Cartelle sospese fino al 28 febbraio, pagamenti rinviati al 31 marzo
Pubblicato il 11 febbraio 2021
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Con il D.L. n.7/2021 (cd. “Riscossioni-bis”) sono state emanate significative novità in materia di riscossione. In primo luogo – agendo sull’articolo 68 del D.L. n.18/2020 – viene differito al 28 febbraio 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito Inps e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti “sospesi” sono quelli in scadenza dall’8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cd. "zona rossa" di cu all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) al 28 febbraio 2021, ed i relativi versamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, quindi, entro il 31 marzo 2021. Sempre fino al 28 febbraio 2021 sarà operativa la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione - dal 19 maggio al 31 dicembre 2020 e dal 15 gennaio al 28 febbraio 2021 - su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° marzo 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore. Rimarranno sospese fino al 28 febbraio 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro.
L’altra novità riguarda i termini di notifica delle cartelle di pagamento e degli atti impositivi. Nel decreto si apportano diverse modifiche alla norma di cui all’articolo 157 del D.L. n.34/2020. Nello specifico, viene stabilito che gli atti impositivi i cui termini di decadenza sono scaduti tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020 devono essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e “notificati” nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di “indifferibilità e urgenza” o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Inoltre, per effetto del nuovo comma 3, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle sono prorogati di “14 mesi” relativamente:
- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972;
- alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del DPR 917/1986;
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del DPR 600/1973.
Da ultimo, si osserva che restano – in ogni caso - “validi” gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio – 15.01.2021.
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