Bonus Natale: mappa delle novità in vigore dal 14 novembre 2024

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Bonus Natale: mappa delle novità in vigore dal 14 novembre 2024

Sono in vigore dal 14 novembre 2024 le novelle alla disciplina del Bonus Natale tese ad ampliare la platea dei lavoratori dipendenti beneficiari.

Come annunciato, il decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024 e, all'articolo 2, reca rilevanti modifiche al decreto Omnibus (articolo 2-bis del decreto-legge  9  agosto  2024,  n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2024,  n.  143).

Il quadro regolatorio del Bonus Natale sembra così trovare il suo assetto definitivo tra previsioni di legge e istruzioni amministrative, in prossimità dell'elaborazione delle tredicesime mensilità.

Riepiloghiamo di seguito tutte le novità in una utile tabella, partendo con il tracciare le disposizioni e le istruzioni fin qui emanate.

Bonus Natale: quadro regolatorio

Il quadro regolatorio alla base della disciplina del Bonus Natale è composto dalle seguenti norme e indicazioni operative:

  •  articolo 2-bis del decreto Omnibus (decreto-legge  9  agosto  2024,  n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2024,  n.  143), come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.267 del 14 novembre 2024;
  • circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024, che reca le istruzioni operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto Omnibus, nel testo originario;
  • risoluzione 54/E del 13 novembre 2024, che definisce i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus;
  • comunicato stampa del 7 novembre 2024 di NoiPA per i pubblici dipendenti.

Bonus Natale: la scheda pratica

Categoria

Decreto Omnibus

Decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167 in vigore dal 14/11/2024

Requisiti reddituali

- Soglia di reddito complessivo: ≤ 28.000 euro nell’anno d’imposta 2024.

Nessuna modifica

Requisiti familiari

1. Coniuge e figlio/figli a carico: coniuge (o parte di unione civile) non legalmente separato fiscalmente a carico + almeno un figlio fiscalmente a carico
o
2. Nucleo monogenitoriale: genitore solo con almeno un figlio fiscalmente a carico.

1. Figlio/figli a carico: almeno un figlio fiscalmente a carico.
 

o
2. Nucleo monogenitoriale: genitore solo con almeno un figlio fiscalmente a carico.

Requisiti fiscali

- Capienza dell’imposta lorda: imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente superiore alla detrazione fiscale spettante (art. 13, comma 1, TUIR).

Nessuna modifica

Importo

- Bonus una tantum: fino a 100 euro.
 

Nessuna modifica

Modalità di erogazione

- Erogazione diretta: insieme alla tredicesima mensilità + Compensazione: recupero nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità, nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP) con codice tributo. “1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti - articolo 2-bis del decretolegge 9 agosto 2024, n. 113” per il modello F24 e codice tributo “174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti - articolo 2-bis del decretolegge 9 agosto 2024, n. 113” per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP).
- Dichiarazione dei redditi 2025: nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024.

Nessuna modifica

Procedura

- Domanda del lavoratore:
• Richiesta espressa al datore di lavoro tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Per i pubblici dipendenti, domanda all’interno del self-service di NoiPA entro le ore 12.00 del 22 novembre 2024.
• Indicazione del codice fiscale del coniuge e dei figli a carico.
• Se con più datori di lavoro, richiesta all’ultimo datore con CU degli altri datori.
- Erogazione dal datore di lavoro:
• Riconoscimento del bonus insieme alla tredicesima.
- Richiesta tramite dichiarazione dei redditi 2025:
• Per chi non ha presentato la dichiarazione al datore o non ha un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici).

La richiesta al datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli (questi utimi a carico)

Restituzione del bonus non spettante o spettante in misura inferiore

- Conguaglio fiscale: il datore di lavoro verifica la spettanza del bonus e recupera l’eventuale importo non spettante. Per i lavoratori pubblici con gestione NoiPa, recupero in sede di conguaglio fiscale, a condizione che il rapporto di lavoro sia ancora in essere nel mese di febbraio 2025.

- Dichiarazione dei redditi 2025: restituzione nella dichiarazione dei redditi 2025 relativa all’anno di imposta 2024 se il sostituto d’imposta non può più effettuare il conguaglio a debito. Per i lavoratori pubblici con gestione NoiPa, recupero in sede di dichiarazione dei redditi 2025 se il rapporto di lavoro non è più in essere nel mese di febbraio 2025.

Nessuna modifica

Regime fiscale

- Esenzione IRPEF: l’importo non concorre al reddito complessivo ai fini IRPEF.

Nessuna modifica

Incumulabilità

-

Bonus Natale non spettante al  lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità

Alert e considerazioni conclusive

È auspicabile l'emanazione di nuove indicazioni di raccordo da parte delle Entrate al fine di sciogliere alcuni nodi interpretativi che sorgono con l'entrata in vigore del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167.

Venendo meno la condizione legittimante del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico, come dovrà essere calcolato il reddito complessivo percepito nell’anno d’imposta 2024? Ai fini del raggiungimento della soglia dei 28.000 euro concorrerà solo il reddito del lavoratore richiedente e non il reddito familiare? 

Potrebbe infatti configurarsi l'ipotesi che a chiedere il Bonus Natale sia il lavoratore dipendente con reddito più basso (non superiore a 28.000 euro) anche in presenza di un reddito familiare superiore alla soglia di legge.

Sembra invece superata, e pertanto non più applicabile a seguito della novella normativa, l'indicazione di cui alla circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024 che, nelle ipotesi di figlio fiscalmente a carico con due genitori che lo abbiano riconosciuto, esclude l'erogazione del Bonus Natale al lavoratore dipendente che vive:

  • con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
  • con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
  • con il figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

In tutte queste ipotesi, venendo meno il requisito del coniuge a carico, dovrebbe essere ora ammessa la concessione del Bonus. 

Una nota poi in merito alla richiesta del Bonus Natale.

Il nuovo comma 4 dell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, come novellato dal decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167,  prevede che il sostituto d’imposta pubblico o privato, riconosca il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale.

La comunicazione al sostituto d’imposta  deve essere fatta tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il lavoratore dipendente attesta la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.

Non è prevista ufficialmente nè una data, nè un modello.

Per i pubblici dipendenti però è attivo il servizio self-service sul portale NoiPA per inoltrare la domanda fino alle ore 12.00 del 22 novembre 2024. In caso di errori nella richiesta si dovrà annullare la richiesta precedente e inviarne una nuova, in quanto le richieste già inviate non possono essere rettificate.

Per i lavoratori privati, si consiglia ai datori di lavoro di fissare un termine congruo in considerazione delle tempistiche di elaborazione delle tredicesime.

Infine, un rilievo. Come potrà il sostituto d'imposta verificare che il Bonus Natale non sia stato richiesto/percepito dal coniuge/convivente/unione di parte civile del lavoratore richiedente? Occorrerebbe, a nostro avviso, che tale condizione sia autodichiarata dal richiedente alla stregua dei requisiti di spettanza.

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