Bonus Natale. Requisiti, condizioni, adempimenti: la scheda pratica
Pubblicato il 20 novembre 2024
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024 con la quale ha fornito le nuove indicazioni per ottenere il Bonus Natale, a seguito delle novità previste dal D.L. n. 167/2024.
Si forniscono di seguito tutti gli strumenti utili per gestire correttamente il bonus alla luce delle ultime istruzioni delle Entrate e delle FAQ (24) del MEF.
Bonus Natale: quadro regolatorio aggiornato
A seguito della circolare n. 22/E del 19 novembre 2024 il quadro delle norme e delle relative istruzioni rese ai fini della loro corretta applicazione si articola nel seguente modo:
Norme/prassi |
Dettagli |
Norma istitutiva (decreto Omnibus) |
Articolo 2-bis del decreto Omnibus (decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143)
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Modifiche in vigore dal 14 novembre 2024 |
Articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024 |
Istruzioni generali Agenzia delle Entrate per l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto Omnibus |
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Codici tributi per compensazione in F24 |
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Istruzioni generali NoiPA per i pubblici dipendenti |
comunicato stampa del 7 novembre 2024 e FAQ MEF
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Istruzioni integrative Agenzia delle Entrate per l'applicazione delle novità di cui D.L. 167/2024 |
Bonus Natale: la scheda pratica
Forniamo una scheda pratica riassuntiva dei requisiti, delle condizioni, degli adempimenti di lavoratori e datori di lavoro/sostituti d’imposta che tiene conto dell'assetto definitivo.
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Dettagli |
Note |
Requisiti reddituali |
Soglia di reddito complessivo del lavoratore (personale): ≤ 28.000 euro nel periodo d’imposta 2024. |
Solo titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato). Esclusi i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50 del TUIR) Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (articolo 10, comma 3-bis, del TUIR) e considerando il c.d. reddito di riferimento. Per il calcolo del reddito complessivo si tiene conto anche:
Inoltre rilevano la quota esente dei redditi agevolati come gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero e i redditi dei lavoratori impatriati secondo il regime speciale previsto. |
Requisiti familiari |
Figlio/figli a carico: almeno un figlio fiscalmente a carico (si veda casistica in calce) |
Il Bonus Natale spetta al lavoratore dipendente con almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, purché fiscalmente a carico. Il bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico, anche se non siano più previste le detrazioni per figli a carico (è il caso, per esempio di chi percepisce l’Assegno Unico Universale per i figli a carico) Non è più richiesto il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico (o parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso) o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale: il bonus spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, o parte dell’unione civile, o convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale. |
Requisiti fiscali |
Capienza dell’imposta lorda: imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente superiore alla detrazione spettante per i redditi da lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR). |
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Importo |
Bonus una tantum: fino a 100 euro. |
Importo effettivo calcolato tenendo conto del periodo di lavoro nell’anno d’imposta 2024 dei giorni per i quali il lavoratore ha diritto alla retribuzione. In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta |
Modalità di erogazione (alternative) |
- Erogazione diretta: insieme alla tredicesima mensilità + Compensazione: recupero in F24, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità - codice tributo “1703” per il modello F24 e codice tributo “174E” per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP). |
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Erogazione unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore |
Domanda del lavoratore: |
La richiesta deve indicare il codice fiscale del coniuge o della parte di unione civile o del convivente e di almeno uno dei figli a carico Il lavoratore dipendente, nell’attestazione da rilasciare al datore di lavoro, dichiara che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n.76 del 2016 non è beneficiario del bonus. ATTENZIONE: Per i lavoratori dipendenti che abbiano prodotto la dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito, il codice fiscale del convivente di fatto, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus. Alert: I datori di lavoro che hanno già inviato i modelli di autocertificazione ai lavoratori dovranno aggiornarli sulla base delle nuove indicazioni |
Erogazione nella dichiarazione dei redditi |
Erogazione nella dichiarazione dei redditi nei seguenti casi:
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Per Casse edili: ANCE Milano: l’erogazione del bonus è di competenza esclusiva dei datori di lavoro non potendo interessare la Cassa Edile per quanto questa eroghi la tredicesima/gratifica natalizia come da disposizioni contrattuali. Considerata la ratio della norma tesa a riconoscere ulteriori risorse economiche ai dipendenti in concomitanza al periodo natalizio, il bonus può essere riconosciuto, se possibile, già a partire dalla retribuzione del mese di novembre 2024. |
Restituzione del bonus non spettante o spettante in misura inferiore |
- Conguaglio fiscale: il datore di lavoro verifica la spettanza del bonus e recupera l’eventuale importo non spettante. Per i lavoratori pubblici con gestione NoiPa, recupero in sede di conguaglio fiscale, a condizione che il rapporto di lavoro sia ancora in essere nel mese di febbraio 2025. - Dichiarazione dei redditi 2025: restituzione nella dichiarazione dei redditi 2025 relativa all’anno di imposta 2024 se il sostituto d’imposta non può più effettuare il conguaglio a debito. Per i lavoratori pubblici con gestione NoiPa, recupero in sede di dichiarazione dei redditi 2025 se il rapporto di lavoro non è più in essere nel mese di febbraio 2025. |
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Regime fiscale |
- Esenzione IRPEF: l’importo non concorre al reddito complessivo ai fini IRPEF. |
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Incumulabilità |
- |
Bonus Natale non spettante al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o parte dell’unione civile o convivente di fatto sia beneficiario della stessa indennità |
Casistica
Caso |
Soluzione |
Due lavoratori dip. non coniugati (o non parti dell’unione civile) e non conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti |
il bonus spetta a entrambi, in presenza di tutti i requisiti di legge |
Due lavoratori dip. coniugati (o parti dell’unione civile) o conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti |
il bonus spetta a uno dei due, in presenza di tutti i requisiti di legge |
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