Novità Bonus Natale: a chi spetta?
Pubblicato il 20 novembre 2024
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Il Decreto Omnibus (articolo 2-bis del DL 113/2024, convertito nella Legge 143/2024) ha istituito un'indennità una tantum di 100 euro, nota come "Bonus Natale", destinata ai lavoratori dipendenti da erogarsi con la tredicesima mensilità, secondo specifici criteri di idoneità personale e di reddito.
Il Bonus in argomento, quale una tantum per l’anno 2024, è riconosciuto nella misura massima di euro 100, da rapportare al periodo di lavoro, ai lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti reddituali e familiari. Il bonus non viene ridotto in caso di lavoro part-time.
Successivamente, il DL 167/2024 ha introdotto significative modificazioni a tali criteri, cambiando profondamente i requisiti per l'accesso al beneficio e estendendo il numero di possibili beneficiari.
A fornire dettagli più specifici in materia è intervenuta la circolare n. 22 del 19 novembre 2024 emanata dall’Agenzia delle Entrate.
Bonus Natale al dipendente con almeno un figlio. Non necessario il requisito del coniuge
Va subito sottolineata l’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della norma:
- il Bonus Natale spetta, fermi restando gli altri requisiti, al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR (DPR n. 917/1986).
Dunque, l’indennità di 100 euro è concessa ai lavoratori dipendenti che soddisfano simultaneamente le seguenti condizioni:
- possedere, per l'anno fiscale 2024, un reddito totale che non ecceda i 28.000 euro;
- avere almeno un figlio, indipendentemente dalla condizione di nascita (naturale, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), considerato fiscalmente a carico come definito dall'articolo 12, comma 2, del TUIR (DPR 917/1986);
- avere un'imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente come specificato nell'articolo 49 del TUIR - escludendo i redditi menzionati nel comma 2, lettera a, dello stesso articolo - che superi l'importo della detrazione spettante in base all'articolo 13, comma 1, del TUIR (c.d. capienza).
NOTA BENE: La circolare nega il Bonus Natale ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50 del TUIR.
Per effetto delle modifiche apportate dal DL n. 167/2024, per essere eleggibile al bonus, il lavoratore dipendente deve avere almeno un figlio, sia esso nato all'interno o fuori del matrimonio, riconosciuto, adottato, affiliato o in affidamento, che sia fiscalmente a carico.
Non si richiede più, a differenza di quanto previsto dalla normativa precedente, che il coniuge sia fiscalmente a carico o che il lavoratore appartenga a un nucleo familiare monogenitoriale.
La circolare agenziale n. 22 del 19 novembre 2024 precisa che il requisito del figlio fiscalmente a carico può risultare integrato anche per i figli di età inferiore a 21 anni (ove soddisfino i criteri reddituali dell’articolo 12 del Tuir), sebbene per essi non siano più previste le detrazioni per figli a carico.
Eccezioni: quando il Bonus Natale non spetta
La novella introduce anche il nuovo comma 2-bis all'articolo 2-bis del Decreto Omnibus, stabilendo che il bonus di 100 euro non è concesso al lavoratore dipendente sposato o convivente, se il suo coniuge o convivente, che non sia legalmente e definitivamente separato, riceve già questa stessa indennità.
Pertanto, in situazioni dove entrambi i partner sono lavoratori dipendenti e soddisfano i criteri stabiliti dalla legge, il bonus sarà assegnato soltanto a uno dei due, a condizione che:
- siano sposati e non in stato di separazione legale e definitiva;
- siano conviventi di fatto, secondo quanto definito dagli articoli 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, come descritto nella relazione illustrativa.
Apriamo, una parentesi sul concetto di conviventi di fatto.
Il riferimento è all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, dove viene stabilito che:
- i conviventi di fatto sono due adulti in una relazione stabile basata su legami affettivi e su un supporto morale e materiale reciproco, senza vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile;
- fermo quanto sopra, la verifica della convivenza stabile è basata sulla dichiarazione anagrafica secondo l'articolo 4 e la lettera b del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento emesso con il DPR 30 maggio 1989, n. 223.
Esempi
La circolare 22/E/2024 contiene alcuni esempi per meglio illustrare la dazione o meno del Bonus Natale. L’ipotesi è quella di due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi.
SITUAZIONE FAMILIARE |
SPETTANZA DEL BONUS |
Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono con altri soggetti. |
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La sig.ra Bianchi non è coniugata e non con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. |
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La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. |
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La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti; sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. |
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Come ottenere il Bonus Natale
La circolare dell’AdE n. 22/2024 conclude fornendo informazioni sulle modalità per fruire del Bonus Natale.
Il datore di lavoro, sia esso pubblico o privato, eroga il Bonus Natale su richiesta del lavoratore dipendente. Costui deve dichiarare per iscritto di avere diritto al beneficio, fornendo:
- il codice fiscale del proprio coniuge o convivente;
- il codice fiscale dei figli che sono fiscalmente a carico.
Pertanto, il lavoratore è obbligato a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà secondo l'articolo 47 del DPR n. 445/2000, attestando l'esistenza dei requisiti di reddito e familiari necessari per ricevere l'indennità in questione.
NOTA BENE: Il lavoratore, nella sua dichiarazione al datore di lavoro, deve affermare che il suo coniuge, non legalmente e di fatto separato, o il convivente non riceva il bonus.
Il sostituto d’imposta pubblico o privato è tenuto a riconoscere il bonus unitamente alla tredicesima mensilità.
Tuttavia, sarà necessaria una nuova domanda quando è necessario fornire il codice fiscale del convivente per conformarsi alle norme del nuovo comma 2-bis, insieme all'affermazione che il convivente stesso non sia ricevente del bonus.
NOTA BENE: Il lavoratore può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
Restituzione del Bonus Natale per mancanza dei requisiti
Se un lavoratore dipendente ha ricevuto l'indennità senza soddisfare i requisiti necessari o in un importo superiore a quello dovuto, e non è più fattibile per il sostituto d'imposta realizzare un conguaglio a debito, lo stesso lavoratore è tenuto a restituire la somma del bonus percepita indebitamente attraverso la sua dichiarazione dei redditi.
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