Riscossione, fino al 28 febbraio stop a notifiche per cartelle e atti impositivi
Pubblicato il 11 febbraio 2021
In questo articolo:
- Sospensione versamenti cartelle di pagamento e avvisi
- La dilazione dei ruoli
- Sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni
- Notifica atti impositivi e cartelle, termini prorogati
- Cartelle di pagamento aggancia agli avvisi bonari
- Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori a 5.000 euro
- Validità atti periodo transitorio
- Definizione agevolata al 1° marzo 2021
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 7/2021 il legislatore ha emanato ulteriori novità in materia di riscossione. In particolare, viene predisposta la sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali e differito al 28 febbraio 2022 il termine di notifica degli atti impositivi originariamente in scadenza a fine 2020. Con il nuovo provvedimento, quindi, si prorogano di un ulteriore mese i termini di pagamento e le sospensioni già prorogati dal precedente D.L. n.3 del 15.01.2021 (cd. decreto “Riscossione”).
Sospensione versamenti cartelle di pagamento e avvisi
Cartelle e avvisi di pagamento ancora in stand-by. La novella norma, infatti, agendo direttamente sull’articolo 68 del D.L. n.18/2020 sostituisce il comma 1 stabilendo ora che:
«Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, …. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159». |
Conseguentemente, slitta al 28 febbraio 2021 il termine di sospensione dei versamenti “derivanti”:
- dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione;
- dagli avvisi di accertamento “esecutivi” emessi dall’Agenzia delle entrate (articolo 29 del D.L. n. 78/2010 in materia di Iva, imposte sui redditi e Irap);
- dagli avvisi di addebito emessi dall’INPS (articolo 30 del D.L. n. 78/2010);
- dagli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane;
- gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali;
- dagli avvisi di accertamento emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, L.n.160/2019.
“scaduti” a partire dall’ 8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza o sede operativa - nel caso di soggetti “diversi” dalle persone fisiche il riferimento è alla sede legale o operativa - nel territorio dei comuni della cd. “zona rossa” individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020).
Stando al decreto, i versamenti oggetto di sospensione dovrebbero essere effettuati in “unica soluzione” entro il 31 marzo 2021 (mese successivo al termine del periodo di sospensione).
Ciò dovrebbe valere anche per chi ha un piano di rateazione in corso, con rate che scadono nel periodo di sospensione: anche queste rate devono essere versate entro il 31 marzo 2021. Non è previsto alcun rimborso di quanto già versato. Al riguardo, nelle FAQ nuovamente “aggiornate” dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione viene ribadito che per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile richiedere una “rateizzazione”. In particolare, al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero, si dovrebbe presentare la domanda di dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il prossimo 31 marzo (FAQ n.3).
Nel periodo di sospensione - dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 - Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).
La variazione del termine non dovrebbe avere particolari effetti sugli gli avvisi di accertamento “esecutivi” (articolo 29 del D.L. n. 78/2010); si tratta, lo si ricorda, di quegli avvisi di accertamento (contenti l'intimazione ad adempiere) per i quali il destinatario può decidere - entro il termine di presentazione del ricorso (ossia entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto) - se:
- effettuare il pagamento del dovuto prestando “acquiescenza”, usufruendo in tal modo della riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 del Dlgs. 218/1997 e rinunciando all’impugnazione;
- proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione “provvisoria”, in pendenza di giudizio.
Per questi restano ferme le indicazioni già fornite nell’ambito della circolare 5/E/2020. Una volta decorso il termine per l’impugnazione, l’atto diventa titolo “esecutivo” e, passati ulteriori 30 giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento all’agente della riscossione. Conseguentemente, la sospensione in esame è applicabile anche per gli avvisi di accertamento esecutivi già affidati all’agente della riscossione.
Inoltre, il differimento al 28 febbraio 2021 dovrebbe riguardare anche il blocco delle misure cautelari e esecutive. Stando alle FAQ, infatti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non dovrebbe attivare - durante il periodo di sospensione - alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento). Solo dal 1° marzo 2021, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’ADER potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo o l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile.
Da ultimo, si fa presente che la norma dell’articolo 1 del D.L. n.7/2021, conclude il comma 2 con la seguente espressione: “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159». Si tratta della norma sulla proroga dei termini decadenziali. In particolare - al comma 2 del suddetto articolo 12 - viene stabilio che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori colpiti da “eventi eccezionali” e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, “slittano” al 31.12 del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Conseguentemente, resta fermo che le cartelle di pagamento in scadenza nel 2020 potranno essere notificate entro il 31.12.2022.
La dilazione dei ruoli
In generale, dal momento della ricezione di una cartella di pagamento il contribuente può, anche dopo lo spirare dei 60 giorni entro cui occorre effettuare il pagamento, chiedere la dilazione del debito in un massimo di 72 rate ovvero 120 se sussistono i presupposti per la cd. "dilazione straordinaria" (art. 19 del DPR 602/73). Tuttavia – stando alla norma di cui al decreto “Ristori” (D.L. 137/2020) - per le richieste di rateazione presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021, la temporanea situazione di “obiettiva difficoltà” finanziaria deve essere documentata solo nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 100.000 euro (in deroga alla soglia di 60 mila prevista dall’articolo 19, comma 1 del DPR n. 602/1973).
In merito alle dilazioni decadute all’8 marzo 2020, il debitore può richiedere una nuova rateazione presentando la richiesta entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate insolute alla data di relativa presentazione. Anche in questo caso, la decadenza si realizza con il mancato pagamento di 10 rate (anziché 5 rate), anche non consecutive.
Sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni
Sospensione “prolungata” anche per i pignoramenti di stipendi e salari. Slitta al 28 febbraio 2021, infatti, il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. La norma oggetto di modifica è l’articolo 152, comma 1 del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020). Nello specifico, il datore di lavoro (o l’ente previdenziale) “sospende” le trattenute relative a pignoramenti efficaci verso terzi effettuati dal 19 maggio al 31 dicembre 2020 e dal 15 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 3/2021) al 28 febbraio 2021.
Dunque, fino al 28 febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Inoltre, per il periodo 1° gennaio -15 gennaio 2021 restano, fermi “gli accantonamenti effettuati”, “definitivamente acquisite” e “non rimborsabili” le somme accreditate all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5 del DLgs.n.446/1997.
Cessati gli effetti della sospensione e, quindi, a decorrere dal 1° marzo 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Notifica atti impositivi e cartelle, termini prorogati
La più importante novità contemplata nell’ambito del decreto-legge riguarda i termini di notifica delle cartelle di pagamento e degli atti impositivi. Nell’ambito del decreto in esame, infatti si apportano una serie di modifiche all'articolo 157 del D.L. n.34/2020 convertito.
In primo luogo, agendo sul comma 1 della suddetta norma, viene stabilito che:
«In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito... scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi» |
Si incide, così, sui termini di notifica degli atti impositivi. In particolare:
- gli avvisi di accertamento;
- gli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni;
- gli atti di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione;
i cui termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, devono essere “emessi” entro il 31 dicembre 2020 e “notificati” nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di “indifferibilità e urgenza” (ad esempio, contestazione di frodi fiscali, fattispecie penalmente rilevanti), o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Pertanto, dal 1° marzo 2021 al 28.02.2022 potranno essere “notificati”, ad esempio, gli accertamenti per imposte sui redditi emessi entro il 31.12.2020 e relativi all’anno d’imposta 2015 (modello Unico 2016) ovvero risultanti dal modello Unico 2015 nel caso ci si riferisca ad una dichiarazione omessa.
Dette regole trovano applicazione anche per le comunicazioni di irregolarità, derivanti dalle liquidazioni e dai controlli formali. Con il nuovo comma 2-bis all'articolo 157 del D.L. n.34/2020 viene stabilito che:
«Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; |
Viene, così, previsto che gli atti, le comunicazioni e gli inviti relativi:
- alle irregolarità da liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione (di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 nonché all’articolo 54 del DPR 633/1972);
- all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del D.L. 78/2020 (comunicazione liquidazione Iva);
- all’accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica (articolo 23, co. 21 del D.L. 98/2011);
- all’accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico n. 39/1953 ed all'articolo 5 del D.L. n. 953/1982 convertito, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;
- all’accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del D.P.R. n. 641/1972.
dovranno essere “notificati, inviati o messi a disposizione” nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 (in luogo di 1° febbraio 2021-31 gennaio 2022), salvo casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Cartelle di pagamento aggancia agli avvisi bonari
Differimento “ampio” anche per i termini di notifica delle cartelle di pagamento in scadenza. Per effetto del nuovo comma 3 all’articolo 157 del D.L. n.34/2020, viene ora stabilito che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle (articolo 25 del D.P.R. n.602/1973), sono prorogati di “14 mesi” relativamente:
- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972;
- alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del DPR 917/1986;
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del DPR 600/1973.
Conseguentemente:
- per le dichiarazioni presentate nel 2018 (anno d’imposta 2017), il termine per notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione «automatica» scade il 28.02.2023 (e non più il 31.12.2021);
- per le dichiarazioni presentate negli anni 2018 (anno d’imposta 2017) e 2017 (anno d’imposta 2016), il termine per notifica delle cartelle derivanti dal controllo «formale» scade rispettivamente il 29 febbraio 2024 (e non 31.12.2022) ed il 28 febbraio 2023 (e non 31.12.2021).
Ancora, il nuovo decreto sostituisce il comma 4 dell’articolo 157 del D.L. n.34/2020 stabilendo che:
«Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento … e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.» |
Viene, così, previsto che per gli atti/comunicazioni di cui sopra, notificati entro il 28 febbraio 2022, non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento (articolo 6 del DM 21 maggio 2009) e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all'articolo 20 del D.P.R. 602/1973) in relazione al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto/comunicazione.
Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori a 5.000 euro
Slittano al 28 febbraio 2021 anche le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 – lo si ricorda - le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, “verificano”, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Così, per il periodo che va dall’ 8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 viene sospesa l’applicazione del citato articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cd. ex “zona rossa” (allegato 1, DPCM 01.03.2020). Conseguentemente, fino al 28 febbraio 2021 sarà possibile ricevere il pagamento delle somme di cui si è creditori nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui si sia inadempienti, per un importo pari almeno a 5.000 euro, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento. Come chiarito dall’Agenzia Entrate-Riscossione le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.
Validità atti periodo transitorio
Per effetto dell’articolo 1, comma 4 del D.L. n.7/2021 viene stabilito che:
- restano “validi” gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio - 15 gennaio 2021 (sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti);
- restano “acquisiti”, relativamente ai versamenti eseguiti nel suddetto periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le ulteriori somme corrisposte ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs.n.46/1999.
Rimangono, così, “validi” i pignoramenti e le altre misure già eseguiti dall’1.1.2021 al 15.1.2021.
Definizione agevolata al 1° marzo 2021
Per effetto del decreto Ristori (D.L. n.137/2020) slittano al 1° marzo 2021 i versamenti connessi alle disposizioni in materia di "rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”. In particolare, il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell'anno 2020:
- della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. “rottamazione-ter”);
- delle somme dovute a titolo di “saldo e stralcio” delle cartelle (riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica - articolo 1, comma 190, L.145/2018);
- delle somme dovute a titolo di definizione agevolata delle risorse proprie dell'Unione europea;
non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 1° marzo 2021.
A tale termine non si applica la “tolleranza” di 5 giorni ai fini dell’effettuazione del versamento. Inoltre, si ricorda che il 1° marzo è prevista anche la scadenza del versamento della prima rata del 2021 e, in caso di versamenti effettuati oltre tale termine, o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute. Per procedere al pagamento del dovuto si può continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" anche se il versamento sarà effettuato in date differenti rispetto a quelle originarie.
Resta fermo che i soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” e dal “Saldo e stralcio” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (D.L. n.34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 602/1973).
Il Decreto Ristori-quater ha esteso la medesima possibilità anche ai contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017).
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