Scadenza per istanza bonus formazione giovani agricoltori
Pubblicato il 22 settembre 2025
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Il 24 settembre 2025 rappresenta la data importante per i giovani imprenditori agricoli che intendono accedere al credito d’imposta per le spese di formazione previsto dalla Legge n. 36/2024. Entro questo termine, infatti, deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione necessaria per ottenere l’agevolazione, utilizzando il modello approvato con il provvedimento n. 305754 del 24 luglio 2025.
Nello stesso povvedimento n. 305754 del 24 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha anche stabilito le scadenze per l’invio e le modalità per la trasmissione online.
Normativa
È l’articolo 6, comma 1, della legge n. 36/2024 che ha stabilito l’erogazione di un’agevolazione economica, sotto forma di credito d’imposta, a favore di chi partecipa a percorsi formativi connessi alla conduzione dell’impresa agricola. Il beneficio copre fino all’80% delle spese sostenute nel corso del 2024, purché debitamente documentate, e comunque entro un limite massimo di 2.500 euro per ogni richiedente.
Secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto Masaf/Mef del 1° aprile 2025, tale agevolazione è concessa in conformità ai regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 2831/2023 che disciplinano gli aiuti in regime de minimis nel comparto agricolo e più in generale.
Destinatari dell’agevolazione
Hanno diritto a ricevere il contributo sotto forma di credito d’imposta gli imprenditori agricoli che rispettano i seguenti criteri:
- hanno un’età compresa tra i 19 anni compiuti e i 40 anni (non ancora compiuti 41) al momento in cui sostengono le spese;
- hanno avviato la propria attività imprenditoriale non prima del 1° gennaio 2021.
In aggiunta, possono accedere al beneficio solo coloro che esercitano attività economiche identificate da un codice ATECO 2025 che inizia con le cifre 01, corrispondente al settore agricolo.
Spese che danno diritto al credito d’imposta
Possono essere riconosciute e rimborsate fino all’80% tramite il credito d’imposta previsto per i giovani imprenditori agricoli le seguenti tipologie di spesa:
- costi sostenuti per attività formative, come corsi, seminari, workshop e percorsi di coaching, purché riguardino la gestione dell’impresa agricola;
- spese relative a viaggi e pernottamenti, con un limite massimo pari al 50% dell’importo complessivo delle spese considerate ammissibili.
L’Agenzia delle Entrate specifica che l’IVA può essere inclusa nel beneficio soltanto se rappresenta un onere reale non detraibile per il richiedente.
Infine, per essere valide, le spese devono essere adeguatamente giustificate da documentazione e pagate tramite conti correnti intestati al beneficiario, utilizzando strumenti che garantiscano la piena tracciabilità e riconducibilità del pagamento alla relativa fattura o ricevuta.
Periodo di invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate
La comunicazione per ottenere il credito d’imposta deve essere inviata esclusivamente per via telematica nel periodo compreso tra il 25 agosto e il 24 settembre 2025.
Il provvedimento AdE n. 305754 del 24 luglio 2025 ha anche approvato il modello da utilizzare per l’invio denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola”, con le relative istruzioni.
L’invio può essere effettuato:
- direttamente dal beneficiario,
- tramite un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni.
La trasmissione deve avvenire unicamente tramite il software “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”, disponibile gratuitamente sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
Ricevuta e gestione degli invii
Entro cinque giorni dall’invio, l’Agenzia rilascia una ricevuta elettronica che conferma la corretta acquisizione oppure lo scarto della comunicazione, indicando in quest’ultimo caso le relative motivazioni. La ricevuta sarà consultabile nell’area riservata del sito da parte del soggetto che ha effettuato l’invio.
Comunicazioni considerate valide
Anche una comunicazione scartata nei quattro giorni precedenti la scadenza sarà considerata regolare se correttamente ritrasmessa entro i cinque giorni successivi alla data di chiusura dei termini (quindi entro il 29 settembre 2025).
Durante il medesimo intervallo temporale, con le stesse modalità, è possibile:
- sostituire una comunicazione già inviata (l’ultima trasmessa è quella valida);
- rinunciare interamente al credito d’imposta precedentemente comunicato.
Cause di scarto
Le comunicazioni saranno rifiutate automaticamente se:
- il richiedente non possiede una partita IVA attiva al momento dell’invio;
- l’attività agricola è stata avviata prima del 1° gennaio 2021;
- il codice ATECO comunicato (come da art. 35 del DPR 633/1972) non inizia con “01”, cioè non rientra tra le attività agricole ammesse;
- i dati delle fatture elettroniche indicate non coincidono con quelli presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.
Obblighi e modalità per l'utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, e può essere impiegato entro il secondo anno fiscale successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Il beneficiario deve attendere il terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica la percentuale applicabile per determinare il credito effettivamente fruibile, e comunque:
- non prima del ricevimento di una seconda ricevuta che confermi ufficialmente il riconoscimento del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- non prima della conclusione del corso di formazione oggetto del beneficio.
Per procedere con la compensazione, si deve obbligatoriamente utilizzare il modello F24, inviato unicamente tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In caso contrario, il versamento sarà rifiutato.
Inoltre, se l’importo del credito compensato supera quello effettivamente disponibile, anche tenendo conto di eventuali utilizzi precedenti, il modello F24 verrà scartato e il sistema invierà una ricevuta di notifica al soggetto che ha effettuato l’invio.
Infine, sarà cura dell’Agenzia fornire, con apposita risoluzione, le istruzioni specifiche per la compilazione del modello F24, che dovranno essere seguite obbligatoriamente per la corretta fruizione del credito.
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