Brexit e modalità di scambio delle informazioni previdenziali
Pubblicato il 07 aprile 2021
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L’Inps, con la Circolare 6 aprile 2021, n. 53, fornisce indicazioni sulle istruzioni operative in materia di prestazioni pensionistiche e le modalità di scambio di informazioni tra gli istituti previdenziali dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea. In aggiunta, la circolare comunica anche precisazioni sull’applicabilità dell’Accordo di recesso (WA) di cui alla Circolare 4 febbraio 2020, n. 16.
L’accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020 e ha previsto un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020. In questo arco di tempo, il Regno Unito ha continuato ad applicare il diritto dell’UE in materia di sicurezza sociale, nello specifico i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009. Tuttavia, l’Istituto con la Circolare 4 febbraio 2020, n. 16, fornisce indicazioni sull’applicabilità del WA e predispone le disposizioni operative applicabili fino al termine del periodo di transizione. Si precisa che l’accordo di recesso rimane in vigore per i cittadini dell’UE residenti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 e ai cittadini britannici residenti in uno Stato membro prima di tale data. Pertanto, l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC), trovano applicazione nelle fattispecie non coperte dall’accordo di recesso.
Il TCA è stato stipulato il 24 dicembre 2020 tra l’Unione Europea e il Regno Unito e l’Irlanda del Nord, l’accordo comporta:
- un accordo di libero scambio;
- una stretta collaborazione per la sicurezza dei cittadini;
- una cooperazione ambiziosa in ambito economico, sociale, ambientale e della pesca;
- un quadro di governance globale.
Il PSSC costituisce parte integrante del TCA, il Protocollo è composto da 71 articoli e ha una durata complessiva di quindici anni, inoltre, in merito alla materia pensionistica, continuano ad essere applicabili le disposizioni in materia di totalizzazione internazionale per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020. Sono, dunque, totalizzabili i periodi assicurativi completati prima della fine del periodo di transizione e quelli maturati successivamente.
Con riferimento alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, ovvero di quelle prestazioni aventi natura assistenziale e/o previdenziale, l’art. 70 del regolamento CE n. 883/2004 vieta l’erogazione nei Paesi membri dell’Unione, mentre l’entrata in vigore del Regolamento CE n. 647/2005, ha negato la possibilità di attribuire le maggiorazioni sociali e l’integrazione al trattamento minimo ai cittadini residenti in uno dei Paesi membri.
Il PSCC dispone che, relativamente ai titolari di prestazione pensionistica italiana residenti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021, si continua ad applicare il succitato articolo 70 del Regolamento CE n. 883/2004, a norma del quale si prevede l’inesportabilità dell’integrazione al trattamento minimo e della maggiorazione sociale.
Diversamente, ai soggetti che si trasferiscono nel Regno Unito a far data dal 1° gennaio 2021 e che diventano successivamente titolari di prestazione pensionistica italiana, si applica il Protocollo nella sua versione vigente. Pertanto, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa italiana, tali soggetti potranno beneficiare delle prestazioni in questione.
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