Patente a crediti: dal 10 luglio nuove funzionalità nel portale INL
Pubblicato il 02 luglio 2025
In questo articolo:
- Patente a crediti: cos’è e a chi è rivolta
- Finalità: più sicurezza e legalità nei cantieri
- Cosa stabilisce il decreto direttoriale INL
- Trasparenza e accessibilità delle informazioni sulla patente
- Requisiti e modalità di accesso
- Accesso ai dati: requisiti e modalità tecniche
- Informazioni disponibili
- Sicurezza dei dati e tracciabilità degli accessi
- Tempi di conservazione e limiti di trattamento
- Protezione perimetrale e contro le intrusioni
- Monitoraggio continuo e logging degli accessi
- Tracciabilità degli accessi: audit log e controllo delle operazioni
- Riepilogando
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Disponibili dal 10 luglio 2025, sul portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) nuove funzionalità relative alla patente a crediti, grazie alle quali sarà possibile non solo visualizzarne i dati ma anche incrementare i crediti iniziali: questo quanto annunciato dalla ministra Calderone durante la presentazione del nuovo strumento nella sede INL.
Con l’adozione del decreto direttoriale n. 43 del 25 giugno 2025, infatti, l’INL introduce un sistema digitale innovativo per la visualizzazione della patente a crediti destinata a imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Il nuovo portale, accessibile tramite SPID o CIE, consentirà la consultazione in tempo reale del punteggio associato a ciascun operatore, promuovendo una maggiore trasparenza e responsabilizzazione nel settore edile.
Vediamo nel dettaglio di che si tratta.
Patente a crediti: cos’è e a chi è rivolta
La patente a crediti per la sicurezza nei cantieri è uno strumento introdotto dall’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per rafforzare la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili e per promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro contrastando in modo efficace il fenomeno del lavoro irregolare, specialmente nei settori più esposti al rischio, come ad esempio l’edilizia.
Il sistema prevede infatti il rilascio di una patente a crediti ad imprese e lavoratori autonomi che intendono operare in cantieri temporanei o mobili il cui punteggio iniziale, assegnato al momento del rilascio, può essere decurtato in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza o di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali.
Allo stesso tempo, il sistema consente anche il recupero dei crediti, incentivando comportamenti virtuosi e conformi alla normativa.
Finalità: più sicurezza e legalità nei cantieri
Obiettivo principale della patente a crediti è garantire che nei cantieri lavorino solo soggetti in possesso di idoneità tecnica, professionale e legale. Questo sistema agisce su due fronti:
- prevenzione: la prospettiva di perdere crediti spinge imprese e autonomi a rispettare le normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- controllo: permette agli enti pubblici, ai committenti, ai coordinatori della sicurezza e agli ispettori di verificare in tempo reale l’idoneità dell’operatore attraverso una piattaforma digitale.
La patente a crediti si configura quindi come una misura meritocratica e trasparente, che premia la regolarità e penalizza le irregolarità, contribuendo a migliorare la qualità del lavoro e la tutela dei lavoratori nei cantieri.
Cosa stabilisce il decreto direttoriale INL
Per rendere operativo questo sistema è intervenuto il decreto direttoriale INL n. 43 del 25 giugno 2025 a regolamentare in dettaglio le modalità di visualizzazione delle informazioni contenute nella patente a crediti, dando attuazione al decreto del ministero del lavoro del 18 settembre 2024, n. 132.
Il decreto stabilisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti, le sezioni informative disponibili sul portale INL, le modalità di accesso tramite autenticazione (SPID, CIE, CNS, eIDAS), e le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali trattati.
In particolare, il D.D. n. 43/2025:
- definisce i soggetti abilitati alla visualizzazione, tra cui titolari della patente, delegati, pubbliche amministrazioni, RLS, RLST, organismi paritetici, responsabili dei lavori e coordinatori per la sicurezza;
- specifica quali informazioni possono essere consultate, come il punteggio della patente, lo stato attuale (attiva/sospesa), i provvedimenti di sospensione e le eventuali decurtazioni dei crediti;
- introduce un sistema di tracciamento degli accessi (audit log) che registra ogni operazione di visualizzazione, a tutela della trasparenza e della protezione dei dati.
Trasparenza e accessibilità delle informazioni sulla patente
Il cuore del D.D. n. 43/2025 è proprio la trasparenza: tutte le informazioni rilevanti sulla patente a crediti devono essere accessibili online, ed in tempo reale, da parte dei soggetti autorizzati. Questo rende possibile una verifica immediata dell’idoneità di un’impresa o di un lavoratore autonomo, ad esempio prima dell’avvio di un appalto o subappalto.
Attraverso un'interfaccia sicura, autenticata e regolamentata, chi è in possesso dei requisiti può interrogare il sistema per conoscere il punteggio attuale della patente, eventuali sospensioni, e tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità normativa del soggetto interessato.
Requisiti e modalità di accesso
Il D.D. n. 43/2025 elenca le categorie di soggetti che, per ragioni istituzionali, professionali o di sicurezza, sono autorizzati ad accedere ai dati contenuti nella patente a crediti. L’accesso avviene in modalità differenziata, a seconda del ruolo e delle finalità di ciascun soggetto.
1. Titolari della patente e delegati
I titolari della patente - ossia le imprese o i lavoratori autonomi che hanno ottenuto la patente a crediti - e i loro delegati sono i primi soggetti autorizzati alla visualizzazione completa delle informazioni. Essi possono accedere a tutte le sezioni informative, compresi:
- dati identificativi del soggetto (nome, codice fiscale, ragione sociale);
- dati del richiedente;
- numero e stato della patente;
- punteggio iniziale e punteggio attuale;
- provvedimenti di sospensione (con date di inizio, fine, eventuale annullamento);
- decurtazione dei crediti e motivazioni.
Questo consente all’impresa o al lavoratore autonomo di monitorare costantemente la propria situazione, adottando tempestivamente eventuali misure correttive.
2. Pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a consultare alcune informazioni selezionate della patente a crediti. L’accesso è finalizzato alla verifica del possesso e del mantenimento del titolo abilitante da parte delle imprese che partecipano a procedure di appalto o concessione.
Le sezioni accessibili includono:
- dati identificativi dell’impresa;
- stato della patente (attiva o sospesa);
- punteggio attribuito (iniziale e aggiornato).
In questo modo, le amministrazioni pubbliche possono garantire che gli appalti vengano affidati solo a soggetti regolari, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.
3. RLS e RLST
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) hanno il diritto di accedere ad alcune sezioni della patente per svolgere la propria attività di vigilanza e tutela della salute dei lavoratori.
In particolare, possono consultare:
- dati identificativi dell’impresa o del lavoratore autonomo;
- stato della patente;
- punteggio.
Questo consente loro di valutare il livello di affidabilità e conformità dell’impresa per la quale i lavoratori operano, soprattutto nei cantieri in subappalto. Inoltre, possono verificare se, in caso di sospensione della patente, l’impresa possa comunque completare i lavori in corso, come previsto dall’art. 27, comma 10, del D.Lgs. 81/2008.
4. Organismi paritetici
Gli organismi paritetici iscritti al Repertorio nazionale possono accedere alle informazioni della patente per valutare la validità e l’efficacia del titolo abilitante dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Le sezioni informative accessibili riguardano:
- dati identificativi;
- stato della patente.
5. Responsabili dei lavori
Il responsabile dei lavori, figura chiave nella gestione della sicurezza nei cantieri, può accedere alle seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’impresa;
- stato della patente;
- punteggio.
Tali dati sono essenziali per verificare l’idoneità dell’impresa prima dell’affidamento dei lavori e per garantire la prosecuzione in sicurezza delle attività in corso, anche in presenza di eventuali sospensioni della patente.
6. Coordinatori per la sicurezza
Sia il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione che quello in fase di esecuzione sono autorizzati ad accedere ai dati identificativi e allo stato della patente.
Questo accesso è necessario per:
- valutare il livello di affidabilità delle imprese coinvolte;
- pianificare interventi e controlli mirati;
- coordinare in modo efficace le attività di cantiere nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
7. Committenti o soggetti affidatari dei lavori
Anche i committenti, ovvero i soggetti che intendono affidare lavori o servizi a imprese o lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, possono visualizzare alcune informazioni della patente.
Tra i dati consultabili figurano:
- codice fiscale e ragione sociale dell’impresa;
- stato della patente;
- punteggio (iniziale e aggiornato).
Questo consente loro di verificare il possesso del titolo abilitante e assicurarsi che l’impresa sia in regola prima della stipula di un contratto.
Accesso ai dati: requisiti e modalità tecniche
L’accesso alle informazioni della patente a crediti avviene esclusivamente tramite la piattaforma informatica gestita dall’INL, con rigorose misure di sicurezza informatica e protezione dei dati personali, in linea con il GDPR.
Autenticazione con strumenti elettronici certificati
Per accedere al portale, i soggetti autorizzati devono utilizzare uno dei seguenti strumenti di identificazione digitale:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) - Livello 2 o superiore;
- CIE (Carta d’Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- eIDAS (identità elettronica europea riconosciuta ai sensi del Regolamento UE 910/2014).
Il sistema riconosce automaticamente i dati identificativi del soggetto (codice fiscale, nome, ruolo), associandoli alle informazioni contenute nei sistemi informativi dell’INL.
Interrogazione tramite codice fiscale
L’accesso alla patente avviene tramite interrogazione puntuale, inserendo il codice fiscale dell’impresa o del lavoratore autonomo titolare della patente. Questo sistema garantisce la precisione e la tracciabilità delle operazioni.
Autodichiarazione del ruolo per alcune categorie
Per i soggetti che non risultano registrati nei sistemi dell’INL come titolari o delegati (ad esempio RLS, PA, organismi paritetici, responsabili lavori, coordinatori, committenti), l’accesso è subordinato alla autodichiarazione del ruolo.
La dichiarazione avviene direttamente sulla piattaforma ed è effettuata sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000. La corrispondenza tra il ruolo autodichiarato e le sezioni informative accessibili è definita in modo statico e verificabile.
È previsto anche un sistema di verifica a campione, soprattutto durante gli accessi ispettivi, per controllare la veridicità delle autodichiarazioni.
Informazioni disponibili
Come accennato, le informazioni sono organizzate in sezioni informative strutturate, visualizzabili sulla piattaforma informatica dell’Ispettorato, a seconda del ruolo dell’utente che accede. Ogni sezione racchiude dati specifici che concorrono a definire il profilo dell’impresa o del lavoratore autonomo e il loro stato attuale rispetto alla conformità normativa.
1. Dati identificativi dell’impresa o del lavoratore autonomo
Questa sezione contiene i dati essenziali per identificare il titolare della patente. In particolare, sono disponibili:
- ragione sociale (per imprese) o nome e cognome (per lavoratori autonomi);
- codice fiscale;
- Paese di registrazione (codice ISO).
2. Dati del richiedente la patente
La patente può essere richiesta da un rappresentante legale o da un delegato. Questa sezione specifica:
- nome e cognome del richiedente;
- codice fiscale del richiedente;
- ruolo del richiedente (es. legale rappresentante, delegato, titolare d’impresa individuale).
3. Numero della patente e stato attuale
Ogni patente è univocamente identificata da:
- numero;
- data di rilascio;
- stato della patente, che può essere: attiva (l’impresa è autorizzata a operare) sospesa (l’impresa ha subito un provvedimento limitativo dell’operatività).
4. Punteggio della patente iniziale e aggiornato
La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale, che può variare nel tempo in base al comportamento dell’impresa o del lavoratore. La piattaforma mostra:
- punteggio iniziale (al momento del rilascio);
- punteggio attuale (alla data di consultazione).
5. Provvedimenti di sospensione
In caso di gravi violazioni o di decurtazione di crediti oltre una soglia prestabilita, può essere emesso un provvedimento di sospensione della patente. In questo caso, vengono mostrate:
- data di inizio della sospensione;
- data prevista di fine sospensione;
- eventuale data di annullamento (in caso di revoca anticipata).
6. Provvedimenti definitivi e decurtazioni dei crediti
Quando un’impresa o un lavoratore autonomo commette violazioni gravi, può subire una decurtazione dei crediti. La sezione indica:
- numero di crediti decurtati;
- motivo o riferimento normativo della violazione;
- data della decurtazione.
Sicurezza dei dati e tracciabilità degli accessi
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, come previsto dall’articolo 2 del decreto. I dati trattati riguardano:
- dati identificativi dell’impresa o del lavoratore autonomo;
- dati anagrafici del richiedente la patente;
- informazioni sullo stato della patente, punteggio, provvedimenti di sospensione e decurtazioni.
L’INL, per l’erogazione dei servizi digitali tramite il proprio portale dei servizi, può affidarsi a soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Tutti i trattamenti sono vincolati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza dei dati personali.
Tempi di conservazione e limiti di trattamento
Le informazioni contenute nella patente a crediti sono consultabili per tutto il tempo di vigenza della patente; tuttavia, per alcune sezioni sensibili come ad esempio i provvedimenti di sospensione e le decurtazioni di crediti, il D.D. n. 43/2025 stabilisce un limite massimo di conservazione pari a cinque anni dalla data di iscrizione nel sistema informatico.
Protezione perimetrale e contro le intrusioni
La rete e i servizi informatici dell’INL sono protetti da un insieme di tecnologie di sicurezza multilivello.
- Sistemi firewall e di protezione perimetrale;
- Web filtering per bloccare l’accesso a siti pericolosi;
- Protezione da attacchi DDoS;
- Gestione della superficie di attacco esterna (EASM);
- Rilevamento delle minacce (Threat Intelligence).
Inoltre, le comunicazioni e i dati sono crittografati sia in transito che a riposo, per garantire la riservatezza in tutte le fasi di gestione dei dati.
Monitoraggio continuo e logging degli accessi
Tutte le attività sulla piattaforma sono monitorate in tempo reale tramite sistemi di:
- SIEM (Security Information and Event Management) per analisi centralizzata dei log;
- XDR (Extended Detection and Response) per rilevamento avanzato di minacce informatiche sugli endpoint;
- SOC/NOC (Security/Network Operation Center) attivi per la gestione degli alert e degli incidenti.
Tracciabilità degli accessi: audit log e controllo delle operazioni
Una delle caratteristiche più importanti del sistema è la tracciabilità completa di ogni operazione eseguita dagli utenti autorizzati. Questo avviene grazie a un sistema di audit log, che registra in modo dettagliato ogni evento di visualizzazione.
Il registro delle operazioni (log) conserva le seguenti informazioni:
- codice fiscale dell’utente che accede alla piattaforma;
- codice fiscale dell’impresa o del lavoratore autonomo oggetto della visualizzazione;
- ruolo dell’utente, dichiarato o attestato nei sistemi INL;
- data e ora dell’accesso;
- modalità di autenticazione utilizzata (es. SPID, CIE, ecc.).
Nel caso di accesso con SPID professionale, viene registrato il codice fiscale del soggetto giuridico, non quello della persona fisica effettiva. Questo garantisce il rispetto delle normative sulla minimizzazione dei dati personali.
Log immutabili e conservazione per 5 anni
Per garantire l’integrità dei dati, il sistema di logging è configurato in modalità append-only: è possibile solo aggiungere nuove informazioni, senza alcuna possibilità di cancellazione o modifica dei log preesistenti.
Questa architettura garantisce la non alterabilità dei dati di tracciamento ed è conforme ai requisiti di sicurezza e audit previsti dal GDPR e dalle best practice europee in materia di cyber security.
I log di tracciamento, conservati per un periodo massimo di cinque anni, non sono sottoposti ad analisi automatizzate, né generano allarmi in autonomia, ma sono disponibili per eventuali verifiche, controlli o ispezioni da parte degli organi competenti.
Riepilogando
Titolare del trattamento |
Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) – Art. 2 |
Responsabili del trattamento |
Soggetti terzi, nominati ai sensi dell’art. 28 GDPR |
Base normativa GDPR |
Regolamento (UE) 2016/679 – artt. 5, 25, 32 |
Conservazione dati patente |
Fino alla scadenza della patente; sezioni sensibili (es. sospensioni e decurtazioni) conservate max 5 anni – Art. 7 |
Modalità di accesso |
SPID (livello 2+), CIE, CNS, eIDAS – Autenticazione forte (MFA) |
Protezione informazioni |
Crittografia in transito e a riposo, SIEM, XDR, firewall, web filtering, MFA |
Tracciabilità accessi |
Registro accessi in modalità “append-only” – Art. 6 e Appendice |
Dati tracciati |
Codice fiscale utente, CF dell’impresa consultata, ruolo, data/ora, metodo di autenticazione |
Conservazione dei Log |
5 anni – Nessuna analisi automatica, solo consultazione per controlli e ispezioni |
Eccezioni SPID professionale |
Si registra solo il CF dell’impresa, non della persona fisica operante |
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