Braccianti agricoli, elenchi nominativi 2015
Pubblicato il 08 febbraio 2016
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Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno 5 giornate, alle dipendenze di imprese agricole di cui all’articolo 2135 c.c., ricadenti in zone delimitate e che abbiano beneficiato di specifici interventi, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici.
Il beneficio in questione si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
A tal proposito sii rammenta che le aziende , i cui lavoratori hanno diritto ai benefici suddetti, devono aver beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 102/2004 e ricadere in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti:
- l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni, attraverso proprie delibere/decreti;
- le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.
Stante quanto sopra, l’INPS, con circolare n. 21 del 4 febbraio 2016, ha reso noto che:
- le aziende agricole interessate dovranno dichiarare lo stato calamitoso trasmettendo telematicamente la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati;
- per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea come da fac-simile allegato alla circolare.
La trasmissione telematica o cartacea, dovrà avvenire entro la data del 10 febbraio 2016.
- eDotto.com – Edicola del 29 dicembre 2015 - Assunzioni congiunte in agricoltura: nuove istruzioni – Redazione eDotto
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