Bonus 200 euro, chiarimenti Inps
Pubblicato il 10 agosto 2022
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Con il messaggio n. 3099 del 5 agosto 2022 l’Inps chiarisce che, ai fini del riconoscimento del bonus una tantum da duecento euro per i lavoratori dipendenti istituito dal "decreto aiuti”, il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero di cui alla legge n. 234/21 è esteso al 23 giugno 2022.
Di seguito, un quadro riassuntivo dell’intero argomento del bonus 200 euro
Beneficiari |
Requisiti |
Presentazione della domanda |
Soggetti residenti in Italia, percettori di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione |
La prestazione deve avere decorrenza entro il 30 giugno 2022. Gli interessati devono avere un reddito personale assoggettabile a IRPEF non superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro |
No |
Lavoratori del settore domestico |
Essere titolari, alla data del 18 maggio 2022, di uno o più rapporti di lavoro. |
A domanda |
Percettori di NASpI o Dis-Coll |
Aver percepito, nel mese di giugno 2022 una delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 15, D. Lgs. n. 22/2015 |
No |
Percettori di disoccupazione agricola |
Essere percettori dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021 |
No |
Collaboratori coordinati e continuativi ex art. 409, Cod, Proc. Civile |
Non essere titolari delle prestazioni di cui al comma 1, art. 32. Avere un contratto di co.co.co. attivo alla data del 18 maggio 2022 ed essere iscritto alla Gestione separata INPS. Non aver avuto, per l’anno 2021, un reddito superiore ad euro 35.000 riconducibile a rapporti di co.co.co. |
A domanda |
Soggetti beneficiari delle indennità di cui all’art. 10, c. da 1 a 9, D.L. 41/2021 ovvero dell’art. 42, D.L. 73/2021 (Indennità per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo) |
Essere beneficiari di una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, sport o spettacolo nel 2021 previste dal D.L. 41/2021 e/o dal D.L. 73/2021 |
No |
Lavoratori stagionali, a tempo determinato o intermittenti nell’anno 2021 |
Aver avuto un rapporto di lavoro stagionale, a tempo determinato o intermittente, per almeno 50 giornate. Dai predetti rapporti non deve derivare un reddito superiore ad euro 35.000 per l’anno 2021 |
A domanda |
Soggetti iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno 2021 |
Aver avuto almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021. Non aver un reddito derivante dai predetti rapporti superiore ad euro 35.000, nell’anno 2021 |
A domanda |
Lavoratori autonomi occasionali nell’anno 2021 |
Essere privi di partita IVA e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Aver avuto un contratto di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222, c.c., nel 2021, con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata. |
A domanda |
Incaricati alle vendite a domicilio |
Aver un reddito annuo derivante dall’attività di incaricati alle vendite a domicilio superiore ad euro 5.000 nel 2021. Essere titolari di partita IVA attiva ed iscritti alla Gestione separata al 18 maggio 2022. |
A domanda |
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