Cartella prescritta senza l'avviso di ricezione dell'atto interruttivo
Pubblicato il 23 maggio 2022
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Il procedimento da seguire per la notifica, anche di atti tributari, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c. (irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia).
Tale procedura, in particolare, prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, come prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale.
Nel dettaglio, il Fisco deve fornire la prova non già della consegna ma del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo.
L'avviso di ricevimento, infatti, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Irreperibilità relativa del contribuente, notifica ex 140
E' quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 15782 del 17 maggio 2022, pronunciata in rigetto del ricorso avanzato dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione con cui la Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato la prescrizione totale e/o parziale dei tributi portati in nove cartelle di pagamento notificate a un contribuente.
La CTR, in particolare, aveva negato valenza di atti interruttivi della prescrizione sia agli atti di intimazione che agli atti di pignoramento presso terzi asseritamente notificati dal Fisco.
In tutti questi casi, la relata di notifica del plico recava menzione del debitore come "sconosciuto" o "temporaneamente assente" con conseguente avviso di deposito degli atti ex art. 140 c.p.c. e spedizione di raccomandata il cui avviso di ricevimento risulta tuttavia vuoto.
Prescrizione tributi senza la produzione dell'avviso
Nel confermare la decisione di merito, gli Ermellini hanno evidenziato che la CTR aveva fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati.
Nel procedimento di specie, infatti, non risultavano prodotti in giudizio, da parte dell'Ufficio, gli originali o copia degli avvisi di compiuta giacenza delle raccomandate informative del deposito presso la casa comunale degli atti di intimazione, con valenza asseritamente interruttiva.
Non era, dunque, emersa la prova del perfezionamento della notifica degli stessi ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Notifica atti tributari: la Cassazione ribadisce la disciplina
Si segnala, in materia di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, altra recente decisione della Corte di cassazione - ordinanza n. 14803 del 10 maggio 2022 - nel cui testo sono stati ricapitolati i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Gli atti tributari - ha ricordato - devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l'ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'art. 145, comma 1, cod. proc. civ.
Laddove tale modalità risulti impossibile, si applica l'art. 145, comma 3, cod. proc. civ. e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli art. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l'ente.
Notifica in caso di irreperibilità relativa e assoluta
Nel caso, poi, d'impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell'art. 140 cod. proc. civ., ma se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovano nel Comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e, del D.P.R. n. 600/1973, e si perfezionerà nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione del prescritto avviso di deposito nell'albo del Comune.
Il deposito nella casa comunale, quindi, può essere effettuato, con relativa affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune, solo dopo che siano state eseguite le ricerche presso l'indirizzo risultante dall'anagrafe del Comune di domicilio fiscale.
Il messo notificatore e l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60 richiamato, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale.
Infine, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale.
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