Multa Riscossione entro cinque anni

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Multa Riscossione entro cinque anni

Il diritto al pagamento delle sanzioni amministrative irrogate a seguito di violazioni del Codice della strada è soggetto alla prescrizione quinquennale.

La cartella esattoriale, infatti, è equiparabile al precetto e non al decreto ingiuntivo e non può considerarsi, pertanto, applicabile l’articolo 2953 del Codice civile per effetto della mancata opposizione della cartella nei termini di legge.

Anche se la cartella non viene opposta

Difatti, il termine di prescrizione entro il quale devono essere fatte valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni amministrative può essere solo di tipo unitario e, nel caso in cui il diritto divenga definitivo non in forza di una sentenza irrevocabile, si applica il termine di prescrizione breve previsto sulla base della natura del credito.

E’ sulla scorta di queste considerazioni che il Tribunale di Torino, con ordinanza dell’11 ottobre 2016, ha accolto un’opposizione al fermo amministrativo che era stato disposto con riguardo ad una cartella di pagamento relativa ad una contravvenzione al Codice stradale.

Nella specie, tra la notifica della cartella, che non era stata opposta, e quella del preavviso del fermo era trascorso un lasso di tempo superiore ai cinque anni.

L’organo giudicante ha così ritenuto di non poter applicare il disposto di cui all’articolo 2953 del Codice civile – secondo cui i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni – in quanto non sussisteva alcuna decisione con valore di giudicato tale da poter estendere la prescrizione quinquennale sancita dall’articolo 209 Codice della strada, né che sussistesse il diritto in capo all’ente riscossore a portare in esecuzione il titolo perché il credito di specie era prescritto.

Recente pronuncia Sezioni Unite

Si ricorda che sulla questione relativa alla prescrizione breve per le cartelle non opposte sono di recente intervenute anche le Sezioni Unite civili di Cassazione, con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, di fatto successiva alla pronuncia del Tribunale di Torino.

Per la Suprema corte, la scadenza del termine “perentorio” per avanzare opposizione a una cartella di pagamento, determina solamente l’effetto sostanziale della “irretrattabilità” del credito contributivo, non comportando l’effetto della cosiddetta “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ex articolo 2953 del Codice civile, disposizione che sarebbe applicabile, difatti, solo nei casi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Punto & Lex 18 novembre 2016 - Prescrizione breve per cartella non opposta - Pergolari

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