Brexit, lavoratori distaccati ed esercizio di attività in due o più Stati

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Brexit, lavoratori distaccati ed esercizio di attività in due o più Stati

A seguito dell’accordo sugli scambi commerciali tra l’Unione Europea e il Regno Unito dal 1° gennaio 2021 sono state definite le condizioni per gli scambi di merci e i servizi - con particolare attenzione sul coordinamento della sicurezza sociale - tra i Paesi dell’Unione Europea e il Regno Unito.

Con la circolare 27 aprile 2021, n.71, l’Istituto previdenziale fornisce indicazioni in merito alla legislazione applicabile nelle situazioni di distacco e di esercizio di attività in due o più Stati.

Nell’ambito dell’applicazione dell’accordo di recesso ed in via “transitoria”, l’Inps analizza:

  • le situazioni di distacco rientranti nell’ambito di applicazione dell’accordo di recesso;
  • la validità delle certificazioni emesse per i periodi di distacco il cui termine sia successivo al 31 dicembre 2020;
  • la possibilità di prorogare il periodo di distacco.

Derogando le disposizioni generali e come misura “transitoria” è possibile per i lavoratori che esercitano attività di lavoro subordinato in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro ovvero i lavoratori che esercitano abituale attività di lavoro autonomo restare assoggettati alla legislazione dello Stato che ha inviato il lavoratore per un periodo non superiore a 24 mesi. La deroga ha efficacia solo per gli Stati che comunicano all’Unione Europea la facoltà di volersi avvalere della deroga (cd. Stati di categoria A). Tra questi l’Italia potrà avvalersi, dal 1° febbraio 2021 e per 15 anni, delle norme sul distacco.

È prevista la possibilità di restare assoggettati alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi in cui devono essere ricompresi anche i periodi precedenti l’anno 2021.

Le proroghe di distacco anteriori al 1 gennaio 2021 o eventuali altri accordi stipulati alla stessa data rimarranno validi fino a naturale scadenza.

In merito alla validità delle certificazioni di distacco è stato già acclarato con messaggio Inps 22 dicembre 2020, n. 4805, la validità dei periodi di distacco con data iniziale precedente all’entrata in vigore del TCA e con data finale successiva al 31 dicembre 2020. Alla scadenza del periodo certificato sarà possibile richiedere un nuovo distacco senza soluzione di continuità.

In merito all’esercizio di attività lavorativa, in forma subordinata o autonoma, in due o più Stati, le strutture territoriali Inps potranno continuare a rilasciare le certificazioni in materia di legislazione applicabile anche per le suddette situazioni lavorative.

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