Bonus Donne decreto Coesione e legge Fornero: cosa conviene
Pubblicato il 23 maggio 2025
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Con la pubblicazione della circolare INPS n. 91 del 12 maggio 2025 si sono resi fruibili gli esoneri contributivi del decreto Coesione, in particolare il Bonus Donne di cui all’articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95.
Il nuovo Bonus donne si propone come alternativa, sicuramente più potente ma temporanea, all’incentivo strutturale “Donne svantaggiate” della Legge Fornero (articolo 4, commi da 8 a 11, Legge n. 92/2012).
Analizziamone similitudini e differenze.
Chi può beneficiarne?
Entrambe le misure si rivolgono esclusivamente ai datori di lavoro privati, ivi compresi quelli del settore agricolo.
A quali lavoratrici si applicano?
Requisito fondamentale per le due misure è la condizione di “svantaggio” della donna assunta. In particolare, la Legge Fornero riconosce l’agevolazione per donne di qualsiasi età:
- residenti in aree svantaggiate (regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
In aggiunta, la Legge Fornero riconosce l’agevolazione per uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi.
Il Bonus Donne del Decreto Coesione ha criteri simili, ma con alcune differenze rilevanti. Le categorie ammesse sono donne di qualsiasi età:
- ovunque residenti e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e prive di impiego da almeno 6 mesi;
- donne occupate in settori o professioni con disparità di genere (a differenza dell’incentivo strutturale, non è richiesta l’ulteriore condizione dell’essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi).
Che tipo di contratti sono incentivati?
Un’altra differenza rilevante riguarda le tipologie contrattuali agevolabili.
L’incentivo Fornero è più flessibile, poiché si applica sia a contratti a tempo determinato sia a tempo indeterminato nonché alle trasformazioni di contratti a termine già in essere.
Il Bonus Donne, invece, si limita alle assunzioni con contratti a tempo indeterminato.
Non rientrano in nessuna delle due misure agevolative i contratti di lavoro domestico, intermittente o di apprendistato.
Durata dell’incentivo e misura dello sgravio
In merito alla durata dell’incentivo e alla misura dello sgravio emergono differenze molto significative.
Con l’incentivo Fornero, il datore di lavoro ottiene una riduzione del 50% sia dei contributi previdenziali effettivamente sgravabili a carico del datore di lavoro sia dei premi INAIL, per la durata massima di:
- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
- 18 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato o se vi è trasformazione da un contratto precedente.
Non sono previsti massimali di agevolazione.
Il Bonus Donne del Decreto Coesione prevede invece un esonero totale del 100% dei contributi previdenziali effettivamente sgravabili a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 650 euro mensili per ogni lavoratrice, escludendo i premi INAIL. La durata massima è:
- 24 mesi per le assunzioni di donne svantaggiate o residenti nella ZES;
- 12 mesi per le assunzioni in settori con disparità di genere.
Compatibilità con altri incentivi
Anche qui si riscontrano nette differenze:
L’incentivo Fornero è cumulabile con altri esoneri contributivi, purché il cumulo non sia espressamente vietato.
Il Bonus Donne non è cumulabile con altri incentivi contributivi che agiscono sulla contribuzione a carico ditta. La misura è tuttavia compatibili con l’esonero disciplinato dall’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” (INPS, circolare n. 91 del 2025).
Condizioni e modalità di richiesta
Per accedere a entrambe le agevolazioni è fondamentale rispettare alcune condizioni comuni: regolarità contributiva (DURC), assenza di licenziamenti nella stessa unità produttiva e incremento occupazionale netto, calcolato in base alla media degli occupati nei 12 mesi precedenti.
Le modalità di richiesta, invece, variano:
- l’incentivo Fornero si richiede tramite il modulo “92-2012” disponibile nel Cassetto previdenziale INPS;
- il Bonus Donne si richiede dal 16 maggio 2025 attraverso il Portale delle Agevolazioni dell’INPS (per le assunzioni di donne residenti nella ZES, la domanda va presenta prima dell’'instaurazione del rapporto di lavoro).
Bonus donne strutturale e temporaneo: confronto
L’incentivo Fornero rappresenta una misura strutturale e flessibile, adatta a varie situazioni contrattuali. Tuttavia, consente di fruire di una riduzione contributiva minore (50% di sgravio senza massimali di agevolazione).
Il Bonus Donne del Decreto Coesione, invece, è una misura potente ma temporanea, più rigida nei requisiti e nella cumulabilità, ma con benefici economici maggiori (100% di esonero fino a 650€/mese).
La scelta dell’una o dell’altra dipenderà dal tipo di assunzione, dal profilo della lavoratrice e dalla compatibilità con altre agevolazioni eventualmente fruite dall’impresa.
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