Capitalizzazione per il calcolo del danno da perdita della capacità lavorativa

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E' matematicamente e giuridicamente scorretto il criterio secondo il quale, per il calcolo del danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno, venga semplicemente moltiplicato il reddito mensile perduto per il numero di mesi per i quali la vittima avrebbe presumibilmente svolto attività lavorativa.

Il danno di specie, invero, va correttamente liquidato con il metodo della capitalizzazione, moltiplicando, ossia, il reddito perduto, espresso in moneta rivalutata al momento della liquidazione, per un adeguato coefficiente di capitalizzazione.

Montante di anticipazione da tenere in considerazione

Soltanto questo metodo, infatti, consente di tenere debito conto del cosiddetto “montante di anticipazione”, e cioè il vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo in futuro.

E' il principio puntualizzato dalla Cassazione con sentenza n. 13945 del 19 giugno 2014.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 46 - Danno da liquidare con capitalizzazione - Venanzi

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