Cassa integrazione: contributo addizionale tra riduzioni e esenzioni

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Cassa integrazione: contributo addizionale tra riduzioni e esenzioni

Novità per il contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale giungono dal disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione, all’esame della Camera dei deputati l’11 dicembre 2024.

Ma non solo.

Dal 1° gennaio 2025 entra in vigore una importante agevolazione per le aziende che non beneficiano, per un determinato periodo, delle integrazioni salariali.

Di seguito tutte le novità.

Cosa è il contributo addizionale

Il datore di lavoro che fa domanda di integrazione salariale è tenuto, in base all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è tenuto a versare un contributo aggiuntivo.

Tale contributo addizionale, che si somma al contributo ordinario, è calcolato in misura percentuale sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi.

In buona sostanza, si tratta di una penalità per le imprese che fanno ricorso agli ammortizzatori sociali.

L’importo è calcolato in misura crescente rispetto al numero di settimane fruite nel quinquennio mobile.

Di seguito si forniscono le misure percentuali previste.

Limite complessivo di settimane in un quinquennio mobile

Contributo addizionale

Fino a 52 settimane

9%

Oltre 52 e fino a 104 settimane

12%

Oltre 104 settimane

15%

 

CIGS per le imprese strategiche con deroghe

L’art. 12-quater del cd. decreto Asset (decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136) prevede che, nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 non si applicano le ordinarie limitazioni in termini di anzianità del lavoratore presso l’azienda (articolo 1, comma 2) e di sospensione di ore lavorabili nell'unità produttiva interessata (articolo 22, comma 4), previste dal decreto legislativo n. 148 del 2015.

Nel dettaglio, si ricorda che l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede che i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale debbano possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a 30 giorni. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.

L’articolo 22, comma 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede che per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possano essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

 

Cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche senza contributo addizionale

Il nuovo articolo 2-bis, inserito in sede referente dalle Commissioni riunite Cultura e Lavoro a cui è stato assegnato il DDL di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, esclude, per la Cassa integrazione straordinaria transitoria concessa alle imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico, l’applicazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro.

In particolare, l’articolo 2-bis, con una norma di interpretazione autentica, dispone che “Le disposizioni dell'articolo 12-quater del cd. decreto Agosto (decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136), si interpretano nel senso che, per i trattamenti di integrazione salariale da esse previsti, non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”.

Pertanto, per i trattamenti di integrazione salariale in parola, non sarà più dovuto il contributo addizionale.

Va al riguardo notato, come rilevato dal dossier parlamentare, che l’interpretazione autentica ha carattere retroattivo e comporterà “la necessità di restituire alle imprese interessate, in mancanza di diversa previsione normativa, il contributo addizionale effettivamente versato dalle stesse negli esercizi già conclusi alla data di entrata in vigore della disposizione”.

Riduzione dal 1° gennaio 2025 del contributo addizionale

L’altra novità è contenuta nel comma 1 ter dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dalla legge di Bilancio 2022.

La disposizione citata prevede una premialità per le imprese che non hanno beneficiato di trattamenti di integrazione salariale per almeno un biennio.

Più nel dettaglio, dal 1° gennaio 2025, i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento potranno versare una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari al 6% della retribuzione globale fino al limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile e al 9% oltre 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

La base di calcolo su cui applicare le percentuali del contributo addizionale ridotto è la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi.

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