Cassa Covid-19, l’analisi dei CdL alla luce del Decreto Sostegni

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Cassa Covid-19, l’analisi dei CdL alla luce del Decreto Sostegni

Con l’approfondimento del 6 aprile 2021, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha analizzato le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli, in relazione alle disposizioni introdotte dal D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (cd. “Decreto Sostegni”). In particolare, i CdL si soffermano sul quadro normativo, i termini, le modalità di richiesta e di pagamento delle prestazioni. Dall’analisi delle disposizioni – secondi i CdL – emerge un vero e proprio vuoto di tutele, almeno fino al 31 marzo 2021, per tutti i lavoratori assunti a decorrere dal 5 gennaio 2021, aggravato dall’inserimento in zona rossa di numerosi territori a carattere comunale e regionale, al quale si auspica venga posto rimedio in sede di conversione del decreto legge.

Cassa Covid-19, l’intervento normativo

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, tenuto conto del proprio inquadramento previdenziale, secondo le disposizioni dell’articolato normativo possono presentare domanda di concessione del trattamento di:

  • CIGO di cui agli artt. 19 e 20 del D.L. n. 18/2020 per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
  • assegno ordinario (ASO) e cassa integrazione salariale in deroga (CIGD), per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021;
  • cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA), per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Cassa Covid-19, la CIGO

L’INPS ha precisato che le 13 settimane di CIGO concesse dal “Decreto Sostegni” si aggiungono alle prime 12, già previste dalla legge di Bilancio 2021, le quali si collocano nel primo trimestre dell’anno in corso.

Secondo l’INPS, pertanto, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti CIGO dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, suddivise come segue:

  • 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
  • ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Cassa Covid-19, l’assegno ordinario e la CIGD

Per l’assegno ordinario e per la cassa integrazione in deroga a carattere emergenziale, l’art. 1, co. 300, della L. n. 178/2020 ha concesso un periodo massimo di 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Conseguentemente i datori di lavoro di cui trattasi hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Va tuttavia evidenziato che il periodo di 12 settimane previsto dall’art. 1, co. 300, della Legge di Bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Cassa Covid-19, la CISOA

L’art. 8, co. 8 del D.L. n. 41/2021 ha previsto per i datori di lavoro del settore agricolo, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli, ai sensi dell’art. 19, co. 3-bis, del D.L. n. 18/2020, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Tale trattamento è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda.

Anche in questa circostanza l’Istituto ha precisato che le provvidenze in argomento sono aggiuntive a quelle, pari a 90 giornate, stabilite per il periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, dall’art. 1, co. 304, della L. n. 178/2020 e che comunque devono essere fruite non oltre lo stesso termine finale del 30 giugno 2021.

Cassa Covid-19, termini di richiesta delle integrazioni salariali

L’art. 8, co. 3, del D.L. n. 41/2021, non ha modificato i termini per la presentazione delle domande, che continuano a dover essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. L’Istituto ha operato una doverosa precisazione in merito al secondo periodo della richiamata disposizione laddove si prevede che, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza de quo è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto e, quindi, entro la fine del mese di aprile.

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