Cassazione: niente assegno di mantenimento se il coniuge non cerca lavoro

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Cassazione: niente assegno di mantenimento se il coniuge non cerca lavoro

Con ordinanza n. 3354 del 10 febbraio 2025, la Corte di cassazione, Prima sezione civile, si è occupata di un caso di separazione personale tra coniugi, con particolare riferimento alla richiesta di addebito della separazione alla moglie e al conseguente rigetto della sua domanda di assegno di mantenimento.

La questione era stata oggetto di un primo giudizio presso il Tribunale, che aveva riconosciuto un assegno di mantenimento a favore della moglie. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva successivamente ribaltato la decisione, negando il diritto all’assegno.

Dopo la decisione della Corte d’Appello, la moglie ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di norme civili e processuali, nonché un difetto di motivazione nella sentenza impugnata.

Secondo la sua difesa vi era una grande disparità economica tra i coniugi: il marito aveva un consistente patrimonio e un reddito stabile mentre lei, dopo essersi dedicata alla famiglia, aveva incontrato difficoltà nel trovare un’occupazione, aggravate dalla situazione lavorativa precaria del posto dove abitava.

La decisione della Corte di Cassazione  

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello.

Il giudice di legittimità ha ribadito che il diritto all’assegno di mantenimento non può essere riconosciuto automaticamente, ma è subordinato alla dimostrazione dell’impossibilità oggettiva di procurarsi un reddito sufficiente per il proprio sostentamento.

La moglie, secondo la Corte, non aveva dimostrato un’effettiva ricerca di lavoro e, soprattutto, aveva rifiutato un’offerta occupazionale senza fornire alcuna spiegazione adeguata. Questo elemento è stato ritenuto determinante per escludere la possibilità di riconoscerle un assegno di mantenimento.

La Cassazione ha inoltre richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la disparità economica tra i coniugi non è sufficiente, da sola, a giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento.

È infatti necessario che il coniuge richiedente dimostri non solo la propria difficoltà economica, ma anche l’impossibilità concreta di reperire un’occupazione adeguata. Il rifiuto ingiustificato di una proposta lavorativa costituisce, secondo la Corte, un elemento ostativo alla concessione dell’assegno.

A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la moglie è stata condannata al pagamento delle spese processuali, oltre agli oneri accessori. Inoltre, è stato disposto il versamento di un contributo unificato aggiuntivo, come previsto dalla normativa vigente.

Niente assegno di mantenimento senza ricerca di lavoro

In conclusione, la sentenza conferma un orientamento volto a limitare il riconoscimento dell’assegno di mantenimento ai soli casi in cui sussista un’effettiva e comprovata difficoltà economica, evitando che tale misura diventi un sostegno ingiustificato in assenza di reali impedimenti lavorativi.

Il riconoscimento dell’assegno di mantenimento deve essere subordinato alla verifica della reale impossibilità del coniuge economicamente più debole di reperire un’occupazione: chi richiede il mantenimento deve dimostrare non solo di essere privo di mezzi economici, ma anche di aver tentato concretamente di procurarsi un reddito autonomo.

Il mantenimento non può essere concesso quando il richiedente, pur avendo la capacità di lavorare, non dimostra di aver compiuto adeguati tentativi per trovare un’occupazione.

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