Indennità una tantum 200 euro per i pensionati: chi la riceverà

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Indennità una tantum 200 euro per i pensionati: chi la riceverà

Con il cedolino di luglio 2022 (o successivamente in specifici casi) i pensionati riceveranno l'indennità una tantum di importo pari a 200 euro prevista dal cd. Decreto Aiuti ed energia.

L'indennità, in base all'articolo 32, commi 1-7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, è riconosciuta d’ufficio in favore di pensionati, di titolari di trattamenti di natura assistenziale e di titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione tra cui anche l’indennità mensile del contratto di espansione e l'assegno di esodo o isopensione.

Vediamo di seguito a chi spetta il bonus e chi invece non lo riceverà in base alle istruzioni emanate dall'INPS con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022.

Bonus 200 euro ai pensionati

In via generale, l’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta ai soggetti ”residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro” (articolo 32, comma 1, decreto-legge n. 50/2022).

Bonus 200 euro a chi riceve una pensione

L’indennità una tantum, corrisposta d’ufficio, spetta ai soggetti:

  • titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale,
  • dirette o ai superstiti,
  • a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

Il beneficio spetta anche ai titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno 2022 se il trattamento è confermato senza soluzione di continuità. Inoltre, l'INPS ha chiarito che se per i titolari di assegno ordinario di invalidità al 30 giugno 2022 è in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL:

  • l'indennità spetta come titolare di assegno ordinario di invalidità (articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022) se si esercita l’opzione in favore del trattamento pensionistico. Il pagamento del bonus sarà eseguito in tempi successivi;
  • l'indennità non spetta come titolare di assegno ordinario di invalidità, ma in qualità di disoccupato (articolo 32, comma 9, del decreto-legge n. 50/2022) se si opta per le indennità NASpI o DIS-COLL con titolarità per il mese di giugno 2022.

In caso di contitolarità di pensione ai superstiti, il bonus va erogato a ciascun contitolare in misura intera. La verifica dei requisiti reddituali è però personale.

L’indennità una tantum non spetta ai soggetti titolari:

  • esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali;
  • di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi);
  • di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall'incarico;
  • di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA).

Bonus 200 euro a chi riceve trattamenti di accompagnamento alla pensione

L'indennità una tantum pari a 200 euro spetta anche ai titolari di “trattamenti di accompagnamento alla pensione” con decorrenza entro il 30 giugno 2022, anche se erogate successivamente. Tra questi l'INPS annovera le seguenti prestazioni:

- l’APE sociale;

- l’APE volontario;

- l’indennizzo commercianti;

- gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà;

- l'assegno di esodo o isopensione;

- l’indennità mensile del contratto di espansione.

Bonus 200 euro a chi riceve prestazioni assistenziali

L’indennità è corrisposta d’ufficio ai titolari, alla data del 1° luglio 2022, di:

- pensione di inabilità;

- assegno mensile per invalidi civili parziali;

- pensione, non riversibile, per i ciechi (assoluti o parziali);

- pensione, non riversibile, per sordi;

- assegno sociale e pensione sociale.

Requisiti

I soggetti prima indicati devono risultare residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022 e avere un “reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro”.

Nel computo del reddito personale non rientrano i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Per l’individuazione del reddito del 2021 vengono presi in considerazione i seguenti redditi ove disponibili:

  • redditi da Certificazioni Uniche 2022 emesse dall’INPS;
  • redditi da flussi UniEmens;
  • redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all’iscrizione in Gestione separata;
  • redditi dichiarati dai pensionati per l’anno 2021 e noti all’INPS;
  • per assegni straordinari del credito, credito cooperativo e Poste italiane soggetti a tassazione separata è considerato l’importo lordo da assoggettare a tassazione separata derivante dai trattamenti.

Regole generali

Il comma 3 del citato articolo 32 prevede che l'indennità una tantum per pensionati:

  • non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
  • non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
  • è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta. Pertanto qualora il soggetto abbia più trattamenti pensionistici che danno titolo al beneficio oppure anche diritto all’indennità una tantum in qualità di lavoratore attivo (articolo 31 e articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022) potrà beneficiare dell’indennità una sola volta. In questo caso il beneficio è corrisposto d’ufficio in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.

Modalità di erogazione

L’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 ed erogata:

  • unitamente alla rata della mensilità di luglio 2022 con la descrizione “Pagamento dell’indennità una tantum articolo 32 decreto-legge n. 50/2022”;
  • per i titolari di più trattamenti INPS e di altri Enti previdenziali (Casse Previdenziali Privatizzate, Enti Previdenziali per i Professionisti iscritti ad Albi o Elenchi privi di un ente previdenziale di categoria), il pagamento è effettuato sulla pensione erogata dell’INPS;
  • per i titolari di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell’indennità una tantum , che vi provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni.L'Ente previdenziale incaricato è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione. In presenza di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’INPS, l'indennità è erogata dall'Ente a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile maggiore, previa verifica del requisito reddituale.

I titolari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento a pensione, beneficiari dell’indennità una tantum, sono informati dell’erogazione con nota sul cedolino, invio di SMS e/o e-mail (se i disponibili negli archivi dell’Istituto), notifica nella sezione “MY INPS” del pensionato o notifica mediante App “IO”.

Verifiche del pensionato

L'INPS metterà a disposizione, nella sezione personale “MY INPS”, un’apposita funzione “Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022” con la quale Il pensionato potrà visualizzare l’esito dell’elaborazione centralizzata e le motivazioni della eventuale mancata corresponsione dell'indennità sulla mensilità di luglio 2022.

Rinuncia al bonus 200 euro

Se il pensionato è consapevole che i redditi dell’anno 2021 una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all’indennità una tantum mediante specifica richiesta da inoltrare in via telematica con gli appositi canali messi a disposizione dell’Istituto per l’erogazione delle prestazioni.

Recupero dell'indebito

Attenzione ai controlli effettuati dall'Ente erogatore e che riguarderanno principalmente la situazione reddituale.

In caso di somme corrisposte in eccedenza, l'Ente erogatore provvederà alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

Sul punto l'INPS chiarisce che l'erogazione delle indennità una tantum avviene in via provvisoria e che il consolidamento del diritto al riconoscimento delle stesse si attua solo all’esito dell’acquisizione delle informazioni e delle verifiche. Arriveranno però dettagliate istruzioni in merito.

Bonus 200 euro ai pensionati in sintesi

SI

NO

Pensioni

Pensioni, anche in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti

Pensioni esclusivamente estere o di organismi internazionali

Pensioni e rendite facoltative

Vitalizi e altre rendite

Trattamenti di accompagnamento alla pensione

APE sociale (legge 11 dicembre 2016, n. 232)

 

APE volontario (articoli 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 232/2016)

 

Indennizzo commercianti (D.Lgs 28 marzo 1996, n. 207)

 

Assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà (articolo 26, comma 9, lett. b), del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148)

Isopensione (articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92)

 

Indennità mensile del contratto di espansione (articolo 41, comma 5-bis, del D.Lgs n. 148/2015)

 

Trattamenti di natura assistenziale

Pensione di inabilità (articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5)

 

Assegno mensile per invalidi civili parziali (articolo 13 della legge n. 118/1971)

 

Pensione, non riversibile, per i ciechi assoluti o parziali (legge 10 febbraio 1962, n. 66)

 

Pensione, non riversibile, per sordi (articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381)

 

Assegno sociale (articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995)

 

Pensione sociale (articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153)

 

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