Cambio di sesso e mantenimento del rapporto di coppia con l'ex coniuge

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Secondo la Consulta, deve essere consentito al coniuge che cambi il proprio sesso di mantenere in vita, con il consenso dell'altro coniuge ed una volta cessato il matrimonio, un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata.

E' quanto si desume dalla sentenza n. 170 dell'11 giugno 2014 e con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità degli articoli 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).

Altre forme di convivenza registrata

Nel dettaglio, le citate norme sono state censurate nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, “consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore”.

Parimenti, è stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 48 - Da evitare il «limbo» per gli ex coniugi – Maciocchi

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