contributivi.
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