Bonus edilizi anche al soggetto non residente. Chiarimenti Entrate
Pubblicato il 08 novembre 2022
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Destinatari dei bonus edilizi (Sisma bonus rafforzato e Bonus facciate) sono tutti i soggetti che producono redditi d’impresa, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati nel rispetto dei requisiti e limiti imposti dalle singole disposizioni che regolano i bonus edilizi.
Questo il chiarimento reso dall’Amministrazione finanziaria nella risposta ad interpello n. 550 del 7 novembre 2022.
Bonus edilizi e società di diritto estero
Il quesito è stato sollevato da una società di diritto estero proprietaria di un immobile unifamiliare di categoria catastale A/8, sito in un comune italiano e utilizzato come casa vacanze dal beneficiario della stessa.
La società non risulta titolare di alcun reddito prodotto in Italia, ad eccezione del reddito fondiario derivante dall'immobile.
L'istante vorrebbe eseguire interventi di consolidamento strutturale e di messa in sicurezza statica del suddetto immobile, nonché di recupero delle facciate esterne.
A tal fine, chiede se, nonostante la residenza all’estero e la sua natura giuridica, ricorrendone i requisiti, possa beneficiare della detrazione dell’80% per i lavori di consolidamento antisismici usufruendo del sismabonus “rafforzato” e del bonus facciate al 60%.
Sismabonus e Bonus facciate, ok anche per i soggetti con residenza all’estero
Nella risposta n. 550/2022, l’Agenzia delle Entrate parte da una ricognizione normativa delle due misure agevolative che sono disciplinate nel nostro ordinamento rispettivamente dall’articolo 16, comma 1-quater del Decreto legge n. 63/2013, e dall’articolo 1, commi da 219 a 224, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020).
In primo luogo, con riferimento alla detrazione per gli interventi di consolidamento sismico, l’Agenzia ricorda che l'articolo 16, comma 1-quater del DL n. 63 del 4 giugno 2013, prevede che:
- qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta;
- se dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%.
Con riferimento ai soggetti fiscalmente non residenti, si applicano i chiarimenti contenuti nella circolare n. 24/E del 2020 – anche se di fatto riferita al cosiddetto Superbonus – secondo la quale possono accedere al Superbonus “tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello stato che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati”, essendo tale bonus destinato a tutte “le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni”.
NOTA BENE: Tale circolare, quindi, dà il via libera alla maxi detrazione a prescindere dalla residenza.
Per sostenere questa non correlazione tra residenza in Italia e possibile accesso ai bonus edilizi, l'Agenzia richiama anche altri documenti di prassi sul Superbonus, come per esempio la risoluzione n. 78/2020 e la risoluzione n. 34/2020.
Nel primo documento di prassi richiamato, è stato ribadito che l'accesso al Superbonus non è precluso al contribuente residente all'estero che risulti proprietario di unità immobiliari in Italia, laddove egli risulti titolare del reddito fondiario relativo all'immobile, a condizione che sussistano tutti i requisiti e le condizioni normativamente previste.
Nel secondo, invece, in tema di sismabonus, è stato precisato che fruiscono di quest'ultima detrazione, tra gli altri, i titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per gli interventi antisismici su “costruzioni adibite ... ad attività produttive”. La stessa risoluzione ha, poi, sottolineato che, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, non è posto alcun vincolo di carattere oggettivo o soggettivo; la detrazione include i titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, siano essi “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Con riferimento al Bonus facciate, invece, si ricorda che per gli interventi effettuati nel 2022 la detrazione è scesa al 60% delle spese sostenute ai sensi delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2022.
Si richiama poi, la circolare n. 2/2020 che ha precisato che l’agevolazione non è circoscritta a determinate tipologie di contribuenti ed è, quindi, rivolta a tutti coloro che sostengono le spese per l'esecuzione dei lavori agevolati, a prescindere dalla categoria del reddito prodotto.
Dalla lettura della normativa richiamata appare evidente – secondo l’Agenzia – che i destinatari del sismabonus rafforzato e bonus facciate sono tutti i contribuenti, anche titolari di reddito d’impresa, che effettuano lavori agevolabili a prescindere dalla residenza nel territorio dello Stato italiano.
NOTA BENE: Pertanto, l’istante che è titolare di reddito fondiario nel nostro Paese, in presenza degli altri requisiti, potrà usufruire dei due bonus edilizi.
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