Bonus Natale in Gazzetta Ufficiale, come funziona?
Pubblicato il 09 ottobre 2024
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Il bonus Natale è in dirittura di arrivo: è stato infatti convertito dalla legge n. 143 del 7 ottobre 2024 il decreto omnibus (decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024) che ne anticipa l’erogazione al mese di dicembre rispetto l’originaria previsione del mese di gennaio.
Vediamo come funziona e chi può richiedere il bonus.
Importo e destinatari
Importo
Il bonus ammonta a 100 euro netti che i lavoratori dipendenti avranno in busta paga nel mese di dicembre con la tredicesima.
Destinatari
Il bonus spetta qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore dipendente deve avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- il lavoratore deve essere coniugato con almeno un figlio a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato. Il beneficio spetta anche ai lavoratori che hanno almeno un figlio a carico se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
- l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico.
NOTA BENE: L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente ed è rapportata al periodo di lavoro.
Cosa devono fare i sostituti di imposta
I sostituti d'imposta, come accennato, riconoscono l'indennità con l’erogazione della tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che deve autocertificare per iscritto di averne diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio l’effettiva spettanza della stessa.
Se in tale sede l'indennità si riveli non spettante, i sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.
L'indennità è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta.
L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.
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