Per il bonus facciate, spazio a novità e chiarimenti
Pubblicato il 25 febbraio 2021
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Con la legge di bilancio 2020 è stato introdotto un incentivo fiscale ad hoc per gli interventi eseguiti sulla facciata esterna degli edifici. Nello specifico, è possibile fruire di una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone. La detrazione, in origine limitata al solo 2020, è stata prorogata nel suo impianto al 31 dicembre 2021 a seguito della legge di bilancio 2021. Con la circolare 2/E/2020 e diversi interpelli, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le risposte ad alcuni dubbi applicativi. Ulteriori disposizioni sono state previste dal D.M. 6/08/2020 (decreto cd. “Requisiti”) per gli interventi che fruiscono sì del bonus facciate ma che sono “influenti dal punto di vista termico”.
Ambito soggettivo
Sul piano soggettivo, il beneficio fiscale riguarda tutti i soggetti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa “non” può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Così, ad esempio, sono esclusi dalla possibilità di fruire del “bonus facciate” i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui alla L.190/2014, poiché il loro reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva. E’ chiaro che, laddove i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedano anche altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, questi potranno utilizzare il “bonus facciate” in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.
In sintesi, sono ammessi al “bonus facciate”: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti ed i soggetti che conseguono reddito d’impresa.
I suddetti soggetti devono:
- “possedere” l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- “detenere” l’immobile in base ad un contratto di locazione (anche finanziaria) o comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Importante ricordare che - ai fini della detrazione - i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un “titolo idoneo”, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Pertanto, secondo la circolare 2/E/2020, il diritto alla detrazione viene meno, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione, nel caso in cui manchi un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente.
Sempre sul piano soggettivo, sono ammessi alla fruizione della detrazione anche i “familiari” del possessore o del detentore dell’immobile nonché i conviventi “di fatto” (come definiti dalla L.76/2016), sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. A questi la detrazione spetta a “condizione” che:
- siano conviventi con il possessore/detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente all’avvio dei lavori;
- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato), ovvero su quelli che non appartengono all’ambito “privatistico”, quali gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione. Per fruire del “bonus facciate” non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.
Infine, si evidenzia che hanno diritto alla detrazione anche il “promissario acquirente” dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, nonché il contribuente che esegue i lavori “in proprio” limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Ambito oggettivo
Dal punto di vista oggettivo, sono ammesse all'agevolazione le spese documentate, sostenute nel 2020 e 2021, per interventi edilizi (inclusi quelli di manutenzione ordinaria) finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati nelle zone A o B di cui all’articolo 2 del D.M. n. 1444 del 1968.
In particolare, la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante “demolizione e ricostruzione”, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.
Resta, tuttavia, circoscritto il perimetro di applicazione della disposizione normativa: viene, infatti, stabilito che gli interventi agevolabili sono quelli realizzati su edifici esistenti ubicati nelle zone omogenee A e B di cui all’articolo 2 del D.M. 1444/1968 o in zone a queste “assimilabili” in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare, l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti (tale assimilazione non potrà, comunque, essere attestata da professionisti come ad esempio ingegneri o architetti - risposte interpelli nn.179/E e 182/E/2020).
In base all’articolo 2 del predetto decreto ministeriale si rileva la seguente distinzione:
UBICAZIONE DEGLI EDIFICI |
|
zona A |
parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. |
zona B |
parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq”. |
Tale espressa indicazione normativa permette di considerare “fuori” dall’agevolazione in esame gli interventi, da chiunque effettuati, su edifici ricadenti nelle zone di cui all’articolo 2 del D.M. 1444/1968:
“C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”.
E’ chiaro che per gli immobili ubicati in dette zone, laddove in possesso dei relativi requisiti, resta possibile beneficiare della detrazione di cui all’articolo 16-bis del Tuir.
Interventi agevolati
Ai fini del riconoscimento del “bonus facciate”, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B” del citato D.M. del 1968 e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”. Conseguentemente, la detrazione spetta per:
- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi (il beneficio si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi su facciate – interpello n.191/2020).
Così se, da una parte, rientrano nel beneficio tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, dall’altro, la detrazione non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate “interne” dell’edificio fatte salve quelle “visibili” dalla strada o da suolo ad uso pubblico (circolare 2/E/2020).
In particolare, rientrano tra le opere agevolabili, a titolo esemplificativo (guida Agenzia Entrate):
- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche “termiche” anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono la struttura opaca verticale nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
- il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
- i lavori riconducibili al “decoro urbano” quali quelli riferiti a grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Di converso, sono “escluse” dal beneficio fiscale:
- le spese sostenute per gli interventi sulle superfici “confinanti” con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- le spese sostenute per interventi sulle "strutture opache orizzontali o inclinate" dell'involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno;
- le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
In merito al concetto di “facciate”, poi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni:
- rientrano nel beneficio tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno a prescindere dalle esposizioni) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale" (circolare 2/E/2020, risposta interpello n.434/2020);
- il beneficio spetta per gli interventi realizzati sulle facciate dell'edificio costituenti il suo “perimetro esterno”, sebbene solo parzialmente visibili dalla strada; diversamente, il beneficio non spetta sulle pareti esterne non visibili (neanche parzialmente) dalla strada pubblica (interpello n.522/E/2020);
- per l’immobile non prospiciente alla pubblica via (si accede allo stesso tramite una strada interna privata) che presenti l'intero perimetro esterno visibile dalle proprietà confinanti e, parzialmente, dalle circostanti vie pubbliche il bonus facciate: a) spetta per le spese di pulitura e riverniciatura dello sporto del tetto e del muro della facciata esterna dell'edificio anche se solo parzialmente visibile dalla strada; b) non spetta per le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane atteso che gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi (anch'essi esclusi dal bonus) né con riferimento alla pulitura e tinteggiatura del muro di cinta non trattandosi di intervento effettuato sulla facciata dell'edificio (risposta a interpello n. 434/E/2020);
- i lavori effettuati da un condominio sulle pareti laterali e su quella posteriore di un edificio, possono beneficiare del bonus solo se la parte del perimetro esterno dell'edificio, oggetto dell'intervento, risulta visibile (anche parzialmente) dalla strada pubblica (risposta a interpello n. 415/E/2020);
- il bonus facciate spetta anche per gli interventi realizzati sulle facciate “laterali” dell'edificio anche se le stesse sono solo parzialmente visibili dalla strada (risposta a interpello n.59/E/2021).
Infine, si fa presente che è possibile portare in detrazione anche:
- le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’APE);
- gli altri eventuali costi collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la Tosap).
Interventi di efficientamento energetico
La norma considera agevolabili anche gli interventi (non solo pulitura o tinteggiatura esterna):
- influenti dal punto di vista “termico”;
- che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Detti interventi devono soddisfare i requisiti di cui al D.M. 06.08.2020 (decreto cd. “requisiti”) e quelli di cui all’Allegato E dello stesso decreto, riguardo i valori di “trasmittanza termica” massimi consentiti.
Infatti, seppur la circolare 2/E/2020 (e la guida dell’Agenzia delle Entrate) ha precisato che occorre che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra quelli indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del DM 11.3.2008 (aggiornato dal decreto 26 gennaio 2010) e quelli di cui al D.M. 26.06.2015, si ritiene che con la pubblicazione del D.M. 06.08.2020 occorre rifarsi a quest’ultimo.
Il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, ai fini della individuazione delle opere agevolabili, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente. In sostanza, l'intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10 per cento della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno. Laddove, invece, le parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio, la verifica, circa il superamento del limite del 10%, va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.
Si ricorda da ultimo che – prima dell’emanazione del DM 6 agosto 2020 - la circolare 2/E/2020 ha precisato che il decreto “requisiti minimi” ed il decreto del Mise 11 marzo 2008 non si applicano nei casi di esclusione previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del Dlgs. n. 192/2005. Questa eventualità si ritiene resti ferma anche dopo l’emanazione del decreto “Requisiti” dell’agosto 2020.
Occorre, altresì, evidenziare che per gli interventi di efficienza energetica sulle facciate, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti in materia ecobonus; pertanto, occorrerà produrre l'APE della situazione post intervento (art. 7 co. 1 del DM 6.8.2020 "Requisiti") nonché inviare all'ENEA, entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori, la "scheda informativa" dell'intervento.
INTERVENTI AGEVOLABILI |
Interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici |
Pulitura e tinteggiatura esterna su strutture opache della facciata (compresa la manutenzione ordinaria) |
Interventi su balconi, ornamenti e fregi (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura) |
Interventi sulle strutture opache della facciata complessiva dell’edificio influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio |
Altri interventi per il decoro urbano, quali: grondaie, pluviali, parapetti e cornicioni; |
Solo se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, interventi sulle superfici confinanti con: chiostrine, cavedi, cortili, spazi interni, smaltimento materiale, cornicioni; |
Spese correlate agli interventi agevolabili, quali:
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INTERVENTI NON AGEVOLABILI |
Interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni (fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico |
Interventi su facciate interne dell’edificio (non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico) |
Sostituzione di grate |
Sostituzione di portoni e cancelli |
Sostituzione di vetrate |
Spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane atteso che gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi (risposta ad interpello n. 346/E/2020) |
Ripartizione e adempimenti
Sul piano operativo, come per analoghe agevolazioni, la detrazione (pari al 90%) è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. A differenza di altre agevolazioni, però, non sono previsti né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile. La detrazione, pertanto, spetta nella misura del 90% calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico. L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi successivi o chiesto a rimborso. In ogni caso, l’amministrazione, nell’ambito dell’attività di controllo, potrà procedere a verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti.
Considerato, poi, la locuzione della norma che circoscrivere l'applicazione del “bonus facciate” alla data di avvio degli interventi, ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:
- per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali, al criterio di “cassa” e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di “competenza” fiscale (di cui all’articolo 109 del Tuir) e, quindi, alle spese da imputare ai periodi d’imposta 2020 e 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti; questi non sono tenuti ad effettuare il pagamento mediante bonifico.
Ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, per le spese relative ad interventi sulle “parti comuni” degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
Ancora riguardo gli adempimenti, si osserva che il richiamo della norma all’applicazione del D.M. n. 41/1998 impone che, anche per il “bonus facciate”, siano da rispettare le disposizioni ivi stabiliti. Nello specifico, il regolamento prevede che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione d'imposta sono tenuti a:
- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Questo adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
- comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata A/R o altre modalità: la data di inizio dei lavori, la natura dell'intervento, i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori nonché il luogo di realizzazione degli stessi;
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici:
- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per gli interventi;
- la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento;
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
- conservare ed esibire a richiesta degli uffici:
- la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
- le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
- la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi.
Solo per gli interventi di “efficienza energetica” (ossia quelli influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio), considerato che per essi si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti dal decreto 19 febbraio 2007, in aggiunta agli adempimenti sopra elencati, i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare:
- l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi;
- l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.
Solo per gli interventi di efficienza energetica deve essere inviata all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.
Da ultimo, per quanto riguarda gli interventi effettuati sulle “parti comuni” di un condominio, si osserva che gli adempimenti necessari ai fini del “bonus facciate” possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato o dall’amministratore del condominio che provvede all’indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti relativi alle altre detrazioni spettanti a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni.
In tal caso, l’amministratore rilascia una certificazione delle somme corrisposte dal condomino, attestando, di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge. L’amministratore deve, inoltre, conservare la documentazione originale, al fine di esibirla a richiesta degli Uffici.
Pagamento spese
Il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento. Su questi bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento autorizzati applicano una ritenuta d’acconto dell’8%.
Nel caso di lavori eseguiti su parti comuni condominiali, all'atto dell'esecuzione del bonifico dovranno essere specificati: il codice fiscale del condominio; il codice fiscale dell'amministratore ovvero del condomino che effettua il pagamento; il codice fiscale di tutti i contribuenti qualora la spesa sia stata sostenuta da più soggetti che intendono fruire della detrazione. Anche per il “bonus facciate” l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte e attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge. Infine, l’amministratore deve conservare la documentazione originale, per esibirla eventualmente agli uffici che la richiedono.
Resta fermo che la detrazione è “disconosciuta” in caso di:
- violazione dell’obbligo di indicazione dei dati catastali in dichiarazione;
- effettuazione di pagamenti secondo modalità “diverse” da quelle previste;
- esecuzione di opere edilizie “difformi” da quelle comunicate;
- violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate e comunicate alla DRE territorialmente competente. Per queste violazioni il contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori che attesta l’osservanza delle suddette norme.
Cumulabilità
Sono ammessi al “bonus facciate” esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, mentre per gli interventi “diversi” da quelli menzionati restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica. Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di recupero del patrimonio edilizio. Tuttavia, gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio. In considerazione della possibile “sovrapposizione” degli ambiti oggettivi previsti dalle norme richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola di dette agevolazioni, rispettando gli adempimenti previsti per la stessa. Qualora si attuino interventi sull’involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito dell’isolamento termico dell’involucro dell’intero edificio, sia interventi sulla parte opaca della facciata esterna, ammessi al “bonus facciate”, sia interventi di isolamento della restante parte dell’involucro (facciate confinanti con chiostrine, cavedi, cortili, superfici orizzontali e verticali confinanti con vani freddi e terreno), esclusi dal predetto bonus ma rientranti tra quelli ammessi all’“ecobonus” - il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Il “bonus facciate”, infine, non è cumulabile con la detrazione spettante ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico di cui al Dlgs. 42/2004.
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