Carta blu. Lavoratori altamente qualificati: in chiaro le regole per le domande

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Carta blu. Lavoratori altamente qualificati: in chiaro le regole per le domande

Arrivano le attese istruzioni sulla Carta blu, introdotta dal decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152 che recepisce la Direttiva (UE) 2021/1883 del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini extra Ue che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

Il decreto si propone di promuovere un regime più attraente ed efficace per l’ingresso di tali lavoratori, modificando l’ambito di applicazione e prevedendo procedure più rapide e criteri di ammissione flessibili e inclusivi che rendano più agevole la mobilità all’interno dell’Unione.

Ne abbiamo parlato nel precedente articolo “Carta blu per i lavoratori extraUE con nuovi requisiti e procedure”: vediamo ora le novità apportate dalla circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del lavoro n. 2829 del 28 marzo 2024.

Carta blu: cos’è e a chi può essere rilasciata

La Carta blu può essere rilasciata ai lavoratori extra Ue altamente qualificati, per consentirne l’assunzione dall’estero e al di fuori delle quote fissate con il decreto flussi, che siano in possesso in maniera alternativa dei seguenti requisiti:

  • titolo di istruzione superiore di livello terziario o qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall’autorità competente che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;
  • esercizio di una professione regolamentata in base a qualifiche professionali ex D.Lgs. n. 206/2007;
  • qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza professionale pertinenti alla professione o al settore specificato nella domanda;
  • possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei 7 anni precedenti la presentazione della domanda di carta blu (solo per quanto riguarda i dirigenti e gli specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione).

Al lavoratore straniero entrato in Italia come lavoratore altamente qualificato viene quindi rilasciato un permesso di soggiorno di durata biennale nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, oppure, negli altri casi, pari alla durata del rapporto di lavoro più 3 mesi.

Come fare la domanda

La domanda è presentata dal datore di lavoro al competente Sportello Unico per l’Immigrazione unitamente al documento di verifica relativo alla indisponibilità presso il Centro per l’Impiego competente di un lavoratore già presente sul territorio nazionale, alla richiesta nominativa, ai documenti circa la sistemazione abitativa del lavoratore, alla proposta di contratto di soggiorno, all’impegno a comunicare variazioni, all’asseverazione di cui all'articolo 24 bis del D.Lgs. n. 286/1998 e deve indicare:

  • la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno 6 mesi;
  • il titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario; ovvero, in alternativa, l’attestazione del possesso in capo al lavoratore della qualifica professionale superiore o dei requisiti previsti per le professioni regolamentate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini, Collegi o in Albi;
  • l'importo della retribuzione annuale, che non deve essere inferiore al quella prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT.

NOTA BENE: L’asseverazione non è richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro l’apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 24 bis del T.U.I.

Le domande sono presentate in via telematica sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/; è come sempre necessario il possesso di un’identità SPID o della CIE.

Accedendo all’area di Richiesta Moduli occorre selezionare il modulo di richiesta nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC); per consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, nel modello di richiesta è prevista la possibilità di allegare la documentazione probatoria necessaria che potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione della medesima documentazione, che sarà esibita, in originale, all’atto della firma del contratto di soggiorno.

Accesso al lavoro

Il titolare di Carta blu, per i primi dodici mesi di soggiorno sul territorio nazionale, può esercitare esclusivamente l’attività lavorativa altamente qualificata di lavoro subordinato per la quale è stato autorizzato; eventuali cambiamenti del datore di lavoro durante tale periodo sono soggetti infatti ad autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro.

Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere dell’Ispettorato territoriale competente si intende acquisito.

Il titolare di Carta blu può inoltre esercitare, in concomitanza all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma.

L'accesso al lavoro è invece escluso se le attività dello stesso comportano anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri e in tutti i casi di attività riservate ai cittadini nazionali o dell'Unione .

Nulla osta

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, ovvero comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa.

Entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi dunque presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione con il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno, e successivamente presentare domanda di permesso di soggiorno alla Questura competente; in attesa della sottoscrizione del contratto di soggiorno, e dopo il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso, può svolgere immediatamente attività lavorativa previa comunicazione obbligatoria (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro ai servizi competenti attraverso i sistemi informatici regionali.

La richiesta di nulla osta può peraltro essere sostituita da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o offerta di lavoro vincolante, nel caso in cui lo stesso abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno un apposito protocollo d'intesa con il quale garantisce la sussistenza dei requisiti previsti per l'applicazione della procedura.

In tal caso è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

Anche in tal caso, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore può soggiornare e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa sul territorio nazionale.

Ricongiungimento familiare

La possibilità di richiedere un nulla osta al ricongiungimento familiare è consentita al titolare di Carta blu a prescindere dalla durata del permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29 del T.U.I..

Ai familiari è infatti rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia che può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio, sussistendone i requisiti.

Il permesso di soggiorno del familiare può essere rilasciato contestualmente alla Carta blu se le domande sono presentate contemporaneamente.

Tabella riepilogativa

 

Diritti titolare Carta Blu

  • Entrare, rientrare e soggiornare nel territorio dello Stato che rilascia la Carta
  • Avere accesso al lavoro altamente qualificato nello Stato che rilascia la Carta
  • Beneficiare di identico trattamento riservato ai cittadini dello stato che rilascia la Carta in termini di condizioni di lavoro e sicurezza sociale
  • Richiedere permessi di ricongiungimento familiare
  • Accumulare permessi di soggiorno in diversi Stati membri per richiedere un permesso di soggiorno di lungo periodo Ue

Requisiti necessari

  • Contratto di lavoro o offerta vincolante con retribuzione annua che rispetti la soglia minima degli Stati membri
  • Per le professioni regolamentate: rispetto dei requisiti previsti per l’esercizio della professione
  • Per le professioni non regolamentate: possesso delle necessarie qualifiche
  • Per i lavoratori IT: possesso delle necessarie competenze professionali superiori

Durata

  • 2 anni, in caso di contratto a tempo indeterminato
  • per la durata del contratto + 2 mesi, in caso di contratto a tempo determinato

 

Allegati

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