Bonus facciate. Online la Guida aggiornata
Pubblicato il 03 agosto 2021
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Per dare lustro agli edifici delle città italiane, la legge di Bilancio 2020 ha previsto un’agevolazione consistente nella detrazione Irpef e/o Ires pari al 90% per le spese documentate e sostenute negli anni 2020 e 2021 (è irrilevante la data di inizio dei lavori) per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna - da intendersi come interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi - degli edifici ubicati in zona A o B, ai sensi del Dm 1444/1968.
Un’aggiornata Guida delle Entrate (luglio 2021) fornisce indicazioni per sfruttare nei giusti modi l’agevolazione Bonus facciate.
Bonus facciate fino alla fine del 2021
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si tratta di un bonus “ampio” non essendo fissato un limite massimo di spesa e né un limite massimo di detrazione.
La fruizione dell’agevolazione prevede che i richiedenti:
- possiedano l’immobile come proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detengano l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, e siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Il titolo deve essere posseduto al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Ammessi anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile, compresi i conviventi di fatto.
Alcune precisazioni
Si noti che le persone fisiche, esercenti arti e professioni, ed enti non commerciali, possono beneficiare del bonus in discorso solo per le spese sostenute nel 2021 nel caso in cui l’intervento sia iniziato a febbraio 2021, con pagamenti effettuati sia nel 2021 che nel 2022.
Imprese individuali, società ed enti commerciali, invece, devono riferirsi alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, senza avere riguardo alla data di avvio degli interventi e alla data dei pagamenti.
In alternativa alla detrazione, il beneficiario può chiedere lo sconto in fattura o cedere il credito.
In caso di cessione, si specifica che il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata, alternativamente:
- sulla base della spesa approvata dalla delibera dell’assemblea per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile;
- sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
In merito alle spese agevolabili, si chiarisce che non rientrano nel Bonus facciate:
- gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio come, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti;
- gli interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli;
- la riverniciatura degli scuri e delle persiane;
- gli interventi effettuati sulle mura di cinta dell’edificio.
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