Canone Rai Tar esclude sospensiva
Pubblicato il 04 agosto 2016
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Secondo il Tar del Lazio, il ricorso presentato da Altroconsumo, con intervento anche di Codacons, contro l’Agenzia delle Entrate e la Rai, e volto all’annullamento delle previsioni sul canone Rai in bolletta elettrica (Decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 94/2016) e sul modello e la procedura previsti ai fini della relativa esenzione (provvedimenti AE n. 45059/16 e n. 58258/16), non apparirebbe fondato in relazione alla questione di costituzionalità dagli stessi dedotta, né in ordine alle ulteriori censure.
E difatti, le modalità previste per la “dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo”, e quindi per evitare che il canone venga addebitato in bolletta, non sembrano né eccessivamente onerose né sproporzionate, soddisfacendo, per contro, “esigenze di uniformità e completezza delle dichiarazioni da rendere, anche al fine di evitare un possibile contenzioso”.
Con queste motivazioni i giudici amministrativi laziali hanno respinto, allo stato, l’istanza cautelare promossa in via d’urgenza dai ricorrenti e volta alla sospensione dell’efficacia dei provvedimenti contenenti le previsioni in oggetto.
Periculum non irreparabile
Con particolare riferimento al periculum in mora, asseritamente lamentato nel ricorso, il Tar ne ha rilevato la non irreparabilità “essendo esso ristorabile in sede di merito”, anche in considerazione dei rilievi argomentati dall’avvocatura dello Stato.
Quest’ultima, nel corso dell’udienza, aveva in proposito segnalato l’accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di tutte le dichiarazioni di non detenzione presentate entro il termine ultimo, anche se non redatte sul modulo predisposto, sempre che conformi nella sostanza alle indicazioni che il modulo stesso prescrive.
La decisione sull’istanza cautelare - ordinanza n. 4438 pronunciata dal Tar del Lazio il 2 agosto 2016 - ha comunque riservato all’esame di merito la valutazione delle eccezioni processuali sulla ammissibilità e tempestività del ricorso.
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