Cassazione: no al condono dei tributi locali per le liti successive al 2002

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Con sentenza n. 12679 depositata il 20 luglio 2012, la Cassazione, Sezione tributaria, ha affermato l’illegittimità della delibera del Comune di Roma con cui, nel 2009, era stato istituito il condono delle liti pendenti instaurate dopo l'entrata in vigore della Finanziaria 2003.

Gli enti locali – precisa la Suprema corte - possono operare i condoni sui propri tributi solo per i procedimenti contenziosi già pendenti ed i periodi di imposta ricompresi fino al 2002.

Un condono che venga disposto a distanza di ben sette anni dalla normativa primaria succitata – si legge nel testo della decisione – “determina l'illegittimità del condono medesimo per carenza di potere”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 21 – Tributi locali, condono a tempo - Trovato

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